La cassa integrazione in deroga (CGID) è un ammortizzatore sociale che spetta, solo in alcuni casi straordinari in deroga alle leggi vigenti, ai lavoratori che non potrebbero accedere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Nello specifico la cassa integrazione in deroga è concessa dall’Inps a specifiche tipologie di piccole micro imprese, nel caso si verifichi una delle seguenti circostanze:
- eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
- situazioni temporanee di mercato;
- crisi aziendali;
- processi di riorganizzazione o ristrutturazione.
Quando un’impresa fa richiesta di Cassa integrazione e le viene concessa, l’azienda ha l’obbligo di versare un contributo addizionale all’ordinario pari al 9% delle ore non retribuite per il 1° anno di integrazione, 12% per il 2° anno e 15% per gli anni dal terzo e massimo al 5° anno
Cassa integrazione in deroga, Decreto Cura Italia
Con il nuovo Decreto 16 Marzo 2020 Cura Italia sono state portate modifiche alle disposizioni per la Cassa integrazione in Deroga rispetto alle indicazioni precedenti del Jobs Act, per aiutare anche
- i piccoli imprenditori coltivatori diretti,
- artigiani e piccoli commercianti,
- imprese, cooperative sociali con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato,
L’estensione degli ammortizzatori sociali alle aziende di dimensioni minori è una delle novità attese con il decreto economico del Governo volto ad affrontare l’emergenza sanitaria.
La circolare 47 2020 dell’Inps fornisce le istruzioni operative alle aziende per richiedere la cassa integrazione prevista dal Dl 18/2020.
L’INPS spiega che per Cigo e assegno ordinario non è necessario:
- dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell’evento;
- comunicare la data di ripresa della normale attività;
- relazione tecnica;
- in caso di assegno ordinario, non occorre nemmeno compilare la scheda causale.
CIGO e assegno ordinario potranno essere erogati per un massimo di 9 settimane nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e i dipendenti che ne hanno diritto devono essere stati assunti prima del 23 febbraio 2020.
Ci sono poi le aziende che non possono accedere a CIGO e assegno ordinario, quindi potranno vedersi riconoscere i trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga da parte delle Regioni e delle Province autonome. Anche in questo caso per una durata massima di 9 settimane.
La Cassa in deroga, per chi ha più sedi ubicate in cinque o più Regioni, la domanda deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Secondo l’Inps le aziende che trasmettono domanda sono dispensate della procedura sindacale, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Peraltro la circolare spiega che si tratta di un atto interno e quindi non deve essere data comunicazione all’Inps che potrà, in ogni caso, procedere all’autorizzazione.
L’azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente nel modello F24. Tuttavia, in considerazione dell’emergenza è data la possibilità di richiedere il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps.
È confermato inoltre che per le unità produttive situate nelle ex zone rossa e gialla possono richiedere il doppio periodo di cassa integrazione: quello previsto dal Dl 9/2020 in aggiunta alle nove settimane del Dl 18/2020.
Come funziona la cassa integrazione in deroga?
La cassa integrazione in deroga viene concessa nel caso di aziende che operano in determinate aree regionali oppure che operano in specifici settori produttivi in base ad appositi accordi governativi.
Concepito come strumento sperimentale di sostegno a reddito in costanza di rapporto (cioè non a seguito di conclusione del rapporto di lavoro), l’ammortizzatore è stato oggetto di diverse proroghe nel corso degli anni.
Già nel 2019/2020 la legge di Bilancio aveva provveduto a prorogare la Cassa integrazione in Deroga. In data 16 marzo 2020 il consiglio dei ministri ha approvato il decreto Cura Italia, una manovra in 122 articoli, per 25 miliardi di euro.
Cassa integrazione in deroga durata e requisiti
La cassa integrazione in deroga (cd. CIGD) è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, introdotto a partire del 2005, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che non possono beneficiare degli ordinari interventi d’integrazione salariale.
Concepito come strumento sperimentale di sostegno a reddito in costanza di rapporto, l’ammortizzatore è stato oggetto di diverse proroghe nel corso degli anni. Secondo le ultime prescrizioni tutte le aziende potranno usufruire di nove settimane di cassa integrazione in deroga. L’applicazione della cassa integrazione in deroga (CIG) si estende all’intero territorio nazionale, destinandola ai lavoratori di tutti i settori non coperti dalle misure ordinarie di sostegno al reddito, anche per le aziende con meno di 5 dipendenti. La durata della Cassa integrazione in Deroga è per un periodo fino a nove settimane.
Il nuovo provvedimento Cura Italia decorre retroattivamente dal 23 febbraio 2020.
Retribuzione e stipendio con la cassa integrazione in deroga
Chi beneficia della cassa integrazione ordinaria può arrivare a prendere fino all’80% del proprio stipendio, ovviamente dipende dal numero di ore non lavorate.
L’azienda può decidere in che modo applicare la cassa integrazione. Può farlo in modo parziale ossia con riduzione dell’orario previsto, per esempio passando da 40 ore settimanali a 20, oppure farla a zero ore il che prevede che l’attività venga completamente sospesa.
I lavoratori devono avere un’anzianità aziendale di almeno 90 giornate lavorative e nei loro confronti devono essere stati preventivamente utilizzati gli strumenti ordinari di flessibilità (permessi, banca ore ecc.), compresa la fruizione delle ferie residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni.
Quando fare domanda
La domanda di cassa integrazione in deroga, deve essere presentata all’Inps entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. All’istanza, va allegato il verbale di accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori interessati.
Se l’azienda ha unità produttive site in diverse Regioni, la domanda deve presentare apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione.
Antonio
Chi ha un contratto florovivaistico ( agricoltura )ha diritto alla cassa inderoga?
pietro tesserin
tutte le persone che sarebbero state assunte dal 1° marzo per la stagionalità sia a tempo determinato o a chiamata non hanno beneficiato di questa opportunità. In questi casi è previsto un qualsiasi aiuto o contributo?
Grazie
Fabio
Salve. Lavoro con 2 ditte. Una sono on regola, ma con contratto a tempo determinato.
L’ altra ho un contratto a chiamata ( lavoro tutti i giorni fino al sabato per 2 ore al giorno) con ritenuta irpef, per cui se vado mi.pagano altrimenti no. Non ho busta paga, ne contributi malattia ecc. Ora il posto dove lavoro e’ chiuso fino a data da destinarsi. Posso avere qualche indennizzo x questi soldi che perdo.? Grazie
Laurentiu Andro
Ma io se sono stato asunto il 3febraio e mi ha lasciato in casa integrazione io posso usufruire del beneficio del 80 per ce dello stipendio grazie mille in anticipo
sboui nasr
lavorotare dipendente in una impresa edile supera 11 persone cosa devono fare
Gianni Trento
La ditta per cui lavoro il gg. 13 Marzo alle 19 mi ha comunicato a voce che mi avrebbe messo in cassa integrazione. Ad oggi 4 Aprile la ditta non mi ha fatto sapere ancora nulla. Domanda: le aziende hanno o non hanno l’obbligo di comunicare per iscritto l’avvenuta procedura alla cassa.
Grazie.