Il Decreto legge 19/2020 ha introdotto nuove sanzioni per gli spostamenti ingiustificati. Fino a 4.000 euro per chi non rispetta le regole. Ti ricordiamo di stampare il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti.
Sanzioni spostamenti: multe da 400 a 4.000 euro
Il decreto modifica il sistema sanzionatorio nei confronti di chi non rispetterà le regole stabilite per gli spostamenti che, ricordiamo, possono riguardare esclusivamente motivi di lavoro, di salute e di necessità.
Sono previste sanzioni amministrative, cioè multe che vanno da 400 a 3.000 euro.
Nel caso in cui il mancato rispetto delle regole circa gli spostamenti, avviene mentre si utilizza un veicolo, l’importo delle multe viene aumentato di un terzo, arrivando fino a 4.000.
Gli esercizi commerciali che violano le norme si vedranno applicare, inoltre una sanzione amministrativa accessoria rappresentata dalla chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Chi violerà le norme ripetutamente, più di una volta dunque, si vedrà la multa raddoppiata (quindi fino a 8.000 euro) e per gli esercizi commerciali la pena accessoria sarà subito quella massima di 30 giorni di chiusura dell’attività
Non si applicano più, invece, le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del Codice penale o da ogni altra disposizione di legge che conferisce poteri di controllo per ragioni di sanità.
Misure urgenti per l’emergenza epidemiologica
Fra le altre misure previste dal Decreto legge 19/2020, segnaliamo:
- limitazione della circolazione delle persone, incluse possibili limitazioni all’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali (una sola persona per volta) limitati brevi e nelle vicinanze o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, motivi di salute o altre specifiche ragioni (documentabili);
- chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze urgenti (o di necessità e urgenza) dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali;
- per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, nel caso sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate (in sostanza per le attività essenziali può essere disposto il divieto di sciopero).
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