Lo dice la parola stessa: per lavoro domestico si intende un lavoro che viene effettuato presso un’abitazione, in questo caso del datore di lavoro, per soddisfare i suoi bisogni personali o della sua famiglia.
Un rapporto di lavoro che è subordinato e diverso da altri proprio per il fatto che viene svolto all’interno di una comunità familiare o comunità simile.
Ma quali sono i casi in cui si può parlare di lavoro domestico? Come viene retribuito? E cosa bisogna sapere prima di accettare, per esempio, un lavoro come colf o badante? Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Lavoro domestico: definizione
Intanto, iniziamo con il definirne alcuni particolari. Il lavoro domestico è regolato dalla Legge n. 339 del 2 aprile del 1958 con riferimento ai lavoratori domestici che in modo continuo e prevalente svolgono almeno 4 ore giornaliere di lavoro presso lo stesso datore di lavoro con retribuzione in denaro o natura.
Inoltre, il D.P.R. 1403 del 31 dicembre 1971 ne ha stabilito gli aspetti previdenziali mentre esiste la contrattazione collettiva per i datori di lavoro e prestatori che aderiscono alle organizzazioni nazionali stipulanti.
Attenzione: un lavoratore domestico è un lavoratore di entrambi i sessi che svolge “la sua opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica che con mansioni generiche”. Questo è un punto importante perché appunto per svolgerlo non bisogna essere per forza specializzati.
Due tipologie di lavoro domestico
Chi svolge lavoro domestico (in gergo viene definito “prestatore”) può appartenere a una di queste 2 categorie:
- lavoratori con mansioni impiegatizie: maggiordomi, precettori, governanti ecc…
- lavoratori con mansioni operaie: cuochi, giardinieri, camerieri, custodi, colf ecc…
Lavoro domestico: caratteristiche e contratto
Per quanto riguarda invece il rapporto con il datore di lavoro, c’è intanto da dire che il lavoro domestico non può esistere tra persone che sono legate da matrimonio in quanto l’assistenza e la collaborazione alla vita familiare fanno parte di questo tipo di istituto.
Però il lavoro domestico può essere previsto nell’ambito di rapporti di parentela tra parenti o affini entro il terzo grado. Inoltre è previsto nell’ambito di comunità religiose (conventi, seminari), di convivenze (caserme, comandi, stazioni), comunità senza fini di lucro (come orfanotrofi e ricoveri per anziani che hanno però come fine quello assistenziale).
Quanto al contratto in sé, il lavoro domestico può essere regolato sia da contratto a tempo determinato che indeterminato. Inoltre, è ammesso il lavoro part time, orizzontale o verticale, se appunto il lavoratore domestico convivente lavora solo parte della giornata o per determinati giorni.
Altri aspetti fondamentali sul rapporto di lavoro:
- l’assunzione viene fatta direttamente dal datore di lavoro che ha l’obbligo della comunicazione
- il riposo settimanale e quello notturno non devono essere inferiori alle 8 ore consecutive
- il periodo di prova, che deve essere retribuito, è di 30 giorni di lavoro effettivo per chi svolge mansioni impiegatizie, mentre è di 8 giorni per chi svolte lavoro manuale, sia specializzato che generico;
- anche i lavoratori domestici hanno ovviamente diritto a ferie annuali, TFR e indennità in caso di morte, che deve essere corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
Importante: il lavoro domestico per definirsi tale deve essere continuativo e non sporadico, ossia devono esserci orari stabiliti e scadenze fisse. Inoltre, deve essere di almeno 4 ore nell’arco della giornata, non per forza continuative. Come dicevamo sopra, se non ci sono le 4 ore, non si può considerare come lavoro domestico previsto dalla Legge.
Lavoro domestico: il CCNL e i vari livelli
Alcune tipologie di lavori domestici vengono regolati dal CCNL, con esattezza si tratta di 4 categorie, che variano a seconda del livello di istruzione e del grado di professionalità richiesto:
Livello A
In questo rientrano collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi. Tra questi ci sono:
- Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione.
- Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
- Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
- Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
- Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i;
- Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici;
- Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
- Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.
Inoltre, il lavoratore inquadrato in questo livello, dopo 12 mesi di anzianità nel settore passerà nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale
Livello A super
- Addetto alla compagnia
- Baby-sitter (mansioni occasionali e/o saltuarie)
Livello B
Ne fanno parte collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, sebbene a livello esecutivo. Tra questi:
- Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
- Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
- Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
- Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
- Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione;
- Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione;
- Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
- Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B super
Assistente a persone autosufficienti, comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C
Rientrano in questo i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.
In particolare:
il Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Livello D
Rientrano i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Tra questi:
- Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;
- Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
- Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
- Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa;
- Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
- Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familia
Livello D Super
Ne fanno parte:
- l’assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa dove vivono gli assistiti.
- Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa.
Lavoro notturno
Il lavoro domestico prevede che possano essere assunti, anche con discontinuità, lavoratori che svolgono prestazioni assistenziali di notte anche verso chi è autosufficiente.
