L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n.137 del 22 maggio 2020, fornisce chiarimenti sulla cessione del credito da ristrutturazione. Si tratta di una delle opzioni offerte con il ecobonus 110% sulle ristruttuazioni.
Cessione credito ristrutturazione: ecobonus e sismabonus
Cosa vuol dire “cessione del credito” in caso di ristrutturazione? La possibilità di cedere il credito con il Fisco (che si andrebbe a scalare con rate annuali in dichiarazione dei redditi) direttamente con il fornitore, decurtandolo dall’importo da pagare per i lavori svolti. In questo modo non sarà anticipare nessuna spesa, ma i lavori vengono integralmente pagati dall’impresa che esegue i lavori, che poi potrà chiedere il credito al Fisco.
Questo sistema permette di eseguire i lavori anche se non si dispone dei capitali, perché appunto non è necessario anticiparli per poi averli un po’ alla volta nella dichiarazione dei redditi. Per molte aziende del settore edile può essere un buon sistema per riprendere a lavorare, ovviamente saranno chiamate al momento ad eseguire un ulteriore sforzo per anticipare le spese.
Cessione credito ristrutturazione: le regole dell'Agenzia delle Entrate Click To TweetLe regole sulla cessione del credito da ristrutturazione
Nel caso specifico, il quesito all’Agenzia delle Entrate è stato posto da un persona che è sia cliente (proprietario dell’immobile) che il fornitore (azienda che si occuperà di eseguire i lavori).
L’Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso prospettato dal contribuente, si possa procedere con la cessione del credito sebbene:
- il proprietario dell’immobile sia anche titolare dell’azienda fornitrice;
- l’azienda fornitrice abbia eseguito una parte e non la totalità dei lavori.
Nella risposta si richiama anche la circolare n. 11/2018, che chiarisce chi sono i soggetti a cui è possibile cedere il credito derivante dalle detrazioni per ristrutturazioni:
- fornitori dei beni e servizi che hanno consentito la realizzazione dei lavori per cui spetta la detrazione;
- altri soggetti privati, che possono essere sia persone fisiche, sia soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata;
- banche e intermediari finanziari nel solo caso di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area, quei contribuenti cioè che non hanno un reddito al di sotto della soglia su cui si applicano le imposte e che dunque non potrebbero operare le detrazioni a cui hanno diritto.
Ascanio Scelsa
Mi sembra anche interessante la cessione del credito a privati che possono spostare parte dei loro capitali investendoli anziché in borsa o altri prodotti finanziari speculativi, in lavoro, in materiali per risparmio energetico, miglioramenti strutturali per la sicurezza statico _sismica degli edifici. Proporrei però che prima di attivare l’ecobonus vi sia una certificazione di idoneità statica delle strutture da parte di un tecnico abilitato. (vedi le linee guida per la certificazione di idoneità statica comune di Milano)
Domenico Procopio
Sempre chiara ed esaustiva cara Michela grazie