Il Decreto Agosto ha introdotto nuove misure di sostegno al reddito di alcune categorie di lavoratori, in continuità con il Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio. L’INPS ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo bonus Covid.
Bonus Covid del Decreto Agosto: chi ne ha diritto?
Il Decreto Agosto individua per il nuovo bonus Covid, delle precise categorie di lavoratori, escludendone altri.
Vediamo i principali punti toccati dal messaggio INPS n. 3160 del 27 agosto 2020, che fornisce le prime indicazioni utili in attesa che vengano attivate le procedure per fare domanda delle indennità.
Proroga Naspi e Dis-Coll
Partiamo non con un bonus ma con la proroga di un beneficio: l’indennità di disoccupazione sia per i lavoratori dipendenti (Naspi) sia per i co.co.pro (Dis-Coll).
A tutti coloro il cui beneficio sia decaduto tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, viene riconosciuta una proroga di altri due mesi, a partire dal giorno della scadenza.
Hanno diritto alla proroga anche coloro che hanno beneficiato del precedente prolungamento del beneficio come previsto dal Decreto Rilancio.
L’INPS precisa che:
L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Lavoratori del turismo stagionali e in somministrazione
L’indennità per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è pari a 1.000 euro.
Per avere diritto al bonus questi lavoratori non devono essere titolari, alla data del 15 agosto 2020, di:
- pensione;
- rapporto di lavoro dipendente;
- Naspi.
La medesima indennità alle stesse condizioni spetta anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Lavoratori del Turismo a tempo determinato
Bonus di 1.000 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Ma devono presentare contemporaneamente i seguenti requisiti:
- devono avere avuto tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non devono essere titolari, alla data del 15 agosto 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Dipendenti e autonomi che hanno perso il lavoro per il Covid
Bonus Covid di 1.000 euro anche per altre categorie di lavoratori:
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio.
Il diritto al bonus decade se questi soggetti, alla data della presentazione della domanda, risultano titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, e/o titolari di trattamento pensionistico diretto.
Lavoratori dello spettacolo
Il beneficio spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono far valere almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.
Lavoratori marittimi
Bonus di 600 euro al mese per giugno e luglio 2020 per i lavoratori marittimi, “che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi né di indennità di malattia né di trattamento pensionistico diretto alla data del 15 agosto 2020”.
Lavoratori esclusi dal bonus Covid del Decreto Agosto
L’INPS fornisce anche un elenco dei lavoratori esclusi dal beneficio, nel dettaglio:
- liberi professionisti titolari di partita IVA;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- lavoratori del settore agricolo.
Questi soggetti hanno avuto diritto al cosiddetto bonus partite IVA di marzo, aprile e maggio, ma sono esclusi dal nuovo bonus Covid.
Attenzione! La domanda per il bonus maggio istituito dal Decreto Rilancio, scade il 2 settembre 2020. Da quella data non sarà più possibile farne richiesta.
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