Il Giudice di Pace è un ufficio noto soprattutto per essere citato su multe e cartelle esattoriali, che a lui rimandano per eventuali contestazioni. Il nome è rassicurante tanto quanto fuorviante: non si tratta di una sorta di benevolo amministratore di condominio, a cui indirizzare le proprie lamentele. Al contrario, si tratta di un ufficio giudiziario vero e proprio, che ha compiti definiti e a cui bisogna rivolgersi con formalità precise.
Giudice di Pace: cosa decide
Del Giudice di Pace ci parla il Codice di Procedura Civile, il testo normativo che stabilisce come portare in giudizio una questione di natura civile. Il Giudice di Pace trova spazio in una sezione che si intitola “Degli organi giudiziari”. Quindi sì, il Giudice di Pace è a tutti gli effetti un organo giudiziario. Di seguito vediamo quale sia la sua competenze, cioè entro quali limiti può operare.
Giudice di Pace: le competenze
Attualmente ci si può rivolgere al Giudice di Pace quando si ha necessità di una decisione sulle seguenti materie:
- Cause, aventi ad oggetto beni mobili, di valore non superiore a € 5.000,00. Sono escluse le cause che, pur rispettando questo limite di valore, hanno ad oggetto dei beni che per legge sono stati riservati alla competenza di altro giudice (ad esempio, del Tribunale Ordinario);
- Cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore del risarcimento non superi euro 20.000,00;
- Tutte le cause che riguardano l’apposizione di termini (intesi quali confini) e l’osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, per il piantamento di alberi e siepi; la misura e la modalità di uso dei servizi di condominio delle case; i rapporti tra i proprietari o i detentori di immobili ad uso abitativo, per quanto riguarda le immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili, che superino la normale tollerabilità; gli interessi e gli accessori dovuti per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Ci si rivolge al Giudice di Pace anche per contestare una multa, una cartella esattoriale o simili, la cui competenza è rimessa a questo ufficio per legge.
Tentativo di conciliazione
Al di fuori di queste competenze, dunque al di fuori del vero e proprio ruolo di organo giudiziario dello Stato, il Giudice di Pace è anche competente a presiedere tentativi di conciliazione. Non si tratta del semplice tentativo di far trovare un accordo alle parti che ogni giudice è tenuto ad esperire alla prima udienza. Si tratta invece di una vera funzione di mediazione: due persone che si trovino a litigare su una questione di diritto e che non vogliano ricorrere subito in giudizio possono chiedere al Giudice di Pace di aiutarli a trovare un soluzione pacifica. Questa richiesta può essere fatta sia per iscritto, senza formalismi particolari, sia a voce direttamente al giudice che poi la verbalizzerà.
Se questa richiesta è ammissibile (cioè, se si tratta di diritti disponibili e se la legge, per quella specifica materia, non prevede già l’obbligo di una conciliazione differente), il Giudice di Pace invita le parti a presentarsi davanti a lui per cercare un accordo. Nell’incontro si discute delle ragioni della lite e il giudice ne redige verbale, nel quale confluisce anche l’eventuale accordo raggiunto. Se la materia del contendere rientrava nelle materie affidate alla competenza del giudice di pace il verbale avrà la funzione di titolo esecutivo e potrà essere fatto rispettare a forza (ad esempio con un successivo pignoramento). Altrimenti, avrà il valore di una scrittura privata tra le parti riconosciuta in giudizio.
Patrocinio
Bene, si va in causa e il Giudice di Pace è l’ufficio competente a decidere. Il dubbio però rimane: ci vuole o non ci vuole l’avvocato per far valere le proprie ragioni? Se la causa ha valore inferiore a euro 1.100,00 la risposta è no: è consentito rappresentarsi da soli, depositando in autonomia il proprio atto e comparendo davanti al giudice in udienza a dire la propria. Il caso più frequente sarà dato, visto il valore, dalle contestazioni di multe, cartelle e simili.
Competenza penale
Il Giudice di Pace è anche l’ufficio giudiziario competente a decidere in alcune questioni penali. Si tratta di reati di minore gravità, sanzionati con pene pecuniarie, non detentive, oppure con obbligo di permanenza al proprio domicilio e lavori di pubblica utilità. Naturalmente, in caso di reati non valgono tutte le considerazioni sopra viste per le materie civili.
