Il Governo precisa che circa la metà degli importi destinati ai lavoratori per cassa integrazione ordinaria è già stata anticipata dalle aziende e un’altra metà sarà pagata entro fine aprile o comunque entro 30 giorni dalla domanda.
Le 9 settimane previste dal Decreto Cura Italia (che diventano 13 per le aziende in zona rossa prima del blocco totale di tutta Italia) di Cassa Integrazione ordinaria, Cassa integrazione in Deroga e Fondo Integrazione salariale, dovrebbero venire pagati in tempi brevi.
L’INPS assicura che l’istruttoria delle domande sarà molto veloce, in particolare, grazie alla convenzione fra Governo e banche è stata assicurata la possibilità di effettuare in tempi brevi i pagamenti ai lavoratori, di fatto con l’anticipo da parte del sistema bancario dei pagamenti ai lavoratori della Cassa Integrazione spettante.
Allo stato attuale non è però ancora disponibile una comunicazione sul momento esatto in cui arriveranno i pagamenti ai lavoratori interessati dalla cassa integrazione. A quanto pare sembra probabile che arrivino fra aprile e maggio.
A quanto pare insomma i primi soldi di Cassa Integrazione dovrebbero riuscire ad arrivare ai lavoratori prima dei normali 2-3 mesi di lavorazione delle pratiche in tempi precedenti l’emergenza COVID-19.
Modulo presentazione pagamento cassa integrazione in deroga fino a 1.400 euro
Una volta che il datore di lavoro presenta la domanda Cassa integrazione Covid-19 all’INPS, il lavoratore può direttamente quindi andare in banca (purché sia fra gli istituti bancari che hanno aderito alla convenzione, diversamente è necessario rivolgersi ad un’altra banca) e compilare il modulo di domanda per l’anticipazione della cassa integrazione.
Il modulo è disponibile online e si può compilare e inviare in modalità telematica alla propria banca.
Nel modulo il lavoratore, oltre ad inserire i propri dati, dovrà autocertificare la sua condizione di lavoratore in lavoro a zero ore e il fatto che la sua azienda ha fatto la domanda di cig.
Pagamento Cassa Integrazione Marzo 2020Click To TweetLe novità per la Cassa integrazione dal Decreto Liquidità
Rispetto alla Cassa integrazione durante emergenza Covid-19, il Decreto Liquidità (Decreto 8 aprile 2020) ha previsto fra l’altro:
- La possibilità di estendere la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020
- L’esenzione dall’imposta di bollo per le procedure di cassa integrazione in deroga
A chi spetta la cassa integrazione per emergenza Covid-19
In generale la cassa integrazione ordinaria (CIGO) può essere richiesta per varie ragioni fra cui gravi danni ambientali, situazioni del mercato e circostanze di crisi e necessità di riorganizzazione interna che non sono imputabili ad un comportamento singolo.
La cassa integrazione ordinaria prevede che al lavoratore venga versata un’indennità pari all’80% dello stipendio.
Il decreto Cura Italia ha previsto 3 diversi tipi di ammortizzatori sociali per i lavoratori:
- Cassa integrazione ordinaria
- Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale per aziende con più di 5 dipendenti escluse dalla possibilità di richiedere cassa integrazione ordinaria
- Cassa integrazione in deroga, per tutte le aziende con 1 o più dipendenti e che non rientrano nella possibilità di richiedere cassa integrazione ordinaria o assegno Fis.
Tutti gli interventi sono applicabili per un periodo massimo 9 settimane.
Con la convenzione fra sindacati e imprese, gli istituti di credito quindi ora potranno anticipare fino ad un massimo di 1.400 € per la Cassa integrazione a zero ore per 9 settimane massime. L’importo massimo è da rapportare in funzione della durata (periodi inferiori a 9 settimane) o della tipologia di contratto (part time piuttosto che full time).
Cassa integrazione ordinaria: chi la può chiedere
Le aziende che possono richiedere la cassa integrazione ordinaria sono quelle che rientrano nei settori di seguito indicati:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 602/1970;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
Cassa integrazione straordinaria: chi la può chiedere
Possono richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria le aziende con più di 15 dipendenti che rientrano nelle seguenti tipologie:
- imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
- imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che eserciti l’influsso gestionale prevalente, che si ha quando oltre il 50% del fatturato proviene da una sola committente;
- imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- imprese di vigilanza;
- imprese dell’editoria;
- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale;
- partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
In più possono beneficiare della CIGS anche le imprese che esercitano attività commerciale, agenzie di viaggio e turismo che nel corso del semestre precedente alla domanda di cassa integrazione straordinaria hanno occupato più di 50 dipendenti.
Cassa integrazione in deroga: chi la può chiedere
La cassa integrazione in deroga è concessa dall’Inps in caso di piccoli imprenditori coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, imprese, cooperative sociali con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
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