Congedo parentale facoltativo: l’INPS chiarisce
L’INPS, con il messaggio 1581, ha chiarito i termini per la presentazione delle richieste di congedo facoltativo per i padri con contratto di lavoro dipendente. In una comunicazione precedente dello scorso febbraio, l’istituto di previdenza aveva annunciato che il congedo facoltativo per i padri dipendenti non sarebbe stato prorogato nel 2017. A seguito di richieste di chiarimento, è stato emesso un nuovo messaggio, nel quale si specifica che:
“il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.”
Congedo parentale facoltativo: dal 2017 stop alle richieste
In tutti i casi di nascita, affidamento o adozione avvenuti a partire dal 1 gennaio 2017 i padri dipendenti non possono più richiedere il congedo facoltativo. Possono invece farne richiesta all’INPS entro il mese di maggio per i figli nati, in affidamento o adottati fino a dicembre 2016.
Attraverso il congedo facoltativo i padri hanno diritto a un permesso di uno o due giorni di astensione dal lavoro (anche non consecutivi) da utilizzare per sostenere e sostituire le madri nella cura del figlio neonato o appena arrivano in famiglia. I giorni di congedo facoltativo fruiti dal padre vengono scalati dal conteggio dei giorni di congedo di maternità obbligatoria e sono retribuiti da parte dell’INPS con un’indennità pari al 100% della retribuzione.
Il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti è stato introdotto per la prima volta con la riforma Fornero ed era stato rinnovato di anno in anno fino al 2016. Non essendo stata prevista una proroga per l’anno in corso con la Legge di Bilancio, è arrivato anche lo stop da parte dell’INPS.
Rimane invece la possibilità per i papà di usufruire del congedo di paternità obbligatorio che nel 2017 è di due giorni. Per il 2018 è prevista l’estensione del congedo obbligatorio per i padri per un totale di quattro giorni anche con consecutivi e di un quinto giorno opzionale, richiedibile in caso di sostituzione della madre.
Lascia un commento