Con circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 il Ministero del Lavoro si è espresso per dare alcune indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga rivolte ai datori di lavoro di imprese rimaste bloccate, inattive o comunque in difficoltà per le misure di contenimento e di sospensione delle attività produttive connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Obiettivo della Circolare è
- fornire indicazioni sulla cassa integrazione ordinaria
- definire i criteri per la presentazione della domanda di sospensione di CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) già autorizzata e
- definire i criteri per l’approvazione della CIG in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate.
Indicazioni su cassa integrazione ordinaria secondo Circolare 8 2020
Le principali precisazioni per la CIG ordinaria sono relative all’esonero dei datori di lavoro da:
- Dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale
- Dal rispetto del termine dei 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione oraria per la presentazione della domanda relativa alla CIGO;
- Dal rispetto del termine previsto dall’ articolo 30, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015, (non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni orarie).
Resta fermo l’obbligo di fare ricorso al modulo ex comma 4 di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015.
Per quanto riguarda invece le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria, queste possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario con causale Emergenza COVID 19- sospensione CIGS per un periodo non superiore a tre mesi.
Per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGSon-line avendo cura di indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria.
Durata della Cassa Integrazione Ordinaria concessa con Causale Emergenza COVID 19
Il periodo massimo richiedibile per la Cassa Integrazione Ordinaria è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Il periodo CIG ordinaria concesso con la causale Emergenza COVID 19 e con la causale COVID 19 Nazionale non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale autorizzabile nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile previsto per il computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Un datore di lavoro che abbia già usufruito delle 52 settimane, nel biennio mobile, di cui all’articolo 12 del citato d.lgs. n. 148/2015, può quindi usufruire di un ulteriore periodo per la causale specifica Emergenza COVID 19.
Altro chiarimento importante riguarda il fatto che la domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020: viene quindi considerato non necessario il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni previsto dalla normativa vigente.
Circolare 8 del 2020 e cassa integrazione in deroga
La cassa integrazione in deroga è uno degli strumenti più importanti per gestire l’emergenza occupazionale scatenata dal Coronavirus; si tratta, infatti, dell’unica tutela disponibile per le imprese che non hanno accesso alle altre forme di ammortizzatori sociali.
La disposizione si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario. Possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO Covid-19 e COVID 19 Nazionale.
La norma del decreto Cura Italia che disciplina la cassa in deroga prevede che le Regioni gestiscano lo strumento previo accordo sindacale.
Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale. Tale obbligo non vige per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
La cassa integrazione in deroga può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.
Anche in questo caso l’istanza, unitamente alla documentazione come sopra evidenziata, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale COVID – 19 Deroga.
I trattamenti in deroga sono concessi con appositi decreti delle Regioni e Province autonome in cui hanno sede le unità produttive e/o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario. Per maggiori indicazioni relative alla procedura di presentazione delle domande, precisa la circolare 8 del 2020, è necessario fare riferimento alla precedente circolare n. 47 del 28 marzo 2020.
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