Lo scopo dell’espropriazione è, ovviamente, permettere a chiunque vanti un credito non soddisfatto di recuperare il proprio denaro attraverso il prelievo e la successiva vendita di questi beni. L’espropriazione, a seconda che venga eseguita su beni mobili o immobili, assume il nome di mobiliare oppure immobiliare. Vediamo in breve le caratteristiche e le differenze è principali di queste procedure.
Espropriazione dei beni
Quando si vanta un credito e si è in possesso di un valido titolo esecutivo (come può essere una sentenza emessa dal Tribunale), è possibile avviare una procedura per recuperare il proprio credito attraverso prelievo e vendita dei beni del debitore. Come detto, la procedura inizia con un atto di pignoramento, con cui viene intimato al debitore di non pregiudicare in alcun modo la buona riuscita dell’esecuzione intervenendo sui beni pignorati.
La consegna di questo atto, redatto da un avvocato, e l’individuazione concreta dei beni da pignorare, soprattutto se si tratta di beni mobili, è effettuata da un ufficiale giudiziario, che effettua in molti casi anche una prima stima degli oggetti che ha trovato.
Successivamente, la pratica passa al Tribunale, sempre per il tramite dell’azione del proprio avvocato che materialmente iscrive la causa. E qui arrivano le prime note dolenti per il creditore, che, oltre alla parcella del proprio legale, è tenuto a corrispondere un contributo unificato, una sorta di tassazione sulla procedura, il cui valore varia in ragione del valore dei beni espropriati o del tipo di procedura.
In linea di massima si va attualmente da un minimo di € 43,00 ad un massimo di € 278,00, a cui si aggiungono € 27,00 di marca da bollo.
Viene nominato ed assegnato un Giudice dell’esecuzione, che dirige la procedura, prende i provvedimenti necessari ed è colui a cui vanno rivolte tutte le domande relative all’espropriazione.
Oggi i beni che si vogliono espropriare possono essere ricercati anche telematicamente, presentando prima una istanza che andrà invece indirizzata al Presidente del Tribunale competente.
Intervento dei creditori
Una volta che la procedura di esecuzione è avviata in Tribunale, prima che sia disposta la vendita o, almeno, prima che la somma ricavata dalla vendita sia distribuita, possono inserirsi anche altri creditori, oltre a colui che l’ha promossa, purché abbiano a loro volta un titolo esecutivo, oppure abbiano già eseguito un sequestro sui beni pignorati, o abbiano un diritto di pegno o prelazione sugli oggetti in questione.
Possono inserirsi, con apposito ricorso, anche alcuni creditori che non hanno alcun titolo esecutivo: sono coloro a cui è dovuta una somma di denaro che risulta da registri contabili (sostanzialmente, il registro Iva).
L’intervento dà diritto ai creditori di partecipare alla distribuzione della somma ricavate dalla vendita dei beni pignorati, a partecipare all’espropriazione e intervenire nelle diverse fasi della procedura.
Vendita ed assegnazione
A seconda dei beni espropriati, questi possono essere venduti o assegnati. Nessuna delle due cose può essere chiesta dal creditore prima che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento, almeno che i beni oggetto di esecuzione non siano facilmente deteriorabili.
I beni che sono stati dati in pegno o i beni mobili registrati (ad esempio, l’automobile) per cui è stata iscritta ipoteca, possono essere venduti o chiesti in assegnazione senza bisogno di notificare prima l’atto di pignoramento.
La vendita può avvenire con il così detto incanto, una particolare forma di asta, e può anche essere suddivisa in lotti, se i beni espropriati sono diversi. Tuttavia, se con la vendita viene raggiunta la somma del credito e delle spese prima che siano ceduti tutti i lotti, la vendita deve cessare, essendo già stato raggiunto lo scopo dell’esecuzione.
La procedura di pignoramento immobiliare
Quando l’espropriazione è eseguita su un bene immobile, l’atto di pignoramento notificato al debitore deve contenere tutti gli estremi che identificano univocamente il bene. Lo stesso atto va poi trascritto nei registri immobiliari, in modo da essere portato a conoscenza di chiunque li consulti.
Un dato interessante: se ci sono dei motivi per cui risulta opportuno e utile procedere in questo modo, insieme all’immobile possono essere pignorati anche gli oggetti che lo arredano. Si avrà così un pignoramento mobiliare e uno immobiliare all’interno della stessa procedura, eseguiti con due atti distinti, ma che vengono poi depositati insieme in Tribunale.
