Ormai ce lo ricordano ogni 5 minuti, su radio, televisione e manifesti: domenica 4 dicembre saremo tutti chiamati a esprimere il nostro voto, favorevole o contrario, al Disegno di Legge di riforma costituzionale del 12.04.2016. Si tratta forse della riforma costituzionale più ampia ad oggi proposta, sicuramente la più discussa, nota soprattutto per proporre la trasformazione della nostra Repubblica da un sistema bicamerale perfetto ad un sistema in cui una Camera (quella dei Deputati) prevale nettamente in importanza e potere sull’altra (Senato).
Uno snellimento del percorso di formazione delle leggi e un risparmio in termini di costi della burocrazia, dice il fronte per il sì. Una pericolosa diminuzione di democrazia e un eccessivo accentramento di poteri, dice il fronte per il no. Ma cosa dice veramente la legge? Vediamolo insieme, articolo per articolo.
Modifiche al titolo I, parte II della Costituzione
Di seguito riportiamo un testo “spiegato” (quindi non quello ufficiale del disegno di legge) degli articoli della riforma. Il testo che la Costituzione potrebbe avere dopo il 4 dicembre, ma esposto in alcuni punti in maniera più semplice. Puoi confrontare anche il testo integrale della riforma e il testo attuale della Costituzione.
Art. 1 Funzioni delle Camere
L’articolo 55 della Costituzione verrebbe così sostituito:
- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
- Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
- La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
- Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali (comuni, regioni) ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
- Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea.
- Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.
- Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.
- Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.
- Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 2 Composizione ed elezione del Senato della Repubblica
Il testo di questo articolo sostituirebbe l’art. 57 della Costituzione come segue:
- Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
- I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
- Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
- La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, fatto salvo il numero minimo di due, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 3 Modifica all’articolo 59 della Costituzione
Questo articolo andrebbe a sostituire il secondo comma dell’art. 59:
- Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.
Art. 4 Durata della Camera dei deputati
L’articolo 60 della Costituzione verrebbe sostituito così:
- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
- La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 5 Modifica all’articolo 63 della Costituzione
L’articolo 63 della Costituzione avrebbe come secondo comma il seguente:
- Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali.
Art. 6 Modifiche all’articolo 64 della Costituzione
Introduce le seguenti modifiche:
a) dopo il primo comma sarebbe inserito il seguente:
I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti l’obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni.
Art. 7 Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica
All’articolo 66 della Costituzione sarebbe aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.
Art. 8 Vincolo di mandato
L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 9 Indennità parlamentare
All’articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
Art. 10 Procedimento legislativo
L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma (leggi per l’attribuzione di seggi e l’elezione di senatori tra i membri dei Consigli e i Sindaci), 80, secondo periodo (leggi che ratificano trattati discendenti dall’appartenenza dell’Italia alla Unione Europea), 114, terzo comma (leggi relativa a Roma capitale della nazione e al suo ordinamento), 116, terzo comma (leggi che attribuiscono ulteriori forme particolari di autonomia alle Regioni), 117, quinto e nono comma (rispettivamente, leggi che disciplinano le modalità di attuazione, da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento e Bolzano, di accordi internazionali e atti normativi della Unione Europea, nonché leggi che disciplinano casi e forme in cui le Regioni, nelle materie di loro competenza, possono concludere accordi con altri Stati o enti di altri stati), 119, sesto comma (leggi che attribuiscono un patrimonio a ciascuna Regione), 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati».
Art. 11 Iniziativa legislativa
1. All’articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».
Art. 12 Modifica dell’articolo 72 della Costituzione
1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all’articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70.
Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge».
Art. 13 Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione
1. All’articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».
2. All’articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma».
1. L’articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
Art. 15. Modifica dell’articolo 75 della Costituzione
1. L’articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Art. 16 Disposizioni in materia di decretazione d’urgenza
1. All’articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;
2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
Nel corso dell’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto».
Art. 17 Deliberazione dello stato di guerra
1. L’articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».
Art. 18 Leggi di amnistia e indulto
1. All’articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
1. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».
Art. 20 Inchieste parlamentari
1. L’articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria».
Referendum costituzionale e riforma: riassumiamo
Gli obiettivi dichiarati della riforma, che si voterà domenica con referendum costituzionale, sono noti: snellimento del procedimento di approvazione delle leggi (con la Camera dei Deputati che predomina rispetto al Senato, al contrario di quanto avviene ora dove hanno uguali ruoli e poteri), lotta alle “magagne locali” (con la riduzione delle autonomie regionali e il ritorno di alcuni poteri in mano allo Stato), taglio dei costi del sistema (riduzione del numero di Senatori, eliminazione di Province e Cnel, controllo sugli enti locali).
Se i principi sono, come sempre, una bella cosa, vediamo in concreto come si traduce tutto ciò in riforma della Costituzione.
