Quando acquistiamo un oggetto in un negozio ci viene talvolta consegnata la garanzia: un foglio o un cartoncino con i dati e il timbro del venditore, che tutela in caso il bene comprato si dimostri difettoso. Di solito viene anche raccomandato di non perdere lo scontrino, perché senza di quello la garanzia sull’oggetto non è valida e il bene non verrà riparato o sostituito gratuitamente.
Ma con tante tessere a cui tenere dietro è facile perdere proprio il cartoncino della garanzia, anche perché alcuni difetti possono manifestarsi anche dopo molto tempo. Si può ottenere tutela comunque? Le risposte le forniscono i tribunali e il Codice del Consumo.
Cosa copre la garanzia?
Il Codice del Consumo (D. lgs. 206 del 2005) è un testo legislativo che, nel rispetto dei principi costituzionali e comunitari,
“(…) armonizza e riordina le normative concernenti i processi di’ acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti“.
Secondo il Codice il venditore è tenuto a dare al consumatore un bene conforme al contratto di vendita (art. 129). Questo significa che, quando acquisti un oggetto di qualunque tipo, questo deve:
- essere idoneo all’uso per cui normalmente si utilizza un bene dello stesso tipo;
- avere le stesse qualità del bene che il venditore ti ha presentato come modello o esempio;
- avere le qualità che normalmente hanno beni dello stesso tipo, tenuto conto anche di comunicazioni pubblicitarie e delle informazioni riportate sull’etichettatura;
- essere idoneo all’uso particolare voluto dall’acquirente, di cui il venditore sia stato messo a conoscenza all’atto della vendita e che abbia accettato, anche senza averlo dichiarato espressamente ma con il semplice comportamento.
Che diritti dà la garanzia?
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi vizio che il bene comprato abbia al momento della vendita, ovunque questo sia stato comprato (negozio, vendite telefoniche, ecc.), anche se non viene rilasciato nulla di scritto o se viene fatta firmare una sorta di rinuncia.
Questo significa che, se l’oggetto acquistato presenta un difetto del tipo di quelli elencati sopra, chi lo ha comprato ha diritto ad ottenerne, a scelta:
- riparazione o sostituzione: il consumatore sceglie tra le due alternative, non è il venditore a decidere. Soltanto se una delle due opzioni è onerosa in maniera eccessiva, considerato anche quanto vale il bene, e purché l’alternativa più economica non comporti un sacrificio per il consumatore, la libertà di scelta può essere limitata. La riparazione o sostituzione devono avvenire entro termini di tempo congrui e senza arrecare dei disagi eccessivi al compratore;
-  riduzione del prezzo o risoluzione del contratto: se non è possibile riparare o sostituire il bene (ad esempio, quando il prodotto e i suoi ricambi non sono più disponibili sul mercato), oppure quando la riparazione o la sostituzione non sono state eseguite entro un termine congruo o hanno arrecato un disagio notevole al consumatore, si può chiedere una riduzione del prezzo pagato, con restituzione di una parte della somma, oppure lo scioglimento (risoluzione) del contratto e la restituzione di tutto quanto è stato pagato. Attenzione però: se il difetto del bene acquistato è di lieve entità e non è possibile né ripararlo né sostituirlo, non può essere chiesta la risoluzione. La legge tutela il consumatore, ma secondo il principio di proporzionalità del rimedio rispetto al danno subito.
Il Codice del Consumo non parla affatto di scontrini o simili. Perché la garanzia sia operante e scatti l’obbligo in capo al venditore di rimediare ai difetti del bene occorre fare due cose:
- denunciare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta: entro due mesi dalla scoperta bisogna comunicare al venditore che il bene acquistato presso di lui ha dei difetti, specificando anche quali. La legge non chiarisce come fare questa comunicazione, ma è sempre preferibile farla per iscritto, con raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC), in modo da avere una prova che la comunicazione è stata data in tempo. Se si supera questo termine la garanzia decade e non è possibile usufruire di nessuno dei rimedi esposti sopra. Non occorre fare la comunicazione se il venditore era a conoscenza dei difetti o ha tentato di nasconderli;
- dimostrare dove è avvenuto l’acquisto: il consumatore deve provare che il bene è stato comprato proprio da quel venditore e in quel negozio.
