Con il rientro al lavoro di molte persone e la ripresa graduale delle attività, si presenta un problema per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e il possibile contagio per il Covid-19 nei luoghi di lavoro. Qual è la responsabilità del datore di lavoro in merito a un peggioramento della salute dei propri dipendenti e collaboratori? E il contagio può essere considerato al pari di un infortunio ossia di un incidente sul luogo di lavoro? E come provare che il datore di lavoro non abbia messo l’ambiente e i propri lavoratori in sicurezza?
Tutte queste domande sono oggetto di dibattito, in questi giorni, tra chi si occupa di diritto, gli stessi imprenditori e ovviamente hanno preoccupato anche gli stessi lavoratori che hanno dovuto dire addio allo smart working per tornare in azienda. Di recente però è stato approvato un emendamento da parte della Camera dei Deputati che chiarisce meglio il tutto.
Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questo “nuovo” infortunio sul lavoro e la cosiddetta fase 2.
Responsabilità datore di lavoro per infortunio e Covid-19
Intanto, la prima risposta è sì: il contagio è equiparato all’infortunio sul lavoro. A indicarlo il Decreto Cura Italia che nei casi di contrazione di infezione da Coronavirus sui luoghi di lavoro riconosce al lavoratore la tutela in materia di infortunio. Oltre a una circolare dell’Inail, la n.13 del 3 aprile 2020, che ha equiparato la causa virulenta (ossia contratta da virus) a quella violenta quando si tratta di infortunio sul lavoro. Pertanto il datore di lavoro, anche per quanto riguarda il virus, è responsabile della salute del proprio dipendente, ma solo se non applica i protocolli di sicurezza.
La Camera dei Deputati, il 27 maggio scorso, ha infatti approvato un emendamento che prevede che l’obbligo di tutelare le condizioni di lavoro stabilite dal Codice Civile viene assolto, nel privato e nel pubblico, con l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Se dunque il datore di lavoro adotta e applica correttamente i protocolli, non può essere considerato responsabile del contagio del alvoratore.
Viceceversa, il datore di lavoro ne risponde dal punto di vista civile: secondo l’articolo 2087 del Codice Civile che prevede che per tutelare le condizioni di lavoro, l’imprenditore adotti tutte le misure necessarie per garantire l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Oltre alla legge 81/08 ossia il testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che prevede l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio e la riduzione per avere il minimo dei rischi.
Pertanto, se un imprenditore di fatto non tutela la salute dei propri dipendenti provvedendo alla sanificazione degli ambienti ma anche prendendo tutte le misure di prevenzione anti-covid (mascherine, guanti, distanziamento, igienizzanti all’ingresso e tanto altro), di fatto è come se non tutelasse il lavoratore e ne è responsabile civilmente e penalmente per i danni che gli causa nonché perché diffonde il contagio.
Responsabilità del datore di lavoro e contagio da Covid: ecco perché va provataClick To TweetE questo anche se c’è una pandemia in atto ed è difficile stabilire in maniera precisa il momento del contagio. In fondo, un lavoratore potrebbe avere contratto il virus in ufficio come in metropolitana per recarsi al lavoro, ma anche, come sappiamo, mentre prende le scale o condivide l’ascensore con qualcuno. Nonostante questo, però, come si legge in una prima circolare emanata dall’Inail il 20 maggio scorso:
il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.
Per l’Inail la responsabilità deve essere accertata
In linea con quanto deciso dalla Camera dei Deputati, l’Istituto di previdenza sugli infortuni sul lavoro è intervenuto con una comunicazione il 15 maggio scorso per chiarire che il datore di lavoro risponde civilmente e penalmente dell’infezione di origine professionale solo se ne viene accertata la responsabilità per dolo o per colpa.
Cosa vuol dire? Che se un lavoratore si ammala sul luogo di lavoro, la responsabilità del datore di lavoro non è automatica, ma si legge: “queste responsabilità devono essere rigorsamente accertate attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail”.
Inoltre, l’Ente ricorda che sono diversi i presupposti per erogare un indennizzo per infortunio sul lavoro e che, oltre al fatto che le responsabilità devono essere acceertare, il riconoscimento da parte dell’istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero”.
Questo vale sia in sede penale che civile, perché appunto bisogna sempre accertare la colpa del datore di lavoro di avere provocato il danno. Così come dicevamo sopra, vista la difficoltà di capire come si viene contagiati così come “la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico” è sempre molto difficile configurare la responsabilità del datore di lavoro..
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