Dal 1° gennaio 2020 una nuova detrazione fiscale riconosciuta a chi rifà la facciata della propria casa o del condominio. Il bonus facciate è una detrazione fiscale del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici.
Come funziona il nuovo bonus facciate?
Si tratta della novità più importante sul fronte dei bonus casa per il 2020. Un credito d’imposta pari al 90% delle spese sostenute per il rifacimento delle facciate degli edifici.
I lavori agevolabili devono essere volti a:
- recupero della facciata;
- restauro della facciata.
I lavori devono riguardare gli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali (edifici cioè utilizzati per le attività economiche, come ad esempio i capannoni industriali).
Fondamentale per la fruizione del bonus è che questi immobili si trovino nelle zone A e B indicate nel DM n.1444/1968, oppure in zone a queste assimilabili sulla base di normative regionali e regolamenti edilizi comunali (zone ad elevata intensità abitativa).
Ecco le informazioni di sintesi:
- bonus del 90%;
- spese sostenute nel 2020;
- detrazione da suddividere in 10 quote annuali di importo costante;
- non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Guida dell’Agenzia delle Entrate al bonus facciate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la sua Guida al Bonus Facciate, contenente tutte le indicazioni operative per poter farne richiesta.
Quali sono le spese ammesse al bonus facciate 2020?
Di seguito gli interventi che beneficiano del bonus facciate:
- lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura;
- interventi su balconi, ornamenti e fregi;
- lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici;
- spese correlate, come installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, IVA, imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
L’Agenzia delle Entrate specifica che:
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Quali sono le spese escluse dal bonus facciate 2020?
Innanzitutto il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Sono poi escluse le spese per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Zone interessate o escluse dal bonus
Come detto, il beneficio spetta soltanto per gli immobili siti nelle Zone A e B. Vediamone la definizione.
Zona A:
comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B:
include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono escluse le zone rurali e a bassa densità abitativa.
A chi spetta il bonus facciate?
Hanno diritto alla detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Attenzione! L’Agenzia delle Entrate precisa che:
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Sono esclusi, per esempio, i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva.
L’immobile può essere dunque posseduto a vario titolo da chi richiede la detrazione, nel dettaglio:
- proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locazione, anche finanziaria, o comodato, regolarmente registrato (bisogna essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario).
La detrazione spetta anche se le spese, su immobili abitativi dunque non strumentali, vengono sostenute da:
- familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Quali sono gli adempimenti per ottenere il bonus facciate?
Per ottenere la detrazione del 90% occorre pagare i lavori mediante bonifico bancario o postale che contenga i seguenti dati:
- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Di seguito, gli altri adempimenti necessari:
- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (come il contratto di affitto) e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire a richiesta degli uffici la documentazione relativa agli interventi realizzati.
Se gli interventi riguardano le parti comuni di un condominio, gli adempimenti possono essere effettuati da uno dei condòmini, con delega, o dall’amministratore del condominio.
Bonus facciate e risparmio energetico
Esiste un caso in cui si sovrappongono due benefici: bonus facciate e bonus risparmio energetico.
Si può infatti beneficiare del più vantaggioso bonus facciate (90%), anziché dell’ecobonus (65%), nel caso di “interventi influenti dal punto di vista termico” o su una porzione superiore al 10% “dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”. In quest’ultimo caso si rende necessaria l’installazione del cosiddetto cappotto termico.
Ma attenzione! In questo caso la detrazione sarà quella del bonus facciate, ma gli adempimenti saranno quelli molto più articolati del bonus risparmio energetico, quindi:
- ottenere l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti;
- acquisire l’Ape, attestazione di prestazione energetica, da un tecnico non coinvolto nei lavori;
- inviare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva degli interventi realizzati.
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