Come funziona la tassa regionale università? Chi deve pagarla, come e quando? Quali sono i casi di esonero? Come chiedere il rimborso? Quali sono gli importi da versare? Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande sul tributo per il diritto allo studio.
Cos’è la tassa regionale università?
La tassa per il diritto allo studio universitario è un tributo proprio regionale ed è stata istituita con l’art. 3 commi da 20 a 23 della Legge 549/1995. L’obbiettivo di questa tassa pagata direttamente alle regioni, è quello di dotare questi enti territoriali di fondi da utilizzare per erogare agli studenti universitari:
- borse di studio, dunque contributi per lo studio a fondo perduto;
- prestiti d’onore, quindi finanziamenti a tasso agevolato.
Il comma 20, in particolare, recita:
Al fine di incrementare le disponibilità finanziarie delle regioni finalizzate all’erogazione di borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato a quelle a reddito basso, con la medesima decorrenza è istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle regioni e delle province autonome. Per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario alla regione o alla provincia autonoma nella quale l’università o l’istituto hanno la sede legale, ad eccezione dell’università degli studi della Calabria per la quale la tassa è dovuta alla medesima università ai sensi del comma 3 dell’articolo 26 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del presente articolo.
Come si paga la tassa regionale università?
Gli studenti devono dunque pagare al tassa alla regione al momento dell’iscrizione ai corsi di studio presso:
- università statali e legalmente riconosciute;
- istituti universitari;
- istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
La tassa deve essere versata anche dagli studenti che rientrano nella no tax area, quelli cioè che avendo un ISEE inferiore a 13mila euro, non sono tenuti a versare le tasse universitarie. Anche se nel prossimo paragrafo vedremo che sono previsti casi di esonero o di rimborso della tassa regionale.
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Tassa regionale università: cos'è, dove e come pagarla Click To TweetCome si chiede il rimborso della tassa regionale università?
Regioni e Province autonome possono concedere l’esonero totale o parziale della tassa regionale agli studenti che si mostrino capaci e meritevoli ma che versino in condizioni di necessità.
Dunque le modalità di esonero sono regolate dai singoli enti locali e possono prendere la forma di rimborso. Il che vuol dire che lo studente dovrà comunque versare la tassa per poi chiederne la restituzione se dimostra di rispettare determinate condizioni relative al merito accademico.
Indipendentemente da quanto stabilito a livello locale, sono esonerati dal pagamento della tassa:
- gli studenti che ottengono borse di studio e prestiti d’onore come previsti dalla Legge 390/1991;
- gli studenti ritenuti idonei nelle graduatorie per i benefici di cui al punto precedente.
Importo tassa regionale università: regione per regione
Vediamo dunque quali sono gli importi da versare, regione per regione:
- Abruzzo – 140 euro
- Basilicata – 140 euro
- Calabria – 130 (ISEE inferiore a 23.508,68 euro) – 140 (ISEE compreso fra 23.508,68 e 47.017,55 euro) – 160 (ISEE pari o superiore a 47.017,55 euro)
- Campania – 120 (ISEE inferiore a 20.220,00 euro) – 140 (ISEE compreso fra 20.220,01 e 40.440,00 euro) – 160 (ISEE superiore a 40.440,00 euro)
- Emilia Romagna – 140 euro
- Friuli Venezia Giulia – 120 (ISEE inferiore a 23.253,00 euro) – 140 (ISEE compreso fra 23.253,01 e 46.506,00 euro) – 160 (ISEE superiore a 46.506,00 euro)
- Lazio – 140 euro
- Liguria – 120 (ISEE inferiore a 15.093,53 euro) – 140 (ISEE compreso fra 15.093,54 e 30.187,06 euro) – 160 (ISEE superiore a 30.187,06 euro)
- Lombardia – 140 euro
- Marche – 140 euro
- Molise – 140 euro
- Piemonte – 140 euro
- Provincia autonoma di Bolzano – 147,50 euro
- Provincia autonoma di Trento – 150 euro
- Puglia– 120 (ISEE inferiore a 23.000,00 euro) – 140 (ISEE compreso fra 23.000,01 e 46.000,00 euro) – 160 (ISEE superiore a 46.000,00 euro)
- Sardegna – 140 euro
- Sicilia – 140 euro
- Toscana – 140 euro
- Umbria – 140 euro
- Valle d’Aosta – 140 euro
- Veneto – 171 euro
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