Nel nostro ordinamento esiste una norma, l’art. 2043 del Codice Civile, che stabilisce il dovere, in capo a chi causa un danno ad un terzo, di risarcirlo.
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Il danno biologico è una specie particolare di danno, definito non patrimoniale perché riguarda il bene salute e il bene integrità fisica e psichica, non un oggetto. Il danno biologico non ha nemmeno a che fare con la produttività lavorativa di una persona. Difficile dunque dargli un valore e valutarlo economicamente. Vediamo allora come si fa il calcolo del danno biologico.
Il danno biologico: che cos’è
Il danno biologico è quel danno che colpisce l’integrità fisica della persona, diminuendola ed andando ad incidere sulla capacità del danneggiato di dedicarsi alle proprie normali attività quotidiane. Ciò che viene investito dal danno è dunque la salute del soggetto.
Quando si parla di risarcimento del danno biologico, dunque, si parla di una somma di denaro che deve tenere il posto, per quanto ciò sia possibile, della salute irrevocabilmente persa. Le voci considerate nel risarcimento del danno biologico sono le seguenti:
- i giorni di malattia: non coincidono per forza con gli eventuali giorni di assenza da lavoro, anche se possono sovrapporsi a questi. Comprendono invece tutti quei giorni che decorrono dal fatto che ha causato la lesione fino alla completa guarigione accertata dal medico, o fino al raggiungimento di una situazione di stabilità per cui non è possibile attendersi alcun miglioramento dal proseguimento di terapie e cure. Vengono definiti invalidità temporanea;
- la lesione permanente: la conseguenza, non eliminabile con terapie e cure, che il danneggiato subirà tutta la vita per via del danno subito. Viene per questo definita invalidità permanente, ma non ha a che fare con l’invalidità nel senso comunemente usato. Anche una frattura ad un polso, che pure viene curata e consente alla persona di tornare ad utilizzare mano e braccio, lascia una traccia permanente, dovuta al fatto che un osso integro non è la stessa cosa di un osso rotto e riparato.
Calcolo danno biologico: come faccio a farlo?
Il danno biologico deve essere accertato e valutato da un professionista, attraverso una visita e una perizia medico-legale. Con la perizia il medico assegna un valore ai postumi permanenti riscontrati nella vittima del danno, valore rappresentato da una percentuale. Tramite apposite tabelle ad ogni punto percentuale viene assegnato un valore economico, che varia in ragione dell’età del danneggiato.
Ovviamente, siccome il valore tiene conto di tante variabili (anche delle possibilità lavorative future), il valore diminuisce per età avanzate. Moltiplicando il valore singolo per i punti percentuali assegnati si ottiene la quantificazione del danno.
A questo valore, si aggiungono i giorni di inabilità temporanea. Anche i valori risarciti per questo periodo sono riportati nelle tabelle citate. I giorni di inabilità temporanea possono essere risarciti al 100%, al 75%, al 50% o al 25%, a seconda del grado di incapacità di dedicarsi alle proprie ordinarie attività di vita, che va via via calando tanto più ci si allontana dalla data del fatto che ha causato il danno.
Il danno biologico nei sinistri stradali
Il calcolo del danno biologico viene impiegato per stabilire il risarcimento dovuto tutte le volte che c’è una lesione della salute. In particolare, però, viene impiegato per stabilire il risarcimento alle vittime di incidenti stradali. In questo caso il Codice delle Assicurazioni (C.d.A.), all’art. 139, introduce una distinzione tra le lesioni da risarcire: si parla infatti di micropermanenti se la percentuale di invalidità non supera il 9% e di macropermanenti per le percentuali che superano questo limite. Allo scattare del limite si modificano gli importi liquidati per punto percentuale.
L’art. 139 del C.d.A. ha anche introdotto un ulteriore limite: le lesioni di lieve entità (dunque inferiori al 9%) non danno luogo a risarcimento del danno biologico se non sono accertabili con esame clinico strumentale obiettivo. Questa previsione è stata pensata per arginare il ricorso a richieste di danni per invalidità pressoché inesistenti.
Pone in ogni caso qualche problema, considerato che esistono patologie che portano grande sofferenza, fino al punto di essere invalidanti, ma che sono poco o per nulla rilevabili attraverso la strumentazione medica.
Le tabelle per il calcolo del danno biologico
Abbiamo detto che il calcolo del danno biologico, una volta ottenuta dal medico la nostra percentuale di invalidità, si ottiene moltiplicando per questa percentuale degli importi stimati in base all’età del danneggiato e riportati in apposite tabelle. Dove si trovano queste tabelle? In passato sono state lasciate alla competenza dei tribunali e, di fatto, ognuno di essi era libero di stilare ed utilizzare la propria tabella di calcolo. Tuttavia, negli anni, si sono affermate in particolare le Tabelle di Milano, per cui è ormai consuetudine, riconosciuta anche dalla Cassazione e praticata normalmente dalle assicurazioni, utilizzare le tabelle del capoluogo lombardo per stabilire il risarcimento dovuto.
