La Legge di bilancio 2019 non ha prorogato il cosiddetto bonus baby sitter e asilo nido, la possibilità cioè di ottenere un voucher di 600 euro al mese per un massimo di 6 mesi per pagare i servizi di baby sitting o asilo nido.
Il bonus era stato introdotto dal governo Letta e poi confermato dal governo Renzi. Il voucher baby sitter funzionava come sistema facoltativo e alternativo al congedo parentale, che permette di prendere un congedo dal lavoro fino a undici mesi, ricevendo solo una frazione della retribuzione. In questo modo era possibile continuare a lavorare e ricevere un aiuto concreto.
Adesso che cosa succede al bonus baby sitter?
Purtroppo ora non è più possibile fare domanda per ottenere i 3.600 euro, ma se hai fatto domanda prima del 31 dicembre 2018, potrai fruire del bonus entro il 2019. L’INPS specifica infatti che:
Le madri beneficiarie potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse in procedura entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia.
Stesso discorso vale anche per le domande, inoltrate prima della fine del 2018, ma che si trovano ancora in fase istruttoria. Una volta approvate, si potrà fruire del benefico fino a fine 2019.
Addio Bonus Baby Sitter e Asilo Nido: niente prorogaClick To TweetE se alla fine del 2019 non avrai usato tutto il bonus che ti è stato concesso?
Il bonus ottenuto e non fruito entro fine 2019, verrà considerato “oggetto di rinuncia” e verranno ripristinati i soli mesi interi non fruiti di congedo parentale.
In sostanza nel 2020 il beneficio non utilizzato si ritrasformerà in periodo di congedo parentale.
Ecco l’esempio fornito direttamente dall’INPS:
Nel caso di lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione.
Lascia un commento