Congedo parentale autonomi: la circolare INPS
L’INPS, con la circolare n. 128 dell’11 luglio 2016, ha fatto chiarezza circa le novità, introdotte nel giugno 2015, sul congedo parentale che riguarda le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Nel dettaglio l’INPS regola l‘indennità di paternità per i lavoratori autonomi, con la madre lavoratrice dipendente o autonoma, nel caso in cui:
- il lavoratore autonomo sia il genitore unico a causa di morte o grave infermità della madre;
- vi sia abbandono del figlio da parte della madre;
- vi sia affidamento esclusivo al padre.
In tutti questi casi spetta un assegno pari all’80% dell’importo giornaliero definito sulla base dell’attività esercitata. La domanda per ottenere l’indennità deve essere inoltrata alla sede INPS di competenza utilizzando il modello cartaceo SR01. L’invio può essere effettuato nelle seguenti modalità:
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata);
- a mezzo raccomandata A/R;
- presentandosi direttamente allo sportello dell’ufficio territorialmente competente.
Congedo parentale autonomi: adozione o affidamento
Altro punto toccato dalla circolare 128, riguarda le lavoratrici autonome nei casi di adozione o affidamento. C’è un netto miglioramento con il diritto all’indennità di maternità che in questi casi passa da 3 a 5 mesi dopo l’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall’età del minore (prima infatti l’indennità spettava esclusivamente nel caso i cui il minore non avesse compiuto 6 anni, per le adozioni nazionali, e 18 per le adozioni internazionali).
Il periodo di 5 mesi riguarda adozioni ed affidamenti preadottivi, mentre per gli affidamenti non preadottivi l’indennità viene erogata nei 5 mesi dell’affidamento per un massimo di 3 mesi. In questo caso la domanda deve essere inoltrata in via telematica, e non attraverso un modulo cartaceo, in una delle seguenti modalità:
- online attraverso il sito INPS;
- telefonicamente attraverso il contact center INPS/INAIL;
- attraverso CAF o patronati.
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