Un emendamento presentato in Commissione Finanze alla Camera, nell’ambito del Decreto Terremoto, ha chiesto lo slittamento del termine per l’adesione: si passa al 21 aprile (rispetto alla scadenza del 31 marzo) per i contribuenti e al 15 giugno (rispetto alla scadenza del 31 maggio) per Equitalia.
Rinvio rottamazione cartelle Equitalia:Â le nuove date
21 giorni in più per presentare il modello di adesione alla rottamazione: ecco cosa prevede l’emendamento presentato dal deputato PD Federico Ginato che va a vantaggio di contribuenti e Equitalia. Se i primi hanno più giorni per fare la domanda di rottamazione, l’ente di riscossione dovrà inviare, entro il 15 giugno, il saldo da versare (a rate o in un’unica soluzione).
La proroga è stata richiesta a gran voce da parlamentari e Caf vista l’impennata di richieste nei primi due mesi del 2017: basti pensare che al 7 di marzo erano già 400 mila.
L’unico problema riscontrato finora è che, secondo la la commissione Ambiente della Camera, la richiesta è da considerare inammissibile nonostante il Governo si era detto disponibile a sostenere. Il motivo? La materia non è attinente al provvedimento e serve un decreto ad hoc. Un “intoppo” che però non dovrebbe bloccare la proposta, ma semplicemente spostarne lo sviluppo in un ambiente dedicato.
Rottamazione cartelle Equitalia: le regole
Di seguito il dettaglio delle cartelle che possono essere ammesse all’adesione agevolata:
- possono essere rottamate sia le cartelle Equitalia sia quelle emesse da altri agenti di riscossione (come può essere la Soris su Torino, ad esempio);
- la rottamazione riguarda i ruoli emessi tra il 2000 e il 2016;
- sono ammessi i debiti relativi a contributi, IRPEF, IRES e IRAP;
- i debiti IVA sono ammessi soltanto se non riguardano i pagamenti all’importazione;
- per quanto riguarda le multe, la rottamazione riguarderà i soli interessi dal momento che esse stesse sono sanzioni (Attenzione! I comuni potrebbero decidere autonomamente di escludere le multe dalla rottamazione);
- possono aderire anche coloro che stanno pagando a rate una cartella, a patto di non saltare le rate fino a dicembre 2017; in questo caso si rottama il debito residuo e non si recuperano sanzioni ed interessi già versati.
- non può aderire  chi non è in regola con i vecchi pagamenti.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E dell’8 marzo 2017, fa luce sul tema della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia, la cosiddetta rottamazione cartelle. Ti segnaliamo in particolare questo passaggio del comunicato delle Entrate:
“Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate, la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.”
In sostanza se ottenuta la rottamazione non paghi nemmeno la prima rata, Equitalia ti richiederà importo, sanzioni ed interessi in un’unica soluzione e senza la possibilità di richiedere ulteriori rateazioni.
Rottamazione cartelle Equitalia: il modulo per la definizione agevolata
Si chiama modulo DA1 il documento per fare domanda di accesso alla definizione agevolata dei propri carichi fiscali ed è disponibile sia in versione stampabile sul sito di Equitalia, sia presso gli sportelli fisici dell’ente di riscossione. Può essere trasmesso in due modi:
- direttamente presso gli sportelli di Equitalia;
- via mail, allegando anche una copia del documento di identità , attraverso al Posta Elettronica Certificata (PEC) della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento.
Il modulo richiede:
- i dati identificativi del contribuente;
- l’indicazione delle cartelle per le quali si chiede la rottamazione;
- richiesta di pagamento in un’unica soluzione oppure in quattro rate;
- rinuncia alle eventuali liti in commissione tributaria relativi alle cartelle di cui si chiede la rottamazione.
Ricordiamo che la rottamazione cartelle comporta il pagamento del solo debito fiscale o contributivo, depurato da sanzioni ed interessi di mora. Vanno pagati comunque, invece, aggi e spese di notifica e riscossione.
Pasquale
Buongiorno,mi chiamo Pasquale e desidererei sapere, pagando un qualsiasi importo come acconto sulla cartella Equitalia si può ottenere lo slittamento di ancora 60gg, affinché,si può fare revisione della cartella Equitalia . Grazie della risposta.
Pasquale
Buongiorno,mi chiamo Pasquale e desidererei sapere se pagando un qualsiasi importo sulla cartella Equitalia,a titolo di acconto, affinché si possa procedere alla revisione della cartella stessa è possibile ottenere un ulteriore tempo di 30/60gg grazie
Carmelo
Mi. Chiamo carmelo x la rottamazione cartelle non si devono. Pagare. Gli. Ultimi. Cinque. Anni. Dal 2011. Non. Vanno. In. Prescrizione.mi. rispon.grazie