Recentemente a questo istituto si è aggiunta e, per certi versi, sovrapposta la negoziazione assistita: introdotta con il c.d. “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014 convertito in l. 162/2014), ha indicato una nuova strada di risoluzione pacifica in diverse materie, tra cui anche separazione e divorzio.
Ma quali le differenze reali tra i due procedimenti? E quando è necessario ricorrere ad una piuttosto che all’altra?
Che cos’è la mediazione
>Dal 2010, anno della sua prima introduzione, ad oggi molte sono state le modifiche apportate allo strumento alternativo della mediazione. Oggi il suo volto è sostanzialmente delineato dai seguenti elementi:- Organismo di mediazione: è l’organismo che ha ricevuto la necessaria autorizzazione a svolgere validamente degli incontri di mediazione. Attualmente, questi organismi sono numerosi su tutto il territorio nazionale. In ogni caso, essi sono sempre presenti presso la Camera di Commercio e l’Ordine degli Avvocati locali.
- Mediatore: è la figura, debitamente preparata e formata, che dirige la mediazione. Può essere un avvocato o un diverso professionista e il suo ruolo è quello di creare le condizioni per un dialogo tra le parti. Non è né giudice né arbitro delle questioni che le parti gli sottopongono, quindi il suo compito non è emettere una sentenza che dia ragione all’una o all’altra parte, ma solo quello di favorire il confronto per la ricerca di un accordo, senza assumere nessuna specifica posizione. Se le parti glielo domandano, può proporre una soluzione che ritiene equa per la controversia.
- Procedura di mediazione: la si avvia compilando e depositando una domanda presso l’organismo prescelto. L’iniziativa è lasciata alla parte che per prima vuole esperire questo tentativo di composizione. Se la mediazione è obbligatoria, le parti che partecipano sono tenute ad essere assistite da un avvocato iscritto all’albo.
- Incontri di mediazione: sono gli incontri a cui le parti sono chiamate a partecipare personalmente, insieme al proprio avvocato e alla presenza del mediatore, che modera e dirige. Il mediatore può scegliere di parlare con tutte le parti contemporaneamente, oppure di avere dei colloqui riservati con una parte per volta, al fine di farsi un’idea della richieste e delle possibili soluzioni da trattare. Dopo la valutazione preventiva, il mediatore chiede alle parti se vogliono procedere e tentare di trovare un accordo o se non intendono proseguire con la mediazione. Nel primo caso, può anche esserci il rinvio ad un successivo incontro, fermo il fatto che l’intera procedura di mediazione non deve durare più di tre mesi.
- Verbale di mediazione: sia che il tentativo abbia esito positivo e le parti raggiungano un accordo, sia che invece si concluda con un nulla di fatto, della mediazione viene redatto un verbale. Esso ha valore di titolo esecutivo.
- Mediazione obbligatoria: dopo diverse revisioni legislative, oggi la mediazione può essere obbligatoria, facoltativa oppure delegata. Deve cioè essere obbligatoriamente tentata in alcune materie (attualmente: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari). Senza il preventivo tentativo di mediazione, non è possibile procedere a portare davanti ad un tribunale le questioni che sorgono su questi temi, almeno che non si tratti di chiedere dei provvedimenti sommari e d’urgenza, come accade con il decreto ingiuntivo o l’accertamento tecnico preventivo. Rimane facoltativa nelle altre questioni. Può però anche accadere che sia il giudice della causa a delegare la mediazione, cioè ad invitare le parti a fare un tentativo mediando, con l’indicazione di tornare davanti a lui soltanto all’esito di questo esperimento.
Che cos’è la negoziazione asChe cos’è la negoziazione assistita obbligatoria
legge “(L)a convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati” (art. 1 d.l. 132/2014).
Un istituto sostanzialmente diverso dalla mediazione, anche se simili sono gli intenti del legislatore di spingere le parti a risolvere le loro liti in massima parte al di fuori delle aule di tribunale: qui non c’è un soggetto terzo e imparziale come è il mediatore. Qui ci sono soltanto le persone coinvolte nella lite che, con l’assistenza dei propri avvocati, redigono una convenzione che descriva le questioni sorte tra loro e sancisca l’impegno a collaborare per risolverlo consensualmente.
