Il Ministero dell’Interno con una circolare del 31 marzo ha voluto precisare cosa è consentito fare nell’ambito degli spostamenti:
- camminare in prossimità della propria abitazione;
- camminare con i propri figli minori (un solo genitore) in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione.
- spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona. Inoltre, resta vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici e in generale
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