Il congedo di paternità 2020, o semplicemente congedo papà, è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dipendente da fruire entro il quinto mese dalla nascita (o dall’ingresso del bambino adottato in famiglia). Vediamo come funziona.
Cos’è il congedo di paternità
Da qualche anno il legislatore sta lavorando all’ampliamento del periodo di astensione obbligatoria dei padri dopo la nascita, o dell’ingresso in famiglia, di un figlio. Con la manovra 2020 le giornate in cui il padre deve assentarsi dal lavoro passano da 5 a 7.
Le giornate di assenza devono essere utilizzate entro i primi 5 mesi di vita del piccolo e ad esse può esserne aggiunta un’ottava di congedo di paternità facoltativo. In quest’ultimo caso il padre può restare a casa, sempre entro il quinto mese, ma soltanto se la madre rinuncia ad una delle sue giornate di maternità obbligatoria.
Il congedo di paternità è stato istituito nel 2012 e inizialmente era di 2 giornate, che sono salite a 4 nel 2017, a 5 nel 2019 per poi arrivare a 7 nel 2020.
Chi ha diritto al congedo di paternità, come funziona e retribuzione
Hanno diritto al congedo papà i lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari.
Di seguito le principali caratteristiche del congedo:
- 7 giorni obbligatori più 1 facoltativo;
- fruizione entro i primi 5 mesi di vita del bambino, o 5 mesi dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- i 7 giorni possono essere goduti anche in maniera non continuativa, purché entro il quinto mese;
- il diritto è indipendente da quello della madre al periodo di maternità e può essere esercitato in contemporanea da entrambi i genitori;
- la giornata di congedo facoltativo può invece essere utilizzata soltanto se la mamma rinuncia ad una delle sue giornate di maternità obbligatoria;
- il padre ha diritto al 100% della retribuzione sia nei giorni di paternità obbligatoria sia in quello facoltativo.
Congedo di paternità 2020: domanda
Come detto il diritto riguarda esclusivamente i padri lavoratori dipendenti.
La domanda va fatta con preavviso di:
- 15 giorni dalla data presunta del parto, se si sceglie di usare una o più giornate subito dopo la nascita;
- 15 giorni dalla data di astensione, in tutti gli altri casi.
Se il pagamento dell’assegno avviene tramite datore di lavoro, basta darne comunicazione a quest’ultimo, rispettando i tempi sopra citati.
Se, invece, il pagamento avviene da parte dell’INPS, occorre farne richiesta online. Ci sono tre diverse possibilità:
- sul sito INPS tramite PIN INPS o credenziali SPID;
- telefonicamente attraverso il contact center al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164164 da rete mobile (i costi dipendono dal tuo gestore);
- tramite CAF o patronati.
Ricordiamo infine che madre e padre hanno diritto anche al congedo parentale.
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