Ti hanno proposto un contratto di apprendistato professionalizzante, ma non sai bene di cosa si tratta, qual è lo stipendio previsto e in generale come muoverti? In quest’articolo vediamo di capire di cosa si tratta e come funziona nel 2019.
Cosa si intende per contratto di apprendistato
L’apprendistato professionalizzante rientra dentro una macrocategoria che è quella dell’apprendistato che, come forse saprai, è una tipologia di lavoro che viene incontro ai più giovani, dai 18 ai 29 anni, che devono per l’appunto “apprendere” un lavoro.
Un contratto, a dire il vero, piuttosto conveniente sia per i giovani che per i loro datori di lavoro. Per i primi infatti si tratta di un contratto a tempo indeterminato che ha una natura che possiamo dire duplice.
Infatti la sua caratteristica è di essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato in 2 fasi: nella prima, alla prestazione di lavoro, si aggiunge la formazione con carattere specializzante (senza la quale non può dirsi un contratto di apprendistato), la seconda rientra nell’ordinaria casistica del rapporto di lavoro subordinato, ossia si può trasformare direttamente in un contratto a tempo indeterminato.
Interessante anche per le aziende perché, grazie a questa tipologia di contratto, possono formare le risorse di cui hanno bisogno, creare con loro un rapporto di fiducia e poi inserirle una volta per tutte. Inoltre, usufruiscono di tutta una serie di sgravi contributivi sia durante il periodo di apprendistato che nel primo anno dell’assunzione.
Ci sono 3 tipi di apprendistato:
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- Apprendistato professionalizzante
- Apprendistato di alta formazione e ricerca
In questo caso ci occupiamo del secondo tipo, ossia di quello professionalizzante.
Cos’è e come funziona il contratto di apprendistato professionalizzante
Lo dice un po’ la parola stessa: si tratta di un contratto creato ad hoc per far sì che l’apprendista possa conseguire una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.
Questo contratto non può avere una durata di non meno di 6 mesi e non deve superare i 3 anni, 5 per l’artigianato. Della durata comunque parleremo in dettaglio sotto.
Possono essere assunti con questa tipologia di contratto, i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.
Aspetto importante: così come per gli altri contratti di apprendistato, anche per quello professionalizzante, è fondamentale la figura del tutor cui farà riferimento l’apprendista per tutta la durata del lavoro. Il tutor può essere anche il datore di lavoro stesso.
Se manca la parte di formazione o viene tralasciata, il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato, come specificato dalla Cassazione con la sentenza n. 5375 del 7 marzo 2018.
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante
Come abbiamo detto il contratto di apprendistato professionalizzante ha una durata di minimo 6 mesi e di massimo 3 anni, tranne per gli artigiani.
Sono esclusi dal limite minimo di 6 mesi le attività stagionali che, come dice la parola stessa, durano una stagione quindi molto meno.
Quanto alla durata nel settore artigianale, bisogna fare una differenza appunto tra tipologie di artigiani:
Settore Metalmeccanica e Installazione di impianti
– 1° Gruppo (Cat. 1a, 2a, 2a bis, 3a): durata 5 anni;
– 2° Gruppo (Cat. 4a, 5a): durata 5 anni.
Settore Odontotecnico
– 1° Gruppo (Cat. 1S, 1a, 2a, 2a bis, 3a): durata 5 anni;
– 2° Gruppo (Cat. 4a, 5a): durata 5 anni.
Settore Orafo, argentiero e simili:
– 1° Gruppo (Cat. 1S, 1a, 2a, 2a bis, 3a): durata 5 anni;
– 2° Gruppo (Cat. 4a, 5a): durata 5 anni.
In generale, c’è da dire che per quanto riguarda la durata del rapporto, nella parte finale del periodo, viene così ridotta:
- di 6 mesi se l’apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- di 12 mesi se l’apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.
La riduzione di 6 mesi viene riconosciuta anche ai lavoratori che hanno svolto nella stessa impresa un periodo di tirocinio di formazione e orientamento al lavoro di almeno 6 mesi.
Come si svolge la formazione nell’apprendistato professionalizzante
Abbiamo detto che la formazione svolge un ruolo fondamentale, l’apprendistato è infatti contrassegnato da un PFI, ossia un Piano Formativo Individuale che ha il compito di definire il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica che deve raggiungere e considerando le competenze di cui è già in possesso.
Tale formazione può essere:
esterna: ossia dentro l’azienda purché questa possieda requisiti di “capacità formativa”; cioè abbia la capacità di erogare formazione attraverso strumenti e materiali adatti a trasferire le competenze per acquisire le conoscenze aziendali.
esterna: viene affidata cioè a operatori istituzionalmente preposti alla formazione durante l’apprendistato.
Quanto al monte ore in base al titolo di studio del lavoratore apprendista, sono previste:
- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo o in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Apprendistato professionalizzante: retribuzione e contributi
L’apprendista può essere inquadrato con un CCNL inferiore di massimo due livelli rispetto alla categoria spettante. Così come è possibile prevedere che lo stipendio aumenti fino a raggiungere quello previsto dal CCNL per quel tipo di posizione.
Anche la formazione viene retribuita: prevista una retribuzione minima pari al 35% della retribuzione del CCNL di inquadramento. Mentre le ore di lavoro vengono pagate per intero.
Quanto all’apprendistato part time, lo stipendio è proporzionale alle ore di lavoro settimanali lavorate.
Il contratto prevede i contributi come da CCNL, la Naspi in caso di disoccupazione, ferie e permessi, tredicesima e quattordicesima se appunto il CCNL di riferimento lo prevede.
L’apprendista in nessun caso può essere pagato a cottimo, ossia per ore lavorate.
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