Nel contrasto alla povertà, accanto al reddito di cittadinanza è stata prevista una misura di sostegno dedicata alle persone anziane: la pensione di cittadinanza. L’importante novità su questa misura di integrazione alla pensione riguarda appunto la modalità di pagamento.
La legge n. 26/2019, legge di conversione del decreto legge n. 4/2019 riguardante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, è infatti intervenuta su questo punto affermando che la pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento di una normale pensione.
Non si tratterà però di una novità immediata poiché occorrerà attendere un apposito decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia che verrà emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 26/2019.
Pensione di cittadinanza: novità sulle modalità di pagamento
Per la pensione di cittadinanza non c’è più alcun limite legato al prelievo in contanti, a differenza di quanto avviene per chi percepisce il reddito di cittadinanza.
L’importo della pensione andrà ad integrare l’assegno pensionistico già percepito fino al raggiungimento di 780 euro mensili (importo massimo erogabile), e potrò essere ritirato in due modi:
- attraverso una card rilasciata dalle Poste Italiane;
- interamente in contanti in posta o in banca.
Una delle conseguenze principali della ricezione dei soldi in contanti è che l’Inps non potrà effettuare controlli su come queste somme vengono spese, lasciando totale libertà ai beneficiari.
Pensione di cittadinanza 2019: requisiti e come fare domanda
Come per il reddito di cittadinanza, la domanda di pensione di cittadinanza può essere fatta tramite i seguenti canali:
- online attraverso il sito dedicato al Reddito di Cittadinanza ;
- tramite gli uffici postali;
- tramite CAF o patronati.
L’INPS verifica la presenza dei requisiti di accesso alla pensione di cittadinanza e dopodiché inizierà a erogare le somme dovute:
- età anagrafica di almeno 67 anni, che corrisponde all’età in cui si accede alla pensione di vecchiaia;
- titolarità di un assegno pensionistico massimo di 780 euro mensili;
- ISEE non superiore a 9.360 euro;
- patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro (l’abitazione principale non è compresa in questo limite, che dunque riguarda tutti gli immobili tranne la casa in cui si vive);
- patrimonio mobiliare (ad esempio titoli di Stato) non superiore a 6.000 euro, incrementata di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, ulteriormente incrementata di 1.000 euro per ogni figlio dal terzo in poi, e di ulteriori euro 5.000 per ogni componente disabile;
- reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore ad una soglia di euro 7.560 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (chi è in una famiglia con un numero di componenti maggiore di uno,deve moltiplicare il reddito di riferimento per un coefficiente denominato appunto scala di equivalenza);
- nessun componente del nucleo deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti (sono esclusi da questo vincolo gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone disabili).
Renato Mascolo
Nell’articolo si specifica : <>.
Ora,dato che dal 30.3.2019 (entrata in vigore della legge n. 26/2019) sono ormai passati
i 6 mesi previsti,si chiede se il decreto apposito del Ministero del Lavoro è stato
emesso e ,nel caso affermativo,quali sono gli estremi identificativi.
30.09.2019 Renato O. Mascolo
Michela Calculli
Buongiorno Renato,
ecco il riferimento normativo: D.L. 3 settembre 2019, n. 101