Decreto di proroga Cassa integrazione
È stato approvato nella riunione del consiglio dei Ministri di lunedì 15 giugno 2020 un nuovo decreto legge riguardante gli ammortizzatori sociali. La principale e più attesa novità prevista è la proroga per la cassa integrazione in deroga, ordinaria e straordinaria.
Grazie a questa proroga, le aziende colpite dalla crisi hanno dunque ora la possibilità di accedere fin da subito ad ulteriori 4 settimane di cassa integrazione. Le 4 settimane aggiuntive erano state inizialmente rese fruibili dal Decreto Rilancio solo peri mesi di settembre e ottobre 2020.
Con il nuovo decreto invece è possibile usufruire di tutto il periodo di Cassa integrazione (fino quindi a 18 settimane complessive), in modo continuativo.
I provvedimenti di integrazione salariale per emergenza Covid-19
Le misure straordinarie riguardanti l’integrazione salariale per emergenza Covid-19 sono state introdotte inizialmente dal Decreto Cura Italia a marzo 2020 e prevedevano un massimo di 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga oppure come Assegno ordinario FIS.
Con il Decreto Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020 era stata introdotta poi una proroga sulla durata delle settimane fruibili, portata a 18 ma con vincoli: 5 settimane dovevano essere fruite entro il termine massimo del 31 agosto. Le rimanenti 4 settimane potevano essere fruite tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.
Con il Decreto approvato lo scorso 15 giugno invece quest’ultimo vincolo è stato eliminato: le 18 settimane possono essere fruite in maniera continuativa anche prima del 1° settembre 2020.
Sanamento errori nella presentazione della domanda di CIG
Altra novità prevista dal decreto riguarda tutte quelle aziende che hanno presentato per sbaglio la domanda per trattamenti salariali diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o che hanno presentato domande con errori o mancanze per cui la domanda non è stata approvata.
Per queste aziende ora è prevista la possibilità di ripresentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore della precedente domanda e comunque non oltre il termine ultimo 15 agosto 2020 (inizialmente questa scadenza era stata fissata per il 15 luglio).
Se la domanda non viene corretta entro i termini previsti, decade la possibilità di accedere alla cassa integrazione.
Procedure semplificate per la richiesta di Cassa integrazione in deroga
Nell’ottica di snellire le tempistiche il decreto ha previsto anche modifiche nella procedura per la richiesta della Cassa integrazione.
Secondo le nuove procedure le aziende devono inviare i modelli SR41 contenenti nominativi e IBAN relativi a cui corrispondere la cassa integrazione, entro 45 giorni ma non devono più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle diverse regolamentazioni regionali. La richiesta infatti deve ora essere presentata direttamente alla sede INPS competente per territorio.
Se il termine dei 45 giorni non è rispettato, le aziende dovranno farsi carico dell’intero pagamento.
La domanda deve essere presentata secondo le modalità indicate dall’INPS che autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande.
Cassa integrazione e ferie residue: cosa fare
Molti sostengono che l’azzeramento del monte ferie residue è un prerequisito necessario per poter fare domanda di cassa integrazione. Le stesse sedi territoriali Inps in alcuni casi hanno chiesto alle imprese quanti fossero i giorni di ferie maturate e non godute da parte dei dipendenti, rigettando le domande di cassa integrazione quando c’era la possibilità di smaltire ferie pregresse.
Più di recente invece, la stessa INPS con messaggio 3777 del 18.10.2019. ha chiarito che i lavoratori in cassa integrazione sia ad orario ridotto che sospesi a zero ore possono essere inclusi nel trattamento di integrazione salariale anche quando hanno ferie pregresse maturate non godute.
L’Inps ha quindi definitivamente chiarito che la presenza di ferie non smaltite non osta all’accoglimento della domanda di cassa integrazione.
Cassa integrazione e smart working
In un articolo di Business Insider è stato sollevato il problema dei lavoratori che si trovano in smart working da fine febbraio, momento in cui è esplosa l’emergenza coronavirus. Su questa situazione però in alcuni casi sopraggiunge anche la cassa integrazione: il lavoratore quindi dovrebbe lavorare un numero ridotto di ore alla settimana, in teoria, ma di fatto la mole di lavoro non cambia, se non che il suo stipendio è diminuito (e in parte pagato dai contribuenti).
Interpellato da Business Insider, il Consigliere Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro Massimo Braghin a questo riguardo ha affermato che ‘Lo smart working e la cassa integrazione sono di fatto incompatibili. Il lavoro agile disciplinato dalle legge 81 del 2017 è molto diverso da quello che stiamo vivendo in questi giorni. Per quanto riguarda lo smart working, l’accordo tra azienda e dipendente è fondamentale perché indica le regole del gioco. Chiarisce quello che si può fare. In questo momento viviamo una situazione molto complessa’.
Pagamento Cassa Integrazione
Secondo i dati aggiornati al 14 giugno sulle integrazioni salariali Covid-19 erogate, il pagamento diretto INPS risulta essere completato per tutti i trattamenti di cassa integrazione presentati nelle domande inviate fino al 31 maggio, purché regolarmente autorizzate e complete di modelli SR41 adeguatamente compilati.
In tutto, si tratta di circa 5 milioni di prestazioni mensili di cassa integrazione erogate finora.
Sul sito INPS è online la tabella riepilogativa con tutti i dettagli e la classificazione dei trattamenti liquidati direttamente dall’Istituto di previdenza per le diverse tipologie di trattamento, cassa in deroga compresa.
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