Fondo di garanzia INPS: cos’è?
Il Fondo di garanzia INPS è un istituto che sopperisce alle mancanze di un datore di lavoro insolvente, erogando al dipendente il trattamento di fine rapporto di lavoro e le ultime tre mensilità . Ne hanno diritto:
- i lavoratori dipendenti del settore privato;
- i soci di cooperative di lavoro;
- gli eredi di detti lavoratori, in caso di decesso.
Si può accedere al Fondo in caso di:
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- concordato preventivo.
Il datore di lavoro, in sostanza, per essere considerato insolvente deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7585/2011, ha stabilito però l‘accesso al Fondo di Garanzia INPS, anche in assenza di fallimento del datore di lavoro, come previsto dalla legge n. 297/82 che al comma 5 dell’art. 2 recita:
“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
Fondo di garanzia INPS: la domanda TFR
La domanda va presentata alla sede INPS di competenza esclusivamente in via telematica, scegliendo una di queste modalità :
- direttamente tramite il sito INPS utilizzando il PIN;
- tramite call center INPS;
- tramite patronato.
Diversi i documenti da presentare a seconda della procedura concorsuale in cui è coinvolto il datore di lavoro, come vederemo nel prossimo paragrafo.
Fondo di garanzia INPS: modulistica e documentazione
Moduli necessari per il fallimento:
- copia di un documento di identità personale;
- modello TFR 3/bis (cod.SR52), timbrato e firmato dal Commissario Straordinario;
- copia autentica dello stato passivo con decreto di esecutività ;
- copia dell’istanza di ammissione allo stato passivo oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
- attestazione della Cancelleria del Tribunale di non opposizione e impugnazione del credito.
Attenzione! Lo stato passivo è l’atto che individua e ordina i creditori del fallito e che parteciperanno alla ripartizione del patrimonio aziendale.
Concordato preventivo:
- copia di un documento di identità personale;
- modello TFR 3/bis (cod.SR52) timbrato e firmato dal Commissario Liquidatore o dal Commissario Giudiziale;
- copia autentica del decreto di omologazione;
- attestazione della Cancelleria del Tribunale che il concordato omologato non è stato appellato o reclamato dinanzi alla Corte d’Appello.
Esecuzione individuale, nel caso si rifiuto dell’istanza di fallimento:
- copia di un documento di identità personale;
- modulo TFR 3 bis/SOST (cod.SR53) da compilare e sottoscrivere a cura del lavoratore in forma di dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà ;
- decreto del Tribunale di rifiuto dell’istanza di fallimento;
- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;
- copia autentica dall’atto di precetto;
- copia autentica del verbale di pignoramento;
- certificato di residenza del datore di lavoro;
- visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del datore di lavoro da cui risulti se il datore di lavoro è possessore o meno di beni immobili.
Fondo di garanzia INPS: le retribuzioni
Come detto nei paragrafi precedenti, il Fondo di garanzia INPS copre esclusivamente le ultime tre mensilità , oltre al TFR. La domanda va inoltrata telematicamente esattamente come illustrato per quella relativa al TFR. Anche in questo caso modulistica e documentazione dipendono dalla procedura in atto.
Fallimento:
- copia di un documento di identità personale;
- modello CL (sr54) timbrato e sottoscritto dal responsabile della procedura;
- copia autentica dello stato passivo oppure, in caso di ammissione tardiva, copia autentica del decreto di ammissione tardiva allo stato passivo;
- attestazione della Cancelleria del Tribunale che il credito del lavoratore non e’ stato oggetto di opposizione o di impugnazione;
- copia della domanda di ammissione al passivo e relativi conteggi;
- copia delle buste paga relative al periodo.
Concordato preventivo:
- copia di un documento di identità personale;
- modello CL (sr54) timbrato e sottoscritto dal commissario giudiziale e dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione di beni;
- copia autentica del decreto di omologazione;
- copia delle buste paga relative al periodo richiesto.
Esecuzione individuale:
- copia di un documento di identità personale;
- modello CL/SOST (cod.SR55);
- decreto del Tribunale di rifiuto dell’istanza di fallimento;
- originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata;
- copia del ricorso sulla base del quale è stato ottenuto il titolo esecutivo;
- copia autentica del verbale di pignoramento;
- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro;
- copia delle buste paga relative al periodo richiesto.
Fondo di garanzia INPS e prescrizione TFR
Fallimento:
- 5 anni dalla data del decreto di chiusura per la domanda;
- il diritto, invece, si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la richiesta di ammissione al passivo.
Concordato preventivo:
- 5 anni dalla sentenza di omologazione per la domanda;
- il diritto, invece, si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la sentenza di omologazione.
Esecuzione individuale:
- 5 anni dalla data del verbale di pignoramento per la domanda;
- il diritto, invece, Â si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data del pignoramento.
Fondo di garanzia INPS e prescrizione retribuzioni
Fallimento:
- 1 anno dalla chiusura del fallimento;
- il diritto, invece, si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la richiesta di ammissione al passivo.
Concordato preventivo:
- 1 anno dalla sentenza di omologazione;
- il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la sentenza di omologazione.
Esecuzione individuale:
- 1 anno dalla data del verbale di pignoramento;
- il diritto, invece, si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data del pignoramento.
Per approfondimenti sul sito INPS:
Linda
Ciao Michela, come faccio a sapere se l’azienda in cui lavoravo (e che mi deve dei soldi) è fallita o è in liquidazione?
Partendo dalla partita IVA c’è un modo di fare questa verifica?
agostino
Salve debbo attingere al fondo garanzia Inps le chiedo se debbo pagare una tassa di percentuale e che percentuale dovrei pagare. certo di un suo riscontro. grazie.