Dal 2010 il Fisco può guardare, oltre ai conti correnti, le nostre spese soprattutto se di una certa importanza come auto o abiti costosi. Come? Grazie al cosiddetto Spesometro, uno strumento che obbliga i contribuenti a comunicare tutte le operazioni che comportano l’emissione di fattura. Ecco le istruzioni per compilarlo, quali operazioni sono incluse e in quali sanzioni incorri se dichiari il falso.
Cos’è lo spesometro?
Per Spesometro si intende la comunicazione riguardante i dati delle fatture emesse e ricevute che tutti  i soggetti titolari di partita IVA, imprese e lavoratori autonomi devono inviare all’Agenzia delle Entrate. Introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010, prevedeva l’obbligo di comunicare solo le operazioni con importo maggiore a:
- 3.600 euro (lordo IVA) se documentate da documento fiscale (scontrino o ricevuta);
- 3.000 euro se soggette all’obbligo di fatturazione.
Lo Spesometro è stato esteso a tutte le operazioni con emissione di fattura solo nel 2012 e, con il provvedimento n. 94908 del 2.8.2013, sono state definite le modalità ed i termini di presentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre il provvedimento è stato nuovamente rivisto con la Legge di Bilancio 2017 e, di nuovo, con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018. Il “nuovo” Spesometro avrebbe dovuto avere una cadenza di invio trimestrale, ma problemi tecnici e dubbi sulla procedura di trasmissione dei dati hanno portato l’Agenzia delle Entrate a modificare le regole.
Così, per il 2017 si è deciso un invio semestrale, mentre per il 2018 si passa all’invio trimestrale, lasciando ai contribuenti la possibilità di optare per un invio semestrale. Dal 2019, poi, con la prevista entrata in vigore della fatturazione elettronica tra privati, lo Spesometro dovrebbe essere abolito e rimanere in vigore solo per le operazioni con l’estero.
I dati delle fatture vanno trasmessi in forma analitica, indicando i dati anagrafici dei soggetti indicati in fattura, la data e il numero di emissione, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e il tipo di operazione rilevante ai fini IVA. Per semplificare l’invio dello Spesometro 2018 è stata concessa l’opportunità di trasmettere in forma aggregata i dati delle fatture di importo fino a 300 euro.
Scadenze e calendario degli invii Spesometro 2018
Lo Spesometro 2018 segue un calendario diverso rispetto alle precedenti versioni. Dopo una serie di problemi e rinvii, per il 2017 era stato fissato un invio semestrale:
- il primo Spesometro da inviare entro il 25 luglio;
- il secondo Spesometro da inviare entro il 28 febbraio 2018. La scadenza è stata prorogata al 6 aprile 2018.
Entro il 6 aprile 2018 sarà anche possibile rettificare le informazioni già inviate all’Agenzia delle Entrate e relative al primo semestre 2017. Il decreto fiscale ha chiarito che non saranno comminate sanzioni per le rettifiche e le integrazioni arrivate entro il 6 aprile.
Dal 2018 le comunicazioni dello Spesometro saranno trimestrali, secondo questo calendario degli invii:
- 31 maggio 2018: invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre;
- 1° ottobre 2018: invio dello Spesometro per il secondo trimestre;
- 30 novembre 2018: invio della comunicazione relativa al terzo trimestre;
- 28 febbraio 2019: invio dello Spesometro per il quarto trimestre.
Per il 2018 i contribuenti possono anche optare per un invio semestrale. In questo caso le scadenze da rispettare sono:
- 1° ottobre 2018: invio dello Spesometro per il primo semestre;
- 28 febbraio 2019: invio dello Spesometro per il secondo semestre.
Chi deve fare lo Spesometro
Tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati a fare lo Spesometro e quindi a comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute nel 2017. Alcuni soggetti sono però esonerati dallo Spesometro e si tratta di: contribuenti forfetari, contribuenti minimi, commercianti al dettaglio per le sole operazioni inferiori a 3.000 euro, IVA esclusa, agenzie di viaggio nel caso in cui l’importo unitario delle operazioni effettuate sia inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
L’obbligo di comunicazione non si applica per le operazioni:
- già comunicate all’Agenzia delle Entrate (fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, ecc);
- effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA con importo pari o superiore a 3.600 euro, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
- finanziarie esenti IVA art. 10 del D.p.r. 633/72;
- effettuate o ricevute in ambito extra UE;
- intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.
- già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS);
- sono escluse anche le operazioni fatte da Amministrazioni pubbliche e autonome nei confronti dei privati.
Istruzioni Spesometro 2018
Le istruzioni per lo Spesometro 2018 sono state fissate dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018. Il decreto ha introdotto nuove scadenze per l’invio delle comunicazioni e alcuni semplificazioni che dovrebbero rendere la procedura più snella rispetto allo scorso anno, quando lo Spesometro ha causato non pochi problemi a commercialisti e intermediari.