La negoziazione assistita può essere volontaria, liberamente scelta dalle parti (soltanto se discutono di diritti disponibili e purché non riguardi materia di diritto del lavoro), o obbligatoria, cioè una condizione necessaria per accedere, laddove l’accordo infine non si trovi, alla successiva fase giudiziale davanti ad un giudice. Materie che devono obbligatoriamente passare per il tentativo di negoziazione sono oggi il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (dunque in caso di incidenti stradali), i contratti di trasporto o di sub-trasporto e qualsiasi richiesta di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro. Anche per queste materie il passaggio della negoziazione può essere legittimamente saltato in alcuni ipotesi specifiche. Inoltre, nel caso generico delle richieste di pagamento, la negoziazione non è necessaria se si tratta di materia in cui è previsto l’obbligo di mediazione.
La convenzione di negoziazione assistita
La convenzione di negoziazione assistita, che l’avvocato di una parte rivolge all’altra per iscritto a pena di nullità, in cui viene indicato qual è l’oggetto della lite e quindi su cosa si cercherà una soluzione bonaria, con l’avvertimento che il destinatario dell’invito ha 30 giorni per rispondere. Se non lo fa o se si rifiuta, questo comportamento potrà essere valutato, in un secondo momento, dal giudice per addebitare le spese della causa e anche per condannare quella parte per responsabilità aggravata nella promozione del giudizio. In caso di rifiuto o mancata accettazione nel termine, la parte che aveva preso l’iniziativa deve avviare il giudizio entro altri 30 giorni.
Questa comunicazione, come pure la successiva sottoscrizione della convenzione, sospendono il decorso della prescrizione.
Gli avvocati procedono quindi a redigere la convenzione, cioè l’accordo, per la risoluzione della questione. In questo atto, oltre ad essere scritto chiaramente l’oggetto della lite, deve essere anche indicato il termine che le parti si danno per concludere il tentativo. Termine non inferiore a un mese e non superiore a tre.
Separazione e divorzio per negoziazione assistita: ora si Separazione e divorzio per negoziazione assistita: ora si può
ita può essere utilizzata (senza alcun obbligo) anche per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
Anche se si tratta di un caso di negoziazione facoltativa, alle parti è fatto obbligo di farsi assistere da almeno un avvocato per ciascuna. Entrambi gli avvocati, poi, hanno l’obbligo di trasmettere copia autentica dell’accordo raggiunto all’ufficiale dello stato civile competente entro 10 giorni dalla stipula, pena sanzioni pecuniarie piuttosto salate a carico degli avvocati stessi.
Se i coniugi o ex coniugi non hanno figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo va anche trasmesso al procuratore della Repubblica, senza termini specifici, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta. Al contrario, se le parti hanno figli che si trovano in una delle condizioni elencate, l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al procuratore della Repubblica, il quale lo autorizza se ritiene che risponda all’interesse dei figli stessi.
I costi per la mediazione
Ci sarà innanzi tutto da considerare
I costi per la mediazione
vocato che assiste, al quale si può chiedere sin dall’inizio un preventivo di massima dei suoi compensi. È bene ricordare che a tali compensi si aggiungono sempre le spese generiche di studio, forfettizzate nella misura del 15% dei compensi, la Cassa di Previdenza Forense nella misura attuale del 4% e l’Iva, per ora fissata al 22%. Queste ultime due voci vanno inserite obbligatoriamente e non sono a discrezione né a vantaggio dell’avvocato che incassa.La mediazione prevede un costo diviso in due voci: la prima è quella di spese di avvio della procedura, le quali attualmente sono pari a € 48,80 iva inclusa. La seconda è il compenso del mediatore, che viene stabilito in apposite tabelle, sempre reperibili presso l’Organismo con il quale la procedura viene avviata, che crescono in ragione del maggior valore della questione che viene discussa. Se al primo incontro di mediazione le parti non concordano di proseguire nella mediazione, il tentativo si conclude (validamente, anche ai fini della procedibilità di un successivo giudizio in tribunale) e sono dovute soltanto le spese di segreteria per l’avvio della procedura, cioè i citati € 48,80. Se invece il tentativo va avanti, saranno dovuti anche i compensi del mediatore, a prescindere dal fatto che le parti raggiungano effettivamente un accordo.
Il compenso del mediatore può inoltre aumentare in corso di procedura in alcune specifiche ipotesi, previste dal regolamento di ogni organismo, che viene fornito alle parti all’atto della presentazione o accettazione della domanda.
Gli atti del procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi tipo. Il verbale di mediazione è esente dall’imposta di registro sino al valore di € 50.000,00.
