Arriva con il Decreto Cura Italia, anche la sospensione delle cartelle esattoriali e della riscossione, per concedere ai contribuenti maggiore liquidità nel periodo di emergenza da coronavirus.
Sospensione cartelle esattoriali: stop anche agli accertamenti
Il Decreto Cura Italia, all’art. 67 dichiara che:
Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
In sostanza vengono sospese:
- attività di accertamento;
- emissione di avvisi;
- emissione di cartelle esattoriali.
Queste attività riprenderanno il 1° giugno 2020.
L’obbiettivo della misura è quello di tutelare la liquidità dei contribuenti in una fase in cui si stanno verificando forti riduzioni, in alcuni casi azzeramento, degli introiti (si pensi a tutti gli esercizi commerciali chiusi a partire dall’11 marzo).
Sospensione della riscossione: pagamenti posticipati al 31 maggio
Lo stesso con l’art. 68 stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti, anche rateali, che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione.
Quindi emissioni sia di Agenzia Entrate Riscossione sia dagli enti di riscossione locali, come Soris in Piemonte, ad esempio.
I pagamenti andranno poi effettuati entro la fine di giugno.
Sospesi anche i pagamaneti legati a:
- rottamazione-ter;
- definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione Europea;
- saldo e stralcio.
In questo caso occorrerà ricominciare a versare le rate a partire dal 31 maggio, che però cade di domenica quindi la scadenza slitta al 1° giugno 2020.
Sospensione cartelle esattoriali: rinvio al 31 maggio Click To TweetCosa devo fare per sospendere le cartelle?
La risposta è: assolutamente nulla.
Lo stop all’invio delle cartelle e alle scadenze dei pagamenti delle stesse, avviene d’ufficio.
Dunque non dovrai fare nessuna domanda per poter sospendere i tuoi pagamenti. Semplicemente per non perdere i benefici derivanti da rottamazione-ter, saldo e stralcio o rateizzazione, dovrai riprendere a pagare a partire dalla nuova scadenza del 1° giugno 2020:
- per le rate della rottamazone-ter scadute il 28 febbraio 2020;
- per le rate del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2020.
Per le rate da dilazione ordinaria, invece, l’Agenzia delle Entrate afferma:
I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo medesimo (30 giugno 2020).
franco
Molto precisi, grazie e visto che avete illustrato i vari provvedimenti presi dal Governo, chiedo a proposito della sospensione dei mutui, se tra i beneficiari rientrano anche i titolari di mutuo prima casa in pensione.