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Le Camere del Parlamento
Se le due Camere, Senatori e Deputati, oggi hanno uguali poteri e compiti all’interno della Costituzione (entrambe concorrono alla funzione legislativa e ad altri compiti importanti, come deliberare lo stato di guerra e votare la fiducia al Governo), dopo il 4 dicembre la situazione potrebbe essere molto diversa. Con la vittoria del sì e l’approvazione del disegno di legge di modifica costituzionale il potere di legiferare spetterebbe in maniera quasi esclusiva alla Camera dei Deputati, che è anche l’unica a votare la fiducia al Governo e a deliberare lo stato di guerra a maggioranza assoluta. Al Senato la possibilità di concorrere in alcune leggi più importanti (vedi più avanti) e, per il resto, la possibilità di intervenire chiedendo un riesame dei disegni di legge della Camera dei Deputati (un approfondimento lo trovi nell’articolo dedicato alle obiezioni del no).
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I Senatori
Ora la Costituzione ne prevede 315, eletti a suffragio universale, cioè direttamente da tutti i cittadini italiani che hanno diritto al voto. Con la vittoria del sì diventerebbero 100, di cui 5 nominati dal Presidente della Repubblica e 95 votati dai Consigli delle Regioni italiane e dal Consiglio della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, scelti tra i loro membri e, nella misura di 1 per ogni consiglio, tra i Sindaci dei propri comuni. Il voto utilizzerebbe il metodo proporzionale, la ripartizione di seggi avverrebbe in virtù della popolazione regionale che risulta all’ultimo censimento, fermo il numero minimo di due senatori per regione. Per i senatori nessuna indennità aggiuntiva, ma godranno dell’immunità parlamentare. Restano senatori a vita gli ex Presidenti della Repubblica.
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Senato e leggi
Al Senato resterebbe il potere di iniziativa legislativa (oggi spetta soltanto al Governo e al popolo), oltre a legiferare in tema di riforme costituzionali, ratifiche dei trattati internazionali relative all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, leggi elettorali degli enti locali e quelle sui referendum popolari.
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Il Presidente della Repubblica
L’elezione del capo dello Stato è affidata a 630 deputati e 100 senatori. Per i primi tre scrutini sono richiesti i due terzi dei componenti, dal quarto bastano i tre quinti, mentre dal settimo scrutinio basterà la maggioranza dei tre quinti dei votanti.
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Leggi di iniziativa popolare e referendum
Oggi bastano cinquantamila firme di cittadini per presentare un progetto di legge redatto in articoli. Con la riforma costituzionale ne occorreranno centocinquantamila. Il referendum: oggi può essere chiesto da 500.000 elettori ed è valido se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. Con la riforma in realtà cambia poco: occorrono sempre 500.000 firme per chiederlo. Se però a richiederlo sono almeno 800.000 elettori, il referendum è valido con la partecipazione al voto della maggioranza di coloro che hanno votato all’ultima elezione della Camera dei Deputati. Quindi, più sono i cittadini che richiedono il referendum, più sarà facile che sia valido.
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I Giudici della Corte Costituzionale
Oggi eletti dal Parlamento in seduta comune, da domenica potrebbero essere scelti separatamente dalle due Camere, due dal Senato e tre dalla Camera. Per la votazione ai primi due scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti, mentre dagli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza dei tre quinti.
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Cnel e Province
Oggi la Costituzione prevede all’art. 99 il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, quale consulente delle Camere e del Governo. La riforma cancella l’art. 99 e il Cnel, prevedendo una ridistribuzione dell’organico. Ugualmente scompaiono le Province, con personale ridistribuito tra gli Enti locali esistenti.
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Disposizioni per Regioni ed enti locali
La riforma introduce indicatori di costi e fabbisogni per per migliorare l’efficienza di comuni, città metropolitane e Regioni. Se viene accertato lo stato di dissesto degli enti territoriali gli amministratori regionali e locali vengono allontanati dall’incarico. Viene inoltre posto un limite al compenso dei dirigenti di organi regionali, non superiore a quello dei sindaci dei capoluoghi di Regione.
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La legge elettorale: ricorso preventivo alla Consulta
Con la riforma, le leggi che disciplinano l’elezione dei parlamentari potranno essere sottoposte al giudizio preventivo di legittimità della Corte Costituzionale. Per accedere al giudizio occorrerà il ricorso motivato di almeno un quarto dei componenti della Camera o almeno un terzo dei Senatori, da presentare entro 10 giorni dall’approvazione della norma. La Consulta avrà 30 giorni per esprimersi e, in caso di dichiarazione di illegittimità, la legge non sarà promulgata.
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L’equilibrio nella rappresentanza
L’articolo 55 della Costituzione acquista un nuovo comma: “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”. Il principio vale anche per gli organi regionali, in base ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
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