Con la proroga dello stato di emergenza e attraverso il decreto 7 ottobre, il Governo ha disposto le proroghe di una serie di provvedimenti. Vediamoli nel dettaglio.
Stato di emergenza e proroghe conseguenti
Prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza. Nel dettaglio:
- confermato l’incentivo allo smart working per le attività lavorative per le quali è applicabili;
- slitta al 31 ottobre 2020 dei termini entro i quali inviare le domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegati all’emergenza da COVID-19;
- prorogati anche i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
- esteso l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, con le dovute eccezioni.
Sulle mascherine all’aperto il decreto specifica che le stesse vanno utilizzate:
a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ecco il testo del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125
Stato di emergenza: prorogato fino al 31 gennaio 2021 Click To TweetChe cos’è lo stato di emergenza?
Lo stato di emergenza nazionale per gli eventi calamitosi di tipo C, può essere deliberato dal Consiglio dei ministri.
Gli eventi calamitosi sono classificati in 3 tipi e dipendono dall’estensione territoriale:
- A per quelli a livello comunale;
- B per il livello regionale;
- C per quelli nazionali.
La classificazione dipende anche dall’intensità dell’evento e dalla capacità di risposta del sistema di protezione civile.
Gli eventi calamitosi di tipo C, richiedono prontezza di intervento e necessità di fronteggiarli con poteri straordinari, come previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 1/2018 (Codice della protezione civile):
emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
Lo stato di emergenza può avere una durata massima di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi per comprovate necessità.
Dunque in questo caso i primi 12 mesi terminano proprio il 31 gennaio 2021 e potranno essere disposte nuove proroghe fino al 21 gennaio 2022 se ne verrà riconosciuta la necessità.
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