I genitori che hanno avuto un bimbo, hanno adottato o ricevuto in affido preadottivo un figlio nel corso nel 2017 possono richiedere il bonus bebè 2018, un contributo in denaro riconosciuto dall’INPS.
Il bonus bebè, indicato anche come assegno di natalità , è stato introdotto per la prima volta nel 2015. Di anno in anno, la misura è stata prorogata, ma l’ultima Legge di Bilancio ha modificato le regole. Ecco quindi quali sono le novità relative al bonus bebè 2018, a chi spetta, qual è l’importo del contributo e come fare domanda.
Bonus bebè 2018: a chi spetta
Il bonus bebè 2018 spetta a chi ha avuto un figlio, ha adottato un bambino o ha ricevuto in affido preadottivo un bambino tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Il bonus è riconosciuto:
- Ai cittadini italiani residenti;
- Ai cittadini comunitari residenti;
- Ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno.
Per poter ottenere l’assegno di natalità è necessario che il nucleo familiare rispetti un preciso requisito reddituale. Il reddito ISEE per il bonus bebè deve essere inferiore a 25.000 euro, ma per le famiglie con un ISEE inferiore a 7.000 euro il bonus bebè raddoppia.
Bonus bebè 2018: importo e durata
Chi rispetta i requisiti economici e familiari stabiliti dalla Legge di Bilancio può fare domanda per l’assegno di natalità . Per il 2018, il bonus bebè è riconosciuto solo per 12 mesi.
Si tratta di un’importante modifica introdotta dall’ultima Legge di Bilancio: sia il bonus bebè 2015 sia i bonus bebè 2016 e 2017 prevedevano l’erogazione dell’assegno ai neogenitori per i primi tre anni di vita del bambino o per i primi tre anni dal suo ingresso in casa, in caso di adozione o affido. Il bonus è stato quindi ridotto fino a un terzo e viene versato per un anno.
L’importo dell’assegno di natalità è diverso a seconda del valore dell’ISEE familiare:
- Le famiglie che hanno un ISEE fino a 7.000 euro ricevono un assegno mensile di 160 euro per 12 mesi (per un totale di 1.920 euro);
- Le famiglie con un ISEE compreso tra 7.000 e 25.000 euro ricevono un assegno di natalità di 80 euro per 12 mesi (per un totale di 960 euro).
Bonus bebè 2018: come fare domanda
La domanda per ottenere il bonus bebè 2018 va presentata direttamente all’INPS, entro 90 giorni dalla data di nascita del bambino o entro 90 giorni dalla sentenza di adozione o di affido.
Nel caso in cui la domanda arrivasse all’INPS dopo questo termine, l’erogazione dell’assegno di natalità partirebbe dal mese in cui è stata ricevuta la domanda e terminerebbe quando il bambino compie un anno. È quindi importante rispettare il termine di presentazione per non perdere parte del bonus.
Ogni domanda è riferita a un solo bambino, quindi in caso di parto gemellare o di adozione multipla andranno presentate tante domande quanti sono i figli per i quali si richiede il bonus.
La domanda per il bonus bebè può essere presentata attraverso tre diversi canali:
- Il portale INPS, accedendo tramite PIN dispositivo, SPID o CNS;
- Tramite il contact center dell’INPS, chiamando il numero 803164 da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile;
- Tramite CAF e patronati.
Una volta analizzata la richiesta, in caso di approvazione della domanda, l’INPS provvederà a versare ogni mese l’assegno di natalità . Il pagamento avviene tramite bonifico domiciliato, su un conto corrente bancario o postale, su un libretto postale o su una carta prepagata con IBAN. Per poter ottenere il versamento è necessario che il conto corrente o il libretto siano intestati al genitore che ha richiesto il bonus.
Se il genitore che ha fatto la richiesta non può più ricevere l’assegno, perché ad esempio ha perso la potestà genitoriale oppure perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore, il pagamento può essere indirizzato all’altro genitore.
In questo caso, il genitore che subentra a chi ha richiesto in origine il bonus bebè deve presentare all’INPS la domanda di subentro. Il termine per presentare la richiesta è di 90 giorni dalla data del provvedimento che ha fatto decadere l’altro genitore dal beneficio. La stessa procedura di subentro è prevista in caso di morte del genitore che ha fatto richiesta dell’assegno di natalità .
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