La caparra, una parola che nel suo tecnicismo è divenuta, negli anni, comune. Tra i diversi tipi è sicuramente la caparra confirmatoria quella più conosciuta. Ma di cosa si tratta? Con tale termine si intende una somma di denaro o quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra, al momento della conclusione del contratto, al fine di garantire l’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
Caparra confirmatoria nel Codice Civile
Prevista dal codice civile del 1865, la disciplina giuridica attuale è definita nell’art. 1385 c.c. che ne stabilisce la restituzione o l’imputazione alla prestazione dovuta in caso di adempimento della parte che l’ha versata. In caso di mancato adempimento di quest’ultima, la parte adempiente ha la possibilità  di recedere dal contratto e, soprattutto, trattenere la caparra.
Se invece ad essere inadempiente è la parte a cui è stata data la caparra confirmatoria, questa dovrà restituire il doppio della somma ricevuta, mentre la parte non inadempiente avrà diritto di recedere dal contratto, mantenendo in ogni caso il diritto di optare per l’esecuzione o la risoluzione, oltre al possibile risarcimento del danno.
Il patto di caparra infatti può avere effetto anche dopo la conclusione del contratto e al versamento dell’importo pattuito, sempre sia anteriormente alla scadenza dell’obbligazione.
In merito alla forma del patto di caparra, non è richiesta l’utilizzo di forme particolari, né una eventuale sottoscrizione apposita delle parti. È però necessario che l’accordo tra le parti sia espresso: il patto perché sia qualificato come caparra confirmatoria deve avere formula espressa. In caso contrario si parla di un mero acconto della prestazione.
Caparra confirmatoria: natura giuridica e funzione
Il patto derivante dalla caparra ha natura reale poiché prevede, per la sua efficacia, che l’importo determinato (o la quantità di cose fungibili) venga consegnato davvero all’altra parte.
Stando alla giurisprudenza, la natura della caparra confirmatoria è definita come composita e la sua funzione eclettica: la stessa ha infatti valore di “garanzia dell’esecuzione del contratto”, poiché destinata ad essere presa in possesso in caso di inadempimento della controparte ed essendo simile, in tal senso, alla cauzione.
Rende possibile poi, come autotutela, di recedere dal contratto senza dover rivolgersi al giudice. La funzione “preventiva e forfettaria liquidazione del danno” deriva dal recesso cui la parte è costretta in caso di dell’inadempimento dell’altro contraente. Su questo ultimo punto il codice afferma:
“il diritto di recedere dal contratto e di trattenere la caparra ricevuta in caso di inadempimento della controparte costituisce l’effetto proprio della clausola con cui le parti hanno convenuto, nel concludere il contratto, la dazione di una somma di denaro quale caparra confirmatoria, esprimendo per tale via la loro volontà di applicare al negozio la disciplina propria di tale istituto, cui va riconosciuta la funzione di una preventiva e convenzionale liquidazione del danno per inadempimento, e di derogare, nel contempo, sia pure in forma non definitiva, essendo sempre salva la facoltà per la parte non inadempiente di avvalersi del diverso rimedio della risoluzione, la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale”
L’eventuale inadempimento
Se avvenisse una situazione di inadempimento dell’obbligazione contrattuale ci sono, a norma di codice due distinzioni in base la soggetto che si rende inadempiente:
- se l’inadempimento è imputabile alla parte che versa la caparra, l’altra può scegliere di recedere dal contratto e di tenere la caparra versata;
- se, invece, l’inadempimento è imputabile alla parte che riceve la caparra, l’altra parte ha comunque la facoltà di recedere dal contratto e di chiedere il doppio della caparra versata.
In entrambi i casi resta la facoltà di non esercitare il diritto di recesso dalla parte non inadempiente. Resta comunque il diritto al risarcimento del danno secondo le regole generali previste dall’art. 1223 c.c., con la necessità di provare “il pregiudizio subito nell’an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria”.
In tale situazione, la parte non avrà facoltà di incamerare la caparra, “essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria”, o meglio “in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati”.
Caparra confirmatoria caparra e penitenziale: principali differenze
Semplici nell’apparenza, ma profonde nel significato giuridico le differenze tra queste due forme di caparra. Andando nel merito, la caparra confirmatoria ha funzione di autotutela e di preventivo risarcimento del danno nel caso di mancato adempimento della controparte, senza essere costretti a proporre domanda giudiziale e non ponendo limiti al danno risarcibile.
La caparra penitenziale rappresenta un corrispettivo del diritto di recesso previsto a favore di una o entrambi i contraenti e dagli stessi determinato precedentemente. Tali differenze sono disciplinate dall’art. 1386 c.c.
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