Chiaramente lo scontrino è un aiuto nel dimostrare dove è stato effettuato l’acquisto e dunque per provare che il responsabile della garanzia è proprio quel venditore. Tuttavia non è indispensabile per far scattare la garanzia: per il compratore sarà sufficiente dimostrare dove ha  fatto l’acquisto anche con altri mezzi, per esempio attraverso testimoni.
Quanto dura e chi beneficia della garanzia
La garanzia copre i difetti dei beni per due anni dall’acquisto: i difetti in questione sono quelli che il bene aveva già nel momento in cui è stato venduto, non quelli dovuti all’utilizzo che ne è stato fatto dopo. Se poi i difetti emergono entro 6 mesi dall’acquisto si presumono esistenti al momento della vendita e dunque sicuramente coperti dalla garanzia, almeno che il venditore non riesca a dimostrare il contrario in maniera incontestabile.
A beneficiare di questa garanzia è chiunque sia consumatore, dunque chi acquista come privato. Se l’acquisto è con partita iva, la durata della garanzia è minore. Qualunque accordo che il venditore faccia firmare al consumatore con lo scopo di escludere o ridurre la garanzia è nullo e non impedisce di agire per la riparazione o sostituzione del bene, né per la restituzione di quanto pagato.
I difetti coperti dalla garanzia
Come visto, si può ottenere riparazione/sostituzione oppure restituzione parziale/totale del prezzo pagato per un bene acquistato da non più di due anni quando questo manifesta dei difetti o dei vizi che erano presenti al momento della vendita e sconosciuti al consumatore. Questo in concreto significa che non sono coperti dalla garanzia:
- i difetti dovuti all’uso che del bene è stato fatto: ad esempio se si utilizza un materassino gonfiabile per sdraiarsi sugli scogli, quando l’uso previsto è esclusivamente quello in acqua;
- i difetti di cui il consumatore era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento dell’acquisto: è il caso di quando si acquista della merce fallata o danneggiata, anche quando questo fatto non è dichiarato ma è riconoscibile dal prezzo molto basso o dal fatto che il bene viene venduto senza imballo;
- i difetti dovuti ad istruzioni o materiali forniti dal consumatore: è il caso di chi compra e chiede delle modifiche all’oggetto che poi non danno i risultati o la durata voluti.
La responsabilità del produttore per la garanzia
Una cosa da ricordare è che il responsabile per la garanzia nei confronti del consumatore è sempre il venditore finale, quello che ha fornito il bene all’acquirente. Non importa se i difetti dell’oggetto sono stati causati dal costruttore: responsabile verso il consumatore rimane il venditore, che poi avrà diritto di rifarsi nei confronti di chi l’oggetto lo ha prodotto.
Domenico
Vorrei sapere come farsi sostituire un Scholl Velvet, acquistato regolarmente da Groupon Goods fattura del 30/6/2016, perchè dopo aver funzionato regolarmente 7 mesi si è improvvisamente spento anche con batterie nuove. Non sono riuscito ad entrare in contatto con Groupon ne esiste un indirizzo email diretto con il quale presentare le proprie rimostranze. Ci sono solo tante belle parole ma di concreto nulla Il mio non è un commento ma una richiesta di aiuto. Grazie
Vincenzo Ioele
Mi interesserebbe capire dove sta scritto che non serve lo scontrino ma magari una stampa dell’acquisto con carta di credito o un testimone visto che sul codice del consumo non ho individuato tali voci (in particolare art. Dal 128 al 135)