Il 16 giugno, ma nel 2019 cade di domenica quindi la scadenza slitta al 17, è il giorno del versamento dell’acconto IMU e TASI. Il blocco delle aliquote è stato eliminato quindi potresti dover pagare di più rispetto agli anni passati.
Scadenza IMU e TASI: acconto il 16 giugno
Segna sul calendario la data del 16 giugno: è il giorno del versamento dell’acconto IMU e TASI. Ma nel 2019, cadendo il 16 giugno di domenica, la scadenza slitta al 17. Queste imposte, insieme alla TARI (l’imposta dovuta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti), formano la cosiddetta IUC, Imposta Unica Comunale, introdotta con la Legge di Stabilità 2014.
L’IMU, l’Imposta Municipale Propria, è dovuta sugli immobili di proprietà , escluse le prime case e relative pertinenze, a meno che non si tratti di abitazioni di lusso. L’IMU viene infatti calcolata sulle prime case che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè abitazioni signorili, ville, castelli e immobili di pregio artistico e storico. Oltre che sulle case di lusso e sulle seconde case, si applica anche ad aree fabbricabili e terreni agricoli. L’IMU viene pagata dal proprietario, da chi detiene un altro diritto reale sui beni, dal locatario nei contratti di leasing o dal concessionario se si riferisce a un’area demaniale.
La TASI, il tributo comunale per i servizi indivisibili, si applica invece al possesso o alla detenzione di fabbricati diversi dalle prime case e relative pertinenze (a meno che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), a qualsiasi titolo. La TASI viene calcolata anche sulle aree edificabili ma non sui terreni agricoli. A dover pagare la TASI è il proprietario dell’immobile o colui che detiene un diritto reale sullo stesso. Se l’immobile è occupato da una persona diversa rispetto al proprietario, il tributo va versato anche da chi occupa l’immobile. La percentuale da pagare è del 10 o del 30%, a seconda della decisione presa dal Comune.
Come fare il pagamento di IMU e TASI
Per versare IMU e TASI puoi usare il modello F24 indicando separatamente i codici tributo in due diverse righe. In alternativa, puoi pagare tramite bollettino postale versando separatamente l’importo dell’IMU e della TASI.
Se rispetto allo scorso anno non ci sono state variazioni nella proprietà , per versare l’acconto IMU e TASI puoi semplicemente riportare nel modulo di versamento lo stesso importo dello scorso anno. Ma attenzione! Controlla che il Comune non abbia deliberato un aumento.
L’acconto da versare entro il 16 giugno è pari al 50% dell’imposta totale.
Eventuali variazioni nelle aliquote fissate dai Comuni, che hanno tempo fino ad ottobre per deliberare, saranno calcolate nella rata versata a saldo entro il 16 dicembre.
Le sanzioni in caso di pagamento in ritardo
Che succede se paghi in ritardo? Puoi provvedere autonomamente a regolarizzare la tua posizione attraverso il ravvedimento operoso. Altrimenti, sarà il Comune a calcolare il ritardo e ad applicare le relative sanzioni. L’ammontare della sanzione dipende dai giorni di ritardo con cui hai pagato:
- entro 14 giorni dalla scadenza si applica una sanzione dello 0,1%;
- con ritardo tra 15 e 30 giorni, sanzione dell’1,50%;
- tra 31 e 90 giorni, sanzione dell’1,67%;
- oltre il 90° giorno ma entro un anno la sanzione è pari al 3,75% dell’importo dovuto.
Calcolo IMU e TASI: quanto bisogna pagare
Per il calcolo di IMU e TASI bisogna considerare le aliquote fissate a livello comunale. Lo Stato ha infatti fissato delle aliquote di base che ciascun Comune può personalizzare entro certi limiti:
- l’aliquota base dell’IMU è dello 0,76%. Ciascun Comune può aumentare e diminuire l’aliquota di un massimo dello 0,3%. Per le abitazioni di residenza non esenti, invece, l’aliquota base è dello 0,4%. I Comuni possono aumentare o diminuire questa percentuale fino a un massimo dello 0,2%;
- l’aliquota base della TASI è invece pari all’1 per mille. A seconda delle proprie esigenze di bilancio, i Comuni possono modificare liberamente questa percentuale, arrivando anche ad azzerarla, o possono prevedere delle specifiche agevolazioni.
