Con l’espressione credito al consumo si intendono tutti i prestiti concessi per dilazionare i pagamenti, i prestiti personali e altre forme di finanziamento erogate a favore di un consumatore. L’elemento che distingue il credito al consumo è la destinazione del prestito che viene richiesto dai consumatori per acquisti non legati alla propria attività professionale.
Credito al consumo: la normativa
Sono diversi i provvedimenti legislativi in vigore che hanno dei riferimenti al credito al consumo. I provvedimenti più rilevanti della normativa sul credito al consumo sono il Decreto Legislativo n. 141/2010 (emesso in attuazione della direttiva 2008/48/CE) relativo ai contratti di credito ai consumatori e il Decreto Legislativo n. 206/2005 che ha introdotto il Codice del consumo.
Il D. Lgs. n.141/2010 fissa una serie di regole che gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare nella trattativa e nella stipula dei contratti conclusi con i consumatori. Lo stesso decreto ha rivisto la disciplina riguardante l’esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria apportando alcune modifiche al Testo Unico Bancario (TUB). Parte della disciplina del credito al consumo è contenuta negli articoli 121-126 del TUB.
Il Codice del consumo ha accorpato l’insieme delle norme emesse a tutela dei consumatori e degli utenti. Inoltre, ha introdotto in Italia la possibilità di presentare una class action a tutela dei diritti di un insieme di consumatori.
Nel 2014 sono state introdotte alcune modifiche al Codice del consumo. Il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 ha recepito la direttiva europea 2011/83/UE sul tema dei diritti dei consumatori e ha assicurato maggiori tutele per l’acquisto di prodotti e servizi tramite siti di e-commerce o attraverso contratti a distanza. Lo stesso decreto ha esteso a 14 giorni successivi all’acquisto il periodo di tempo entro il quale il consumatore può esercitare il proprio diritto di recesso.
Credito al consumo: la definizione
L’aspetto che differenzia il credito al consumo da altre forme di finanziamento è lo scopo per il quale viene richiesto il denaro: si parla di credito al consumo solo quando richiedi un prestito per delle spese fatte a titolo personale (per te o per la tua famiglia) e non a titolo professionale.
Ogni volta che scegli di pagare a rate un acquisto, che si tratti dell’auto, degli elettrodomestici per la casa o della vacanza per tutta la famiglia, stai ricorrendo al credito al consumo. Lo stesso accade quando richiedi un prestito personale per avere liquidità .
Con il credito al consumo puoi ottenere fino a 75.000 euro, per fare un acquisto specifico o per avere del denaro da usare per coprire diverse spese. A concedere il finanziamento è una banca o una società finanziaria. Spesso dovrai siglare il contratto di finanziamento non direttamente con la banca o con la finanziaria, ma con un intermediario: il concessionario auto, il punto vendita nel quale hai acquistato un prodotto o l’agenzia di viaggio, ad esempio. Questo accade perché le banche e le finanziarie hanno stipulato delle apposite convenzioni con i negozianti.
In base a questi accordi, le finanziarie saldano il costo del bene o del servizio che hai acquistato presso il punto vendita e, parallelamente, ti concedono un finanziamento di importo pari alla somma spesa, che ti impegni a rimborsare a rate, insieme agli eventuali interessi applicati al prestito, alle spese e alle commissioni dovute al creditore.
I prestiti che rientrano nell’ambito del credito al consumo possono essere distinti in quattro tipi:
- i prestiti personali non finalizzati;
- i prestiti finalizzati, cioè legati a un acquisto specifico;
- le aperture di credito in conto corrente;
- le carte di credito di tipo revolving.
L’articolo 122 del TUB definisce l’ambito di applicazione delle norme relative al credito al consumo e specifica alcuni dei casi di esclusione. Non sono considerati credito al consumo, tra gli altri:
- i prestiti di importo inferiore a 200 euro e superiore a 75.000 euro;
- i finanziamenti che non prevedono il pagamento di interessi e spese;
- i finanziamenti di durata superiore a 5 anni e garantiti da ipoteca su immobili;
- i finanziamenti richiesti per l’acquisto di terreni o immobili;
- gli sconfinamenti di conto corrente.
Credito al consumo: le convenzioni
Le convenzioni stipulate tra gli intermediari finanziari e i punti vendita entrano in gioco quando si richiedono dei prestiti finalizzati. Un punto vendita può siglare convenzioni con una o più finanziarie.
Gli accordi stipulati con le banche e le finanziarie generalmente prevedono che la convenzione sia gratuita per il punto vendita, che comunque si fa carico della presentazione della domanda di finanziamento. Se la richiesta viene accettata e il finanziamento viene accordato, il punto vendita incassa subito il prezzo del bene o del servizio venduto.
In casi particolari, le convenzioni prevedono finanziamenti a tasso zero: si tratta di finanziamenti caratterizzati da un TAN nullo, promossi per incentivare gli acquisti di determinati beni o per stimolare le spese in determinati periodi dell’anno.
Le linee guida sul credito al consumo della Banca d’Italia
La Banca d’Italia ha pubblicato un utile vademecum per saperne di più sul credito al consumo e per scegliere in maniera informata e consapevole il finanziamento più indicato per sé e per la propria famiglia.
Nelle linee guida sul credito al consumo della Banca d’Italia puoi trovare informazioni chiare e dettagliate sul credito al consumo e utili suggerimenti su come leggere gli annunci pubblicitari e a quali elementi fare attenzione. In particolare, la Banca d’Italia invita a porre particolare attenzione al profilo dei costi, sintetizzati dal TAN e dal TAEG: il primo indica gli interessi annuali da versare al creditore, mentre il secondo sintetizza tutti i costi da versare (oltre agli interessi, include anche le spese e le commissioni). Tutte le caratteristiche e le condizioni economiche del prestito sono sintetizzate nel modulo SECCI, che la banca (o la finanziaria) è tenuta a consegnare gratuitamente al cliente prima della stipula del contratto.
Le linee guida sul credito al consumo della Banca d’Italia sono un utile strumento da consultare anche per chiarire i propri dubbi sulle modalità con cui presentare la richiesta di finanziamento e sulla documentazione necessaria. La stessa guida fornisce informazioni su come poter esercitare il diritto di recesso o su come comportarsi in caso di modifica delle condizioni contrattuali.
Per la richiesta di un prestito dovrai presentare alla banca, alla società finanziaria o al punto vendita convenzionato un documento di identità , il codice fiscale e un documento che dimostri il tuo reddito personale (a seconda della tua condizione lavorativa la busta paga, la dichiarazione dei redditi o il cedolino della pensione). Se hai altri prestiti in corso, allega alla richiesta di finanziamento anche le informazioni relative ai prestiti che hai richiesto in precedenza e che stai rimborsando. In questo modo l’intermediario finanziario può farsi un’idea della tua capacità di rimborsare il finanziamento e del rischio dell’operazione.
In genere, i prestiti vengono offerti alla clientela con meno di 70 anni, ma ogni banca fissa delle regole, perciò informati sulle condizioni stabilite dall’intermediario scelto o richiedi informazioni sulle politiche relative al credito al consumo presso i punti vendita (anche online) presso i quali vuoi fare acquisti.
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