Il contratto bancario e il nuovo scenario
In materia di contratto bancario è uscita una nuova sentenza che determina un cambio di rotta in materia di contratti finanziari e bancari. Questa novità potrebbe avere un effetto dirompente in numerosi contenziosi, molto frequenti nei tribunali italiani, nei quali si mette in discussione la validità nel cosiddetto “contratto monofirma”, ovvero il documento sul quale è presente una sola firma del cliente che sottoscrive il contratto, mentre è mancante la firma dell’intermediario finanziario o della banca.
La regolamentazione sul contratto bancario prevede la necessità che siano in forma scritta, pena varie conseguenze tra cui:
- in caso il documento non sia in forma scritta il cliente potrà far dichiarare come nulli gli interessi ultralegali, le spese e le commissioni che gli sono state addebitate in corso di rapporto;
- l’investitore finanziario può far valere il contratto come nullo in caso di mancanza di forma scritta e di conseguenza far dichiarare nulli anche gli ordini di investimento che si sono rivelati sfavorevoli per lui con effetti risarcitori a suo vantaggio.
Contratto bancario: i precedenti
Con la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012 si è ritenuto che la forma scritta ad substantiam fosse rispettata se il documento conteneva la dicitura “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato”. L’obbligo di forma scritta è rispettato se, alla sottoscrizione del contratto alla presenza del solo investitore, segue la produzione in copia del contratto, oppure la volontà da parte della banca stessa di avvalersi del contratto.
Le novità recenti sul contratto bancario
La sentenza ribalta le direttive precedenti: la Cassazione infatti prende atto del precedente dictum sopra chiarito, ma adducendo una serie di argomentazioni dichiara che lo stesso “non può essere dato in continuità” richiamando l’orientamento consolidato per perfezionare i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam e l’onere della prova. Premesso che i requisiti sopraelencati siano rispettati, la verifica si sposta sul piano della prova ove trova l’applicazione la disposizione del codice civile che consente di rimediare la mancanza dell’atto scritto solo nel caso in cui il contraente non abbia più a disposizione il documento che forniva la prova del contratto.
In questa sentenza si affrontano anche la possibilità che la validità del contratto privo di firma si possa ricollegare alla produzione in giudizio da parte di quest’ultima del medesimo documento ,ovvero a comportamenti posti in essere dalla stessa banca e documentati (per esempio produzione in giudizio di contabili, estratti conto, ordini di esecuzione ecc.) da cui si evidenzierebbe la volontà di quest’ultima di avvalersi del contratto.
La forma scritta ad substantiam è un elemento costitutivo del contratto che deve riportare le volontà delle parti di voler concludere un contratto avente una causa, un oggetto e delle pattuizioni, occorre quindi che il documento sia creato per manifestare la volontà di entrambe le parti di concludere un accordo.
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