In questo caso, non è richiesto personale infermieristico e l’orario di lavoro per tale prestazione deve essere compreso dalle 20 alle 8.00. Il datore di lavoro in questo caso, ha l’obbligo di fornire sia la cena che la prima colazione.
Nel caso in cui sia richiesta la sola presenza notturna, senza svolgimento di prestazioni assistenziali (art. 12), l’orario di lavoro deve essere compreso tra le 21 e le 8.
In entrambi i casi deve essere garantito un alloggio idoneo per il riposo notturno del lavoratore.
CCNL: orari, riposi e ferie
Stando agli ultimi aggiornamenti del CCNL, la durata massima dell’orario di lavoro è di 54 ore settimanali e di 10 giornaliere se si convive con il datore di lavoro, di 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere per chi non convive.
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive e quello settimanale di 36 ore. Per quest’ultimo, 24 ore devono essere la domenica, mentre le 12 ore rimanenti, devono essere concordate tra le due parti e fatte cadere in un altro giorno della settimana.
Per ogni anno di lavoro, il dipendente ha diritto a 26 giorni di ferie, da prendere tutte insieme o in un massimo di due periodi. I periodi vanno concordati tra datore e lavoratore e preferibilmente nel periodo che va da giugno a settembre.
Colf: definizione, mansioni e contratto
Uno tra i lavori domestici più frequenti è sicuramente quello della colf, ossia la collaboratrice familiare, domestica, detta anche donna di servizio. In generale, le colf possono avere 3 tipi di contratto in base all’impegno richiesto:
- Colf a servizio intero: la lavoratrice domestica abita presso il datore di lavoro, usufruendo, oltre che della retribuzione, del vitto e dell’alloggio;
- Colf a mezzo servizio: la lavoratrice domestica che presta presso la stessa famiglia servizio per almeno 4 ore al giorno o per 24 ore settimanali, se il servizio non è uniforme in tutti i giorni della settimana;
- Colf ad ore: la lavoratrice domestica che presta presso la stessa famiglia servizio solo per alcuni giorni della settimana, e con orario inferiore alle 24 ore settimanali.
La figura più richiesta dalle famiglie è la cosiddetta collaboratrice generica polifunzionale per la quale il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico prevede un inquadramento a livello B. Tra i suoi doveri, oltre alla pulizia del luogo
Alla colf potrà essere richiesta da contratto anche l’assistenza agli animali domestici di casa e la cura delle piante del terrazzo come l’annaffiare. Non si può invece occupare di cose più tecniche per il quale è invece richiesto il lavoro del giardiniere.
Lavoro domestico: i contributi
Così come qualsiasi lavoro messo in regola, anche per quello domestico, sono previsti i contributi che devono essere versati dal datore di lavoro pertanto questo deve presentare denuncia all’Inps entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre in cui è avvenuta l’assunzione.
Il lavoratore domestico ha quindi diritto alla pensione, assegni familiari, indennità di maternità ed eventuale rendita derivante da malattia professionale nonché infortuni. Questo vale anche se il lavoro è già assicurato presso un altro datore di lavoro o per un’altra attività. L’importo dei contributi da versare è rapportato alla retribuzione corrisposta al prestatore di lavoro e, ovviamente, al numero delle ore di lavoro prestate.
Il trattamento economico
Viene liberamente stabilito dalle parti in causa, secondo i parametri previsti dal contratto collettivo. L’Inps, con circolare n. 13 , il 27 gennaio 2017, ha comunicato che per il 2017 l’importo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori domestici sono invariati rispetto a quelli del 2016. Quanto al pagamento per alcune tipologie di lavoro domestico, ci si può rifare ai cosiddetti nuovi voucher e al Libretto famiglia.
Lavoro domestico: estinzione del rapporto
Quanto alla risoluzione del contratto, devi sapere che il datore di lavoro può liberamente recedere perché per questo tipo di lavori è previsto il “licenziamento ad nutum”, ossia secondo la volontà quindi anche senza giusta causa.
Considera però 3 cose:
- se c’è un licenziamento che viene provato essere per motivi discriminatori, la legge 108/1990 prevede l’annullamento e il reintegro sul posto di lavoro;
- non si può licenziare una lavoratrice incinta se la maternità è intervenuta nel corso di rapporto di lavoro e non si pul farlo fino alla cessazione del congedo di maternità, a meno che non ci sia giusta causa (art. 24 CCNL)
- anche se il licenziamento è secondo la volontà, il datore di lavoro deve comunque dare un preavviso.
Nel dettaglio:
il preavviso per il rapporto di lavoro superiore a 24 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: preavviso di 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: preavviso di 1 mese di calendario;
Perr il rapporto di lavoro fino alle 24 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: preavviso di 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: preavviso di 15 giorni di calendario.
Questi termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
E se muore il datore di lavoro? I parenti possono licenziare il lavoratore domestico, ma il preavviso è necessario.
Se non c’è il preavviso, al lavoratore dovrà essere corrisposta la mancata indennità così come, una volta comunicato il licenziamento, sempre via raccomandata, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore di non presentarsi più dal giorno successivo alla comunicazione.
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