IVA e bollette casa
Dal 1° ottobre 2013 l’aliquota IVA ordinaria è salita dal 21 al 22%. Fin qui tutto chiaro. In sostanza le fatture che riportano date dal 1° ottobre 2013 in poi vedono l’applicazione della nuova aliquota.
Il caso delle bollette
Se pensiamo alle bollette di acqua, luce, e gas ad esempio, qualcosa non torna. Normalmente riceviamo delle bollette relative al consumo avvenuto nel periodo antecedente la fatturazione stessa, costi che spesso fanno riferimento a consumi presunti e che successivamente sono anche oggetto di conguaglio a favore o a sfavore dell’utente.
Insomma per le bollette dei consumi fatturati dopo il 1° di ottobre 2013 – ma relative ai consumi avvenuti nel periodo precedente – la situazione circa l’applicazione dell’aliquota IVA era dubbia.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate
Il 5 novembre 2013 sulla questione è intervenuta direttamente l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 32/E che fornisce chiarimenti proprio in merito ai servizi di somministrazione di acqua, luce, gas ecc.
Dal momento che questi servizi sono documentati su presunzione di consumi e in seguito viene effettuato il conguaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: se il documento di conguaglio fa riferimento a più bollette emesse in periodi in cui vigevano aliquote IVA diverse, nelle note di accredito deve essere applicata l’aliquota IVA coerente con la precedente fattura oggetto di conguaglio e, in particolare, deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria addebitata per la maggior parte del periodo interessato dal conguaglio.
In sostanza se il conguaglio avviene per bollette emesse a cavallo del cambiamento di aliquota, verrà applicata l’IVA relativa al periodo temporale maggiore (banalizzando: se il conguaglio riguarda agosto-settembre-ottobre, l’aliquota della nota di credito sarà 21%).
Quanto detto dunque vale per il saldo a credito, quando cioè abbiamo diritto ad un rimborso per minori consumi.
Nel caso in cui il saldo fosse a nostro sfavore, ci vedremmo applicare l’aliquota IVA in vigore al momento dell’emissione della fattura. In sostanza per il conguaglio a debito di settembre, l’aliquota applicata sarà pari al 22%.
In sostanza, per il medesimo periodo di consumo, potremmo vederci restituire l’IVA al 21% se siamo a credito, mentre potremmo dover pagare l’IVA al 22% se il nostro saldo si chiude con un debito.
Attenti alle bollette
Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il nostro consiglio è quello di prestare particolare attenzione alle bollette ricevute in questi ultimi mesi e ai relativi conguagli. È opportuno controllare quale aliquota IVA viene applicata ad addebiti e rimborsi, stando ben attenti ai periodi di riferimento.
Un consiglio che vale sempre è quello di comunicare all’operatore con maggior puntualità possibile i consumi effettivi, in modo da evitare spiacevoli conguagli.
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