I beneficiari potenziali complessivi di Cassa integrazione nelle diverse tipologie sono circa 7,2 milioni, per circa 921 mila domande di aziende. Queste domande sono prenotazioni di risorse, e non effettive domande di fruizione di cassa integrazione. Si tradurranno in effettive domande solo con invio del modello sr41 (se a pagamento diretto) o con denuncia in Uniemens (se a conguaglio) nel mese successivo a quello di sospensione, con il quale le aziende comunicano le effettive sospensione e iban dei lavoratori (in caso di pagamento diretto).
Cassa integrazione: prorogata di 9 settimane
La misura della cassa integrazione prevista nel decreto Cura Italia di marzo è stata ampliata nel Decreto Rilancio fino ad una durata massima di diciotto settimane per tutti i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria, compresa la prevenzione della diffusione dell’epidemia nei luoghi di lavoro.
Delle diciotto settimane disponibili però quattordici sono fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 mentre le rimanenti quattro saranno fruibili eventualmente per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Questa distinzione non dovrebbe essere prevista per i settori turismo, fiere e congressi e parchi divertimento nei quali è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.
Pagamenti cassa integrazione in deroga: ritardi e tempistiche
Sul sito dell’INPS la conferma del problema dei ritardi nel pagamento delle cassa integrazione. Per la Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, al 10 maggio 2020, le richieste pervenute sono 8.523.529 di cui 5.568.191 sono stati anticipati dalle aziende con conguaglio INPS, e 2.955.338 sono a pagamento diretto, in corso di pagamento.
L’INPS ha dunque pagato il 34% degli aventi diritto, lasciando alle aziende l’onere della rimanente parte.
Per quanto riguarda le domande di Cassa integrazione in deroga, determinate dalle singole regioni e inviate all’INPS per autorizzazione al pagamento, sono 362.919. Di queste 246.350 sono state autorizzate da INPS. A quanto risulta ancora molte regioni non hanno inviato la richiesta di cassa integrazione in deroga e questo causa il ritardo nei pagamenti.
Pagamento CIG in deroga anticipato da Poste Italiane
Per far fronte ai ritardi Poste Italiane ha messo a disposizione dei propri clienti Banco Posta e Poste Pay Evolution la possibilità di ricevere l’anticipo del pagamento della cassa integrazione ordinaria o in deroga.
Per presentare la domanda di anticipazione della CIG a Poste è necessario scaricare la documentazione dal sito di Poste Italiane ed è però necessario essere titolari di un conto Banco Posta o Poste Pay Evolution con accredito dello stipendio. Deve inoltre essere già stata presentata dal datore di lavoro la domanda dell’assegno di cassa integrazione.
Pagamento CIG in deroga anticipato dalle Banche
Anche le banche, grazie all’accordo firmato tra l’Associazione Banche Italiane, governo e sindacati, rendono disponibile la possibilità di anticipare la Cassa integrazione in Deroga per importi fino a 1400 euro, purchè la banca sia aderente alla convenzione.
Sempre grazie all’accordo fra Banche e Governo non è più necessario inviare modelli cartacei validati presso sportelli bancari o postali per certificare l’IBAN. La validità dell’IBAN infatti ora viene confermata con sistemi informatici. Con messaggio 1508 del 6 aprile infatti, l’INPS ha comunicato la possibilità di effettuare una procedura semplificata per il pagamento al lavoratore della cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga e FIS, fra le altre cose abolendo l’obbligo di firma del lavoratore.
Prima di questa semplificazione, per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga) era necessario fare uso del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”).
Con le nuove procedure invece le informazioni del quadro G del modello SR41 non devono essere più autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio in modo automatico, attraverso la verifica dei dati presenti negli archivi informatici dell’Istituto.
Cassa integrazione: chi ne ha diritto
Possono beneficiare dell’integrazione salariale tutti i lavoratori (indipendentemente dall’anzianità di effettivo lavoro maturata presso i datori di lavoro richiedenti il trattamento) aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con i datori di lavoro ammessi alla concessione della Cigd:
- operai
- impiegati
- quadri
- apprendisti professionalizzanti
- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
- lavoratori somministrati, non coperti dal trattamento di integrazione salariale (TIS) previsto dall’Accordo del proprio Fondo Bilaterale Alternativo, quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ordinari o in deroga per i propri dipendenti
- lavoranti a domicilio monocommessa
- lavoratori intermittenti
- lavoratori agricoli
- lavoratori del settore della pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio.
Sono esclusi dal trattamento i dirigenti, i lavoratori domestici, i soci delle cooperative privi di rapporto di lavoro subordinato.
Quanto spetta per la cassa integrazione in deroga
la misura dell’indennità è pari all’80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse svolto la propria prestazione lavorativa, con un importo massimo stabilito per il 2020:
- di 998,18 euro (lordi) per le retribuzioni fino a 2.159,48 euro;
- di 1.199,72 euro (lordi) per le retribuzioni che superano i 2.159,48 euro.
L’indennità è al netto dei contributi (che sono coperti figurativamente) e sottoposta ad aliquota fiscale del 5,84%. Nel caso di dipendenti part-time la retribuzione mensile lorda è rapportato al corrispondente importo full-time.
Chi paga la cassa integrazione in deroga
Il soggetto deputato al pagamento della cassa integrazione in deroga è l’INPS ma, come abbiamo visto, sono attualmente in vigore le possibilità di anticipo della cassa integrazione presentando apposita richiesta a Poste Italiane o alla propria Banca se aderente alla convenzione fra ABI e Governo per gestire il pagamento della cassa integrazione per COVID-19.
Per i lavoratori in somministrazione è invece prevista una disciplina particolare e l’erogazione è a carico del Fondo di Solidarietà.
Elio
La ristorazione rientra nel settore turismo?
Alessindro
Non dicono però che chi ha avuto segnalazioni al. Crif, protestato, o ritardo pagamenti non può avere anticipo da banca o poste..
A me 3 rifiuti per essere iscritto al crif.
Buffonate