La sospensione di tasse e contributi è un intervento immediato per preservare la liquidità di aziende e lavoratori autonomi in un momento di perdita o forte riduzione delle proprie attività.
Ricordiamo che nel 2020 il 31 maggio cade di domenica, dunque questi versamenti potranno essere fatti fino al 1° giugno compreso.
Rinviato, inoltre, ogni ulteriore adempimento fiscale, come trasmissione comunicazioni, invio dati, presentazione dichiarazioni annuali IVA ecc., con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, spostando le relative scadenze al 30 giugno, senza applicazione di sanzioni.
Sospensione tasse e contributi: cosa prevede il Decreto Cura Italia?
L’art. 60 del Decreto Cura Italia, in vigore dal 17 marzo 2020, recita al comma 1:
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
Un rinvio di soli 4 giorni, dunque? Non è proprio così.
Il rinvio è molto più lungo e arriva fino al 31 maggio 2020 per determinate categorie di imprese e lavoratori autonomi. Vediamole nel dettaglio:
- soggetti che nel periodo di imposta 2019 abbiano totalizzato ricavi o compensi non superiori ai 2 milioni di euro;
- senza limiti di ricavi, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
- senza limiti di ricavi, per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti, dunque turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
I versamenti sospesi, dovranno avvenire entro il 31 maggio in un’unica soluzione oppure rateizzando gli importi fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo.
Sospensione tasse e contributi marzo 2020: rinvio al 31 maggioClick To TweetCircolare Inps 37 2020
Il 12 marzo 2020 l’Inps aveva già diramato la circolare 37 che aveva come oggetto: la sospensione dei termini a causa emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
A quali attività si applicano la sospensione di tasse e contributi
Le disposizioni, oltre che alle attività commerciali, si applicano anche a:
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- oggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- gestori di teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- gestori di musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- oggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali e centri per il benessere fisico;
- gestori di parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- gestori di servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale.
Ricapitoliamo, sono dunque sospesi i versamenti relativi a: - ritenute d’acconto;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
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