Come rivolgersi al Giudice di Pace
Quando si tratta di promuovere una causa davanti al Giudice di Pace, ci si rivolge all’ufficio con un atto scritto, che va spedito o depositato nella cancelleria del giudice. Gli atti, normalmente, possono essere di due tipi:
- Atto di citazione: atto scritto con cui si indica già la data dell’udienza a cui dovranno comparire le parti e che viene notificato alla controparte, in modo che sia informata per tempo e possa presentarsi;
- Ricorso: ad esempio in caso di contestazione di una multa. In questo caso si chiede al giudice che sia lui a fissare l’udienza, oltre a prendere ogni altro provvedimento nel frattempo necessario, e che convochi le parti che ritiene debbano partecipare all’udienza.
In entrambi i casi, è essenziale indicare i propri dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, recatiti) e i dati conosciuti della controparte, nonché, se si contesta un provvedimento, i dati che individuano l’atto che si impugna. Essenziale anche riportare i fatti, le norme che sono state violate o che, al contrario, conferiscono un diritto, e le conclusioni, cioè un elenco finale dei provvedimenti che si chiedono.
Servizi on line del Giudice di Pace
Per alcune specifiche materie, con i limiti di valore sopra visti, è possibile “compilare” il proprio atto on line. La procedura è aperta a tutti, avvocati e cittadini, con un notevole aiuto dato dal fatto che è guidata passo passo e conduce alla preparazione e all’invio di uno scritto completo. L’iscrizione va poi completata e confermata con il deposito o l’invio cartaceo presso la cancelleria. Si tratta di uno strumento interessante e non complesso, di cui abbiamo fornito una guida nell’articolo Come contestare una multa.
Quanto costa il Giudice di Pace
Iniziare una causa davanti al giudice di Pace comporta il pagamento di un contributo unificato, il cui importo varia in rapporto al valore della causa stessa. Attualmente il valore minimo del contributo unificato, per domande giudiziali fino a 1.100,00 euro di valore, è pari a euro 43,00. Puoi saperne di più leggendo l’articolo Contributo unificato: cos’è, il costo, la tabella e come funziona.
Udienza davanti al Giudice di Pace: come funziona?
Normalmente, una volta depositato l’atto, ci si trova a dover partecipare ad un’udienza: si tratta di un incontro tenuto presso l’ufficio giudiziario, a cui possono partecipare le parti, i rispettivi avvocati (se sono stati incaricati) e il giudice. L’udienza serve al giudice per farsi un’idea più precisa della questione oggetto di lite e alle parti per spiegare meglio le proprie ragioni e le proprie richieste, eventualmente depositando difese scritte e i documenti che provano i fatti, se si è stati chiamati in causa. Le udienze possono essere più d’una, soprattutto se la causa è di una certa complessità ed è necessario sentire anche i testimoni. Possono invece risolversi in un unico incontro in altri ipotesi, come la contestazione di una multa. In questo caso è bene ricordare che non ci sarà una seconda occasione di convincere il giudice: meglio quindi informarsi sulla data e l’ora esatta dell’udienza, presentarsi per tempo e partecipare attivamente.
La decisione del Giudice di Pace
I procedimenti giudiziari si concludono con un provvedimento, di solito una sentenza, con cui il giudice stabilisce il da farsi. Questo provvedimento viene comunicato all’avvocato, quando è incaricato, oppure direttamente alla parte, con una notifica che può essere fatta anche a mezzo P.E.C., se l’indirizzo è stato fornito con l’atto depositato all’inizio. La sentenza così emessa non è immutabile, per lo meno non subito: contro di essa si può proporre appello davanti al tribunale ordinario competente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della notifica.
Quando il valore della causa è inferiore a € 1.100,00, se la legge non prevede diversamente e se non si discute di contratti conclusi attraverso la firma di moduli o formulari, il Giudice di Pace può decidere secondo equità. La sentenza così decisa,a differenza di quanto detto sopra, può essere appellata soltanto per pochi e fondamentali motivi (violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi che regolano la materia). Se poi sono state le parti a chiedere al giudice di decidere secondo equità, anche al di fuori del limite di valore, la sentenza che ne consegue diventa del tutto inappellabile.