Questo affermarsi delle Tabelle di Milano è dovuto al fatto che le stesse sono sempre state apprezzate per la loro equità e per il loro periodico aggiornamento. Negli ultimi anni la Cassazione ha riconosciuto l’importanza di calcolare il danno biologico in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale evitando che, a seconda del tribunale competente, vi fossero disparità nei risarcimenti, al punto da sanzionare chi non ricorra alle tabelle milanesi. Il 2016 dovrebbe in ogni caso essere l’ultimo anno per le tabelle di Milano: è infatti in programma l’elaborazione di tabelle a valenza nazionale.
Quando il danno biologico è risarcibile
Abbiamo visto come si quantifica il danno biologico e come deve essere accertato. Non tutti i danni però danno diritto ad un risarcimento o perlomeno ad un risarcimento pieno. Perché ciò avvenga occorre che vi sia il nesso causale e che non vi sia alcuna esimente. Vediamo di che si tratta.
Nesso causale
È il collegamento tra il fatto (ad esempio, incidente stradale) e il danno subito. In virtù di questo collegamento il danno deve essere conseguenza pressoché diretta del fatto perché il responsabile del fatto possa essere condannato al risarcimento.
Un esempio può essere d’aiuto a comprendere: immaginiamo un edificio pubblico con una bella scalinata d’entrata, in lucido marmo bianco, particolarmente scivoloso. Questa bella scalinata non ha né dei sistemi antiscivolo sugli scalini, né un corrimano. Non è neppure dotata, come dovrebbe, di rampa di accesso per persone disabili.
Se una persona, magari con problemi di deambulazione, scendendo da queste scale si trova a scivolare e cadere, facendosi male, è certo in conseguenza di come le scale sono tenute, anche in violazione di norme specifiche. Quindi il risarcimento è dovuto. Diverso il caso di una persona che, attratta dagli scalini lucidi, decida di percorrerli in discesa a bordo di uno skateboard. In questo caso le mancanze della scala non avranno nessun peso, perché tra questo fatto (scale pericolose) e il danno si è inserita la condotta della vittima, lanciata sulla propria tavola.
Esimente
Lo è tipicamente lo stato di necessità: se si causa danno ad un terzo nel tentativo di proteggere se stessi o un proprio caro da un rischio di danno grave alla persona, il risarcimento del danno biologico non è dovuto. Tuttavia, visto che anche la vittima non ha colpa, il Codice Civile prevede che il giudice possa condannare ad un equo indennizzo.
Il danno biologico si trasmette agli eredi?
È la domanda che spesso viene posta in caso di incidente stradale: gli eredi della vittima, morta per le lesioni riportate nell’incidente, hanno diritto ad essere risarciti? La risposta non è sempre stata univoca, tuttavia ormai la Corte di Cassazione sembra essersi attestata su un “sì” condizionato: i parenti della vittima di incidente stradale hanno diritto a ricevere il risarcimento che sarebbe spettato al loro caro, ma soltanto a condizione che tra il fatto che ha causato il danno e la morte sia intercorso un lasso di tempo apprezzabile.
Il senso della condizione è questo: se la vittima subisce l’incidente e dopo poco muore, magari senza mai riprendere coscienza, non ha modo di rendersi conto della propria condizione e di soffrirne, per cui il diritto al risarcimento non matura. Ciò che invece matura in ogni caso è il diritto degli eredi a veder risarcito il proprio danno, dato dalla perdita del parente e dalla relativa sofferenza.
Se ti sei trovato in una delle situazioni di cui abbiamo parlato, raccontacelo nei commenti: ci aiuterai a fare ancora più chiarezza sul complesso mondo del danno biologico.
Buongiorno,sono stato investito da un auto riportando lesioni alla gluteo sn è polso sn,ortopedico mi da 40 g. Di riposo con Il primo certificato 30 g con il secondo e varie terapie. La consulenza medico legale mi assegna 8 g 75 % 20 g 50 % 30 g 20 % totale 58 giorni a confronto dei 70 giorni dell’ ortopedico,secondo lei è normale? Grazie
Buongiorno a tutti…non so se può esservi utile ma io mi sono rivolta a rimborsosicuro.it per ottenere il risarcimento del danno biologico e mi sono trovata benissimo perchè mi hanno aiutato gratis e sono bravissimi.