Calcolo interessi legali di mora: di cosa si tratta?
Gli interessi moratori sono regolati dal decreto legislativo 231/2002, che ha recepito una direttiva UE sui ritardi nei pagamenti. Tale decreto stabilisce 30 giorni come termine massimo per i pagamenti nelle transazioni commerciali, salvo diversi accordi fra i contraenti; viene inoltre definito l’interesse legale di mora su base giornaliera.
La norma afferma che:
“gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.”
Attenzione! Il calcolo interessi moratori di cui parliamo è legato alle transazioni commerciali, questo va specificato poiché ci sono diverse tipologie di interessi moratori (come quelli legati agli appalti pubblici o a quelli di Equitalia sulle cartelle esattoriali, di cui parleremo in seguito).
FFormula per il calcolo interessi moratori
li interessi legali di mora si determinano su base giornaliera e il tasso da utilizzare è il tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento non è altro che il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle principali operazioni di rifinanziamento.
La base di calcolo quindi è un tasso BCE che va considerato periodo per periodo in base alle scadenze dei pagamenti. Il decreto 231/2002 prevede in merito:
“il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare”
La formula è dunque la seguente:
importo del debito x (tasso di riferimento + 8 punti) x giorni di ritardo/365
Attenzione! Se il periodo di ritardo è a cavallo del passaggio di semestre (ad esempio tra giugno e luglio) bisognerà calcolare gli interessi con i relativi tassi di riferimento, suddividendo il calcolo in due tranche. Per evitare di commettere errori, basterà comunque cercare uno dei numerosissimi calcolatori online disponibili, che aggiornano in tempo reale i tassi di riferimento.
Calcolo intereCalcolo interessi convenzionali: la differenza tra legali e convenzionali
oni commerciali si lascia un margine di libertà ai contraenti che possono stabilire diversi accordi rispetto al minimo legale per quanto concerne i termini di pagamento e gli interessi di mora.
Le parti contraenti possono dunque convenire un diverso tasso di interesse. Nel caso in cui il tasso di interesse sia superiore a quello stabilito per legge, l’accordo dovrà essere messo per iscritto. Per chiarezza riprendiamo per intero l’articolo 1284 del Codice Civile:
“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al [per il 2016 allo 0,20%]. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali [gli interessi legali di mora di cui al paragrafo precedente].
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”
Calcolo interessi morCalcolo interessi moratori sulle cartelle esattoriali
arrellata con gli interessi moratori sulle cartelle esattoriali.
La prima cosa da sapere è che puoi saldare una cartella, contestarla o chiederne la rateizzazione Equitalia, entro 60 giorni dal ricevimento. Passati quei 60 giorni, scattano gli interessi di mora su base giornaliera. Il 15 maggio 2016 il tasso di interesse che riguarda chi paga in ritardo è sceso dal 4,88% al 4,13%.
Il calcolo è semplice ed è indicato direttamente in cartella. Troverai infatti l’importo giornaliero da aggiungere all’importo dovuto, moltiplicandolo per i giorni di tardato pagamento.
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