Occorre precisare che le comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA riguardano i soggetti IVA, dunque professionisti ed imprese e non anche i privati cittadini che, ad esempio, svolgono un’attività di lavoro dipendente. Lo scopo è duplice:
- verificare se il tenore di vita di un soggetto è coerente con i redditi dichiarati (stesso scopo del redditometro e dei controlli sui conti correnti);
- far emergere l’eventuale pratica di emissione di fatture false o di mancata fatturazione a fronte di cessioni di beni e/o servizi (questo vale ovviamente per chi detiene una partita IVA).
Per fare un esempio: con le informazioni anagrafiche ricevute da chi ci ha venduto o acquistato un’automobile si andranno a fare dei controlli incrociati con quanto dichiarato annualmente.
Spesometro: cos'è, chi lo deve fare, istruzioni, scadenze e sanzioni Click To TweetCompilazione Spesometro
Iniziamo subito col dire che la compilazione e la trasmissione dello Spesometro, definito tecnicamente comunicazione polivalente, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica avvalendosi direttamente dei software disponibili sul Desktop Telematico predisposti dall’Agenzia delle Entrate oppure attraverso un intermediario abilitato (tipicamente è il commercialista ad occuparsi di questo adempimento).
Lo Spesometro può essere compilato in due modi: in forma analitica, indicando le singole operazioni, e in forma aggregata, raggruppando le operazioni nei confronti dello stesso cliente o fornitore.
Per il 2018, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti e degli intermediari due diversi software, per il controllo dei dati e per la compilazione delle comunicazioni obbligatorie.
Lo Spesometro Light
La semplificazione più rilevante introdotta per il 2018 è il cosiddetto “Spesometro Light”. Con questa espressione si intende la possibilità di poter inviare in forma aggregata le fatture di importo inferiore a 300 euro (fino allo scorso anno tutte le fatture andavano comunicate in maniera analitica, indipendentemente dal loro importo).
Nella comunicazione riepilogativa andranno indicati:
- per le fatture emesse, la partita Iva di chi ha ceduto i beni o ha prestato i servizi;
- per le fatture ricevute, la partita Iva dell’acquirente o del committente;
- la data e il numero del documento;
- l’imponibile e l’imposta, suddivisi in base alle diverse aliquote applicate.
Un’ulteriore semplificazione riguarda la possibilità di trasmettere solamente il numero di partita IVA o il codice fiscale (per i soggetti che non esercitano un’attività d’impresa, un’arte o una professione), invece di trasmettere tutti i dati anagrafici dei soggetti coinvolti.
La fatture da inserire nello Spesometro 2018
Ecco l’elenco completo delle fatture e che devono essere inserite nello Spesometro 2018:
- Fatture con soggetti privati: in questo caso è fondamentale comunicare correttamente il codice fiscale e andranno specificate le operazioni eseguite nei confronti di altri soggetti privati quando il pagamento è elettronico;
- Fatture reverse charge: hai utilizzato il meccanismo di reverse charge, regola che comporta l’applicazione dell’IVA da parte dell’acquirente? La comunicazione è obbligatoria sopra il limite di 3.000 euro;
- Fatture di leasing e noleggio auto:Â chi effettua operazioni IVA utilizzando contratti di beni in leasing o noleggio deve inviare la comunicazione polivalente. Sono esclusi i veicoli da lavoro che, dopo aver subito modifiche, si rendono inadatti alla circolazione;
- Fatture con sconto: nel caso in cui siano state emesse fatture contenenti uno sconto (di qualsiasi tipo quindi condizionato, finanziario o pronta cassa) bisognerà indicare nella comunicazione l’importo che è stato effettivamente incassato, al netto dello sconto. Il lordo deve essere indicato nel caso in cui non vi sia stato alcun incasso o si sia verificato oltre i termini previsti.
- Fattura cointestata: i cointestatari di una fattura sono tutti obbligati alla comunicazione.
- Medici Convenzionati SSN e medici professionisti: questa categoria di professionisti, pur esercitando attività che producono operazioni esenti da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72, sono tenuti a compilare ed inviare lo Spesometro. Si precisa che i documenti di liquidazione mensile delle ASL vengono considerate fatture emesse da parte dei medici di base.
IÂ dati da inserire nella comunicazione polivalente
Per ciascuna operazione il contribuente deve indicare:
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- l’importo delle operazioni effettuate;
- il corrispettivo comprensivo dell’IVA applicata per le operazioni senza obbligo di fattura;
- per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati: per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero; per i soggetti diversi la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.
Spesometro 2018: operazioni incluse
Lo Spesometro riguarda le operazioni:
- con obbligo di emissione della fattura (a prescindere dall’importo);
- senza obbligo di fattura per un ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro al lordo dell’IVA;
- soggette a reverse charge, senza IVA in fattura;
- soggette allo split payment dove l’IVA viene versata direttamente all’Erario nel caso di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (la PA con questo meccanismo paga il fornitore al netto dell’IVA e versa l’IVA direttamente nelle casse dello Stato).
Sanzioni Spesometro 2018
Se non vengono rispettate le scadenze, al netto di eventuali ulteriori proroghe, le sanzioni per il mancato invio vanno dai 258 ai 2.065 euro. Ovviamente la stessa sanzione viene applicata in caso di invio di informazioni non veritiere.