La base imponibile è ottenuta a partire dalla rendita catastale. Questo valore viene aumentato del 5% e moltiplicato per il coefficiente della specifica categoria catastale a cui appartiene l’immobile. Alla base imponibile risultante da questo calcolo viene poi applicata l’aliquota fissata dal Comune nel quale si trovano gli immobili.
La somma delle aliquote di IMU e TASI deve comunque essere inferiore al 6 per mille del valore degli immobili di lusso e del 10,6% per gli altri tipi di fabbricati e terreni.
IMU e TASI: riduzioni d’imposta e casi particolari
In alcuni casi particolari è prevista una riduzione d’imposta. Ad esempio, IMU e TASI vanno calcolate sul 50% del valore della base imponibile in caso di immobile concesso in comodato gratuito a familiari entro il primo grado. Il contratto di comodato deve essere registrato e per usufruire della riduzione dell’imposta è richiesto che chi concede l’immobile risieda nello stesso Comune e abbia un solo immobile oltre a quello di residenza.
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato la base imponibile viene ridotta del 75%.
Sono esenti dal pagamento di questi tributi i terreni agricoli che si trovano in aree montane o parzialmente montane. L’esenzione riguarda anche i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e pensionati nel Paese di residenza che hanno immobili in Italia. I tributi sono dovuti se gli immobili sono stati locati oppure se sono stati concessi in comodato d’uso gratuito.
Può capitare che i coniugi risultino residenti in due diversi immobili. In questo caso, se gli immobili si trovano nello stesso Comune, solo uno dei due coniugi risulterà esente dalle imposte, mentre se i Comuni di residenza sono diversi, entrambi saranno esenti.
Cesare
Salve, sono un cittadino italiano ed ho trasferito la mia residenza fiscale in Portogallo, pertanto sono considerato residente non abituale. Sono un pensionato INPS, dopo aver lavorato 40 anni in Italia. Sono iscritto all’ AIRE e vivo in una casa in affitto in questo paese. Periodicamente torno in Italia in un appartamento (cat. catastale A4) di cui sono l’unico proprietario, e che è anche l’unico immobile da me posseduto. Pertanto, in base alla risoluzione 10/DF nulla è dovuto per Imu e Tasi: giusto? Grazie per la risposta.
Dino cesario
Ho letto con attenzione il vostro articolo ed in particolare la parte finale relativa a coniugi residenti in comuni diversi sembrerebbe che le abitazioni prinicipali non siano soggetti ad imu .Il comune di Leporano( Taranto)ha richiesto pagamenti sin dal 2008 adducendo come riferimento una sentenza della cassazione che “definisce l’abitazione principale quella dove i coniugi risiedono ecc……..” pertanto disconoscendo il principio delle due residenze diverse. Essendo entrambi pensionati Ci è stato detto che effettuavamo e dimostravamo un “lavoro ” in zona oppure dovevamo procedere ad effettuare una separazione giudiziale. Poichè stiamo gradualmente pagando(,circa 8000 euro)Si chiede aiuto per capire se dover continuare a pagare o cosa fare per contestare anche a posteriori tale pretesa in base a disposizioni legislative vigenti,sapendo che il legislatore nulla ha disposto in m merito.GRAZIE
dino cesario
in base a quale dispositivo di legge è stabilito che i coniugi con abitazioni principali e residenze in due comuni diversi non pagano
IMU? IL mio Comune (Leporano(Taranto) mi sta facendo pagare a rate dal 2010.Posso contestare e come?GRAZIE