Le cartella esattoriale non ha durata eterna: che a spedirla sia Equitalia o la neonata Agenzia delle Entrate – Riscossione c’è un termine entro cui può essere utilizzata per avviare un pignoramento. A stabilirlo è la normativa di settore e pare che sia applicabile anche con il nuovo esattore.
Che succede se il pignoramento comincia dopo, si può cantare vittoria ed essere liberi dalla temuta cartella esattoriale? Non proprio, vediamo come funziona.
Cartella esattoriale: quando scade
Il D.p.r. 602/73 regolamenta la condotta dell’agente della riscossione, che fino al mese di luglio era Equitalia e che ora è Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’art. 50 del decreto recita così:
“1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Dunque l’esecuzione sui beni del debitore deve iniziare entro un anno dalla notifica della cartella, altrimenti il pignoramento è nullo e ciò sia che riguardi beni mobili o crediti e conti correnti.
Dopo l’anno la cartella esattoriale è prescritta?
Attenzione a non fare confusione: un conto è la prescrizione, cioè il termine entro cui il diritto di credito può essere fatto valere. Tutt’altro è il termine di un anno previsto nell’articolo 50 appena letto. Difatti:
- Termine di un anno per il pignoramento: riguarda la cartella e consente di contestare il pignoramento che sia stato iniziato oltre questo termine. Tuttavia non si tratta di una situazione senza soluzione: all’esattore basterà notificare un atto di intimazione e avrà nuovamente 6 mesi di tempo per iniziare il pignoramento. L’intimazione può essere notificata più volte, quindi l’esattore ha la possibilità di rinnovarlo periodicamente se proprio non è riuscito ad iniziare l’esecuzione sui beni del debitore.
- Termine di prescrizione: questo termine riguarda il diritto di credito oggetto della cartella, ad esempio un’annualità di tassa per i rifiuti non pagata. In questo caso, come nel caso dei tributi che hanno un pagamento periodico, il termine di prescrizione è di 5 anni. Quindi se tra la scadenza del tributo e la notifica della cartella o tra questa e la notifica del successivo atto di intimazione trascorrono più di 5 anni, il diritto è prescritto e il Comune non potrà più pretendere il pagamento.
Termine di prescrizione: 5 o 10 anni?
Chiarite le differenze tra termine per procedere all’esecuzione (un anno dalla notifica della cartella, comunque rinnovabile con la notifica di un atto di intimazione) e il termine di prescrizione (termine entro cui il Comune, la Regione o l’Agenzia delle Entrate possono pretendere il pagamento), ci si può domandare quando scatti la prescrizione dei crediti portati in cartella.
Va chiarito che non esiste una risposta univoca, perché dipende dal tipo di debito e perché la giurisprudenza ancora non ha raggiunto un orientamento unanime, nonostante le pronunce recenti della Cassazione. Indicativamente si può dire che:
- I tributi locali (Tarsu e simili) si prescrivono in 5 anni. In generale si dovrebbero prescrivere in 5 anni tutti i pagamenti con scadenza periodica, per cui anche imposte quali Iva e Irpef, tuttavia la giurisprudenza sul punto non è sempre costante e capita che alcune Commissioni Tributarie ritengano ancora di applicare la più lunga prescrizione decennale;
- il bollo auto si prescrive in tre anni, contando dall’anno in cui doveva essere pagato (altre informazioni le trovi qui);
- si prescrive in 10 anni qualunque diritto oggetto di cartella che sia stato impugnato davanti all’autorità giudiziaria e sia quindi diventato oggetto di sentenza non più impugnabile. In questo caso non conta più che tipo di tributo era: se è dentro ad una sentenza acquista automaticamente la validità di atto giudiziario, ovvero dieci anni.
Anche se a volte se ne discute ancora, è ormai pacifico che la cartella esattoriale non è un atto giudiziario: di conseguenza dalla notifica della cartella i tempi di prescrizione restano quelli ordinari propri del tributo. Alla cartella non si applica cioè il termine di prescrizione proprio della sentenza.
Tiziana
Ho una cartella relativa a bollo auto non pagato di 366 euro arrivata ad agosto. Non l ho potuta pagare ma la pagherò con la tredicesima il 20 dicembre. Sto in ansia ho paura che mi venga pignorato conto o fermo auto ( anche se il bollo è relativo ad un auto che ho rottamata un anno fa). Mi intimeranno il fermo o il pignoramento? O avverrà senza intimazione?