Emilio
Ma come puoi affermare: “che le comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA riguardano anche i privati cittadini che, ad esempio, svolgono un’attività di lavoro dipendente.”
Non è assolutamente vero!
Enrico Argenti
Penso che ci sia un’errore, asserite che un privato cittadino e lavoratore dipendente è obbligato a fare
la segnalazione dello spesometro. Sinceramente è la prima volta che sento questa cosa anche i l CAF dove presento il 730 non me lo hanno mai comunicato.
Confidando in una rettifica cordiali saluti.
Ugo
Buondì dr. ssa Calculli.
Quattrodubbi:
1-il fatto che si parli di acquisti e vendite significa che in teoria per ogni operazione ci sarà una doppia comunicazione al fisco, da entrambi gli “attori” della transazione?
2-Ai fini del calcolo dei tetti di spesa le ricevute fiscali sono equiparate agli scontrini?
3-Dicendo il provvedimento riguarda anche i privati cittadini ad es. lavoratori dipendenti, è come dire che riguarda “tutti” (salvo gli esclusi dell’ultimo paragrafo) o mi sfugge qualche ulteriore eccezione?
4-Se riguarda anche ii privati quali sono le scadenze per loro?
Grazie
Ugo
Claudio
Buongiorno, c’è una cosa che non viene detta. Questo lavoro comporta una spesa di tempo o soldi non indifferente. Ritengo che in una società normale, un negozio, dove il proprietario porta a casa uno stipendio netto paragonabile a un livello medio/alto di un contratto metalmeccanio (o addirittura medio/basso, se ha aperto il negozio con un socio al 50% in quanto le spese iniziali non sono basse) non si dovrebbe avere neanche bisogno di un commercialista e quindi della relativa spesa. Si dovrebbero comunicare al fisco le uscite e le entrate, dopo di che il fisco comunicherebbe l’importo delle tasse da versare. Un fiscalità semplice, di modo che, se un negoziante facesse uno sbaglio, esso sarebbe sicuramente in mala fede e quindi punibile molto severamente. Ritornando allo “Spesometro” esso non è altro che un ulteriore compito gravoso… ultimo di tanti badate bene. Quando se ne occupa il commercialista (molti negozianti non lo sanno neanche perché nella parcella iniziale diversi commercialisti lo prevedono già ) comporta un aggravio di 300/500 euro annuo che fa lievitare una parcella dai 1700/2000 euro annui ai 2000/2500. Quando si fa da soli e si da al professionista il risultato si spendono molte, ma molte, ore di lavoro. Ovviamente qualcosa va comunque dato al professionista in quando la comunicazione al fisco non si può fare spedendo in autonomia un file di Excel o simile, ma con in un modo in cui possono solo i commercialisti in quanto il programma di comunicazione per il formato ministeriale, possono ammortizzarlo fra tanti clienti… Il vero dramma della nostra povera Italia sono in parte i politici e i cittadini ma in grossissima parte i burocrati, tecnici e amministratori dei ministeri e , come in questo caso, dell’Agenzia delle entrate… Distinti saluti, Claudio
fabio
Proprio così: tutto perfettamente e completamente condivisibile. Solo in un paese assurdo e iper- burocratizzato come il nostro bisogna spendere circa 300-500 euro da un commercialista, oppure sbattersi da soli con evidente difficoltà , per inviare lo “spesometro” all’agenzia che si occupa dei tributi fiscali.
Affogheremo in un mare di dati inutili…
ATTILIO
Non ho mai capito perché non si possano inviare direttamente telematicamente all’agenzia delle entrate i registri iva delle Società … invece di duplicare le incombenze e portando a possibili errori il contribuente, questa si chiama per me vessazione e complicazione inutile.
Ma si sa siamo italiani… la stessa cosa va fatta 10 volte in maniera diversa verso soggetti diversi, tanto prima o poi sbagli e se hai la sventura di incappare in database (raro ma possibile) che si scambiano informazioni, a patto che ci sia qualcuno in grado di leggerli sei nei pasticci
Enrico Argenti
Ma siete sicuri che anche i privati cittadini ‘ lavoratori dipendenti ‘, come asserite nell’articolo:
”Occorre precisare che le comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA riguardano appunto i soggetti IVA, dunque professionisti ed imprese e anche i privati cittadini che, ad esempio, svolgono un’attività di lavoro dipendente.”
A me non risulta sarei grato se date dei riferimenti fiscali più approfonditi.
Cordiali saluti
Enrico Argenti
Michela Calculli
Ciao Enrico,
grazie per la segnalazione, si tratta ovviamente di un refuso del quale mi scuso personalmente.
La frase corretta è “Occorre precisare che le comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA riguardano appunto i soggetti IVA, dunque professionisti ed imprese e NON anche i privati cittadini che, ad esempio, svolgono un’attività di lavoro dipendente”. Adesso è esposta in maniera corretta.
Cordiali saluti anche a te.
ciro
Buongiorno ho appena chiuso un attivita commerciale “30/042016” (abbigliamento caslinghi) per l’anno 2017 dovro presentare lo spesometro? grazie –
franco ponti
Suppongo sia l’ennesimo unicum a livello Europeo, se non planetario.