I costi per la negoziazione assistita
Come già detto, il primo costo da consider
I costi per la negoziazione assistita
dere all’avvocato per la consulenza e l’assistenza in tutta la procedura.Non essendoci l’intervento di un soggetto terzo, non vi sono altri compensi da valutare. Se le parti raggiungono l’accordo finale, tale atto ha valore di titolo esecutivo, proprio come il verbale di mediazione.
Previsioni per i meno abbienti
Sia per la mediazione che per la negoziazione è pre
Previsioni per i meno abbienti
rocedure senza sostenere i costi visti sopra. Tale facoltà è riservata a chi abbia i requisiti che formalmente gli permetterebbero di chiedere il patrocinio a spese dello Stato: un sistema di tutela riservato, attualmente, a chi ha un reddito imponibile non superiore a € 11.369,24.Nella mediazione questo beneficio serve ad evitare i compensi dovuti all’Organismo, che pertanto, a seguito di dichiarazione della parte e documentazione relativa, non saranno dovuti.
Nella negoziazione assistita, è stabilito che all’avvocato che assiste la parte avente i requisiti di cui sopra non è dovuto compenso.
La gratuità è prevista soltanto per i casi di negoziazione e mediazione obbligatori, cioè quelli che sono condizione di procedibilità per il successivo giudizio. Tuttavia, nel modo predetto, i costi sono posti a carico rispettivamente dell’Organismo di mediazione e dell’avvocato che assiste, fermo il fatto che difficilmente un professionista accetterà di lavorare gratuitamente. Dalla considerazione di quella che è una vera e propria lacuna legislativa, è nato un disegno di legge, attualmente in corso di valutazione, che consenta di estendere concretamente il gratuito patrocinio anche alle procedure obbligatorie di mediazione e negoziazione, ponendo a carico dello Stato le spese legali di coloro che non possono permettersi di pagarle.
La riservatezza nella mediazione e nella negoziazione
In entrambi i casi, che si acceda ad una nego
La riservatezza nella mediazione e nella negoziazione
olte hanno l’obbligo della riservatezza sulle circostanze di cui sono venute a conoscenza nel corso della procedura, che, al pari dei documenti acquisiti in questa sede, non possono essere utilizzate in un successivo giudizio. Lo stesso obbligo grava anche sul mediatore.Nella negoziazione è anche previsto che l’avvocato che ha rappresentato una parte non possa assisterla nell’impugnazione dell’accordo raggiunto in quella sede. Visto l’obbligo di comportarsi in tutto il procedimento secondo lealtà e correttezza, una simile condotta viene ritenuta (e, di conseguenza, sanzionata) come una violazione alle norme di deontologia che regolano la condotta della categoria forense.
Da notare che, in entrambi i casi, la riservatezza è una garanzia e una tranquillità in più offerta alle parti: mediazione e negoziazione, soprattutto nella fase in cui si cerca di trovare un accordo, rappresentano uno spazio protetto, in cui è possibile esporre tutte le questioni in gioco senza preoccuparsi di quanto sia opportuno rivelare alla controparte.
Un incentivo per il ricorso a mediazione e negoziazione: il credito d’imposta
Sia che si ricorra al
Un incentivo per il ricorso a mediazione e negoziazione: il credito d’imposta
un credito d’imposta, di cui può usufruire la parte che abbia sopportato i costi della procedura e che varia in ragione di quanto speso. Tale credito può arrivare fino alla concorrenza di € 500 per la mediazione e di € 250 per la negoziazione.In caso di negoziazione assistita, tale credito va richiesto con compilazione ed invio di apposito modulo, scaricabile on line, dal giorno 10 gennaio 2016, in un’area denominata “Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014” del sito internet del Ministero della giustizia.
Al modulo di richiesta, che può essere trasmesso esclusivamente per mezzo del sito stesso e tassativamente entro il giorno 11 febbraio 2016, si deve allegare:
- copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della trasmissione dello stesso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, nonché copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo;
- copia della fattura, relativa alla prestazione di cui alla negoziazione, rilasciata dall’avvocato ;
- copia della quietanza, del bonifico, dell’assegno o di altro documento che dimostri l’effettiva pagamento di quel compenso nell’anno 2015;
- copia del documento di identità del richiedente.
Nel caso che il 2015 vi abbia visto definire con successo più negoziazioni assistite, per le quali è stato corrisposto un compenso all’avvocato, è necessario compilare tante richieste quante sono state le procedure svolte.
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