Come diventare Giudice di Pace
Se sul fronte decisorio il Giudice di Pace è un ufficio giudiziario a tutti gli effetti, sul fronte professionale le cose cambiano. Il Giudice di Pace è oggi, a seguito del decreto legislativo 92/2016 attuativo della legge delega 57/2016, un magistrato onorario, a cui temporaneamente sono affidate funzioni giudiziarie e che quindi non può progredire nella carriera. Dura in carico per un periodo di 4 anni, rinnovabile una sola volta.
Attualmente e fino alla completa realizzazione di quanto indicato nelle legge delega, per diventare Giudice di Pace occorre:
- essere cittadino italiano, di età non superiore a 70 anni e non inferiore a 30, e godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- avere idoneità fisica e psichica;
- avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
- avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata;
- avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
L’ultimo requisito non è richiesto per coloro che hanno esercitato:
- funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno due anni;
- funzioni notarili;
- insegnamento di materie giuridiche nelle università;
- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex-carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.
Si diventa Giudice di Pace per nomina, a seguito della presentazione di una domanda e successivamente alla pubblicazione dell’elenco dei posti vacanti, previo lo svolgimento di apposito tirocinio.
Come cambieranno i requisiti per diventare GOP (Giudice Onorario di Pace)
La legge delega n. 57/2016 ha dato incarico al Governo di modificare in molti modi l’attuale assetto della magistratura, intervenendo anche sulla figura e la competenza del Giudice di Pace. Al momento l’unica attuazione è quella sopra riportata, fatta con il d. lgs. 92/2016, con cui sostanzialmente si è disposto che i Giudici di Pace ancora in carica possano essere rinnovati come GOP per almeno un quadriennio, fermo il fatto che devono comunque cessare la funzione al compimento di 68 anni di età.
I cambiamenti fondamentali, ancora da attuare, saranno dunque di due tipi per la carica di Giudice di Pace:
- Requisiti di nomina: il cambiamento più grande è dato dal fatto che basterà avere una laurea, almeno quadriennale, in giurisprudenza, non occorrendo più l’abilitazione professionale da avvocato. Diminuita anche l’età di accesso alla nomina e quella di cessazione. L’aver svolto le attività di magistrato, anche onorario, notaio, professore universitario nelle materie di diritto o avvocato costituirà titolo preferenziale per la nomina.
- Competenza: la legge delega autorizza il Governo ad ampliare notevolmente le materie di esclusiva competenza del GOP. Saranno a lui interamente rimesse materie oggi di competenza del Tribunale, in particolare tutto ciò che riguarda il condominio. Ampliate anche le competenze in materia penale.
La manovra è davvero grandiosa e comporterà, oltre alla riorganizzazione di molti uffici giudiziari, la modifica del Codice di Procedura Civile, il tutto entro un anno dalla pubblicazione della legge delega.
La tua esperienza davanti al Giudice di Pace
Hai dovuto rivolgerti al Giudice di Pace della tua zona per risolvere una questione di diritto? Facci sapere come è andata e quale è stata la tua esperienza davanti a questo ufficio giudiziario, il cui volto sta per cambiare in maniera radicale.
FRANCESCO MARIA SAVIOTTI
Citato presso il Giudice di pace per tasse condominiali insolute per un importo di 1860,00€. È necessario presentarsi con un legale o ci si può far valere autonomamente? È ammessa una persona di fiducia nel dibattimento?
ennio rossi
la risposta è qui sopra
Patrocinio
Bene, si va in causa e il Giudice di Pace è l’ufficio competente a decidere. Il dubbio però rimane: ci vuole o non ci vuole l’avvocato per far valere le proprie ragioni? Se la causa ha valore inferiore a euro 1.100,00 la risposta è no: è consentito rappresentarsi da soli, depositando in autonomia il proprio atto e comparendo davanti al giudice in udienza a dire la propria ; caso più frequente sarà dato, visto il valore, dalle contestazioni.
Che “tasse condominiali ?” probabilmente sono “rate condominiali ” insolute . Per tasse o imposte il GdP non è competente .
Francesco Maria Saviotti
Ottimo articolo. Domanda: citato per questioni condominiali per un importo di €1860,00. Posso difendermi in autonomia?