Eseguite le operazioni descritte, l’ufficiale giudiziario deve consegnare tutta la documentazione (atto di pignoramento e nota di trascrizione nei registri) all’avvocato del creditore, il quale entro 15 giorni deve depositare il tutto in Tribunale, dando formalmente l’avvio alla procedura di esecuzione e vendita forzata del bene.
La custodia dei beni pignorati, comprensivi di accessori e pertinenze,  spetta al debitore, che viene così nominato col pignoramento. Il debitore però può chiedere al Giudice dell’esecuzione che venga nominato un diverso custode, soprattutto se non risiede presso l’immobile espropriato.
In ogni caso, il Giudice può decidere di autorizzare il debitore a continuare ad abitare nell’immobile, o, al contrario, disporne la liberazione, o revocare l’autorizzazione che inizialmente aveva concesso. Chiunque sia nominato custode, ha precise responsabilità verso il mantenimento del bene, deve rendere conto dell’amministrazione dello stesso e non può concederlo in locazione se non è stato a ciò appositamente autorizzato dal Giudice dell’esecuzione.
Attenzione: a parte il termine di deposito in Tribunale, bisogna anche ricordare che il pignoramento perde ogni efficacia se, entro 45 giorni dalla sua esecuzione, non si è proceduto alla vendita o all’assegnazione del bene. Passato questo termine, il Giudice dell’esecuzione dispone, con ordinanza, la cancellazione della trascrizione  del pignoramento nei registri immobiliari.
Questa determina anche l’estinzione della procedura esecutiva, se non ci sono altri beni pignorati.
Vendita immobiliare
La vendita del bene pignorato la richiede il creditore che ha promosso l’esecuzione o uno dei creditori intervenuti, con un atto da depositarsi in tribunale. Entro 60 giorni dalla richiesta, deve depositare anche un estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile effettuate nei 20 anni precedenti l’esecuzione.
Questo termine può ottenere, su richiesta del creditore o del Giudice, una sola proroga, di durata identica. La proroga viene concessa se ci sono validi motivi o se il Giudice ritiene che il creditore debba integrare la documentazione.
Decorso inutilmente il termine, il Giudice dichiara l’inefficacia del pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione dello stesso e, se non ci sono altri beni, l’estinzione della procedura.
Espletate le formalità documentali, il Giudice autorizza la vendita con un provvedimento. La vendita può avvenire:
- Per offerta: viene data pubblicità alla vendita e a tutte le sue condizioni. Ogni persona interessata, escluso il debitore, può presentare la propria offerta, in busta chiusa, rispettando termini e tempi posti dal Giudice, pena l’inefficacia della stessa. Occorre prestare una cauzione, sempre secondo le indicazioni del giudicante. Salvo ulteriori provvedimenti del Giudice, l’offerta così presentata è irrevocabile.
- Per incanto: il bene viene venduto per mezzo di asta, di cui il Giudice fissa tutti i criteri e i termini. Anche in questo caso può partecipare chiunque tranne il debitore. Occorre versare una cauzione, che viene restituita in caso di mancata aggiudicazione del bene. Viene invece trattenuta in parte se l’offerente manca di comparire all’incanto senza comunicare un giustificato motivo. Chi risulta aggiudicatario deve versare il prezzo finale nei tempi e nei modi che sono stati fissati dal Giudice. Il mancato rispetto di tempi o della somma stabilita fa decadere l’aggiudicatario e gli fa perdere tutta la cauzione, trattenuta a titolo di multa.
A prezzo versato il Giudice emette un atto (decreto) con cui trasferisce la proprietà dell’immobile all’aggiudicatario, ordina la cancellazione delle relative trascrizioni dai registri ed impone a custode e debitore il rilascio del bene.
Assegnazione immobiliare
Ogni creditore che partecipa all’esecuzione, entro il termine di 10 giorni prima della data dell’incanto, può depositare in Tribunale un’istanza di assegnazione, con cui chiede di ottenere direttamente la consegna del bene, nel caso che la vendita vada deserta per mancanza di offerte. Naturalmente l’istanza deve contenere anche l’offerta della somma prevista per la vendita del bene, e se il Giudice l’accoglie emette, anche in questo caso, un decreto di trasferimento del bene al creditore assegnatario.
Se invece nessuno avanza una domanda di assegnazione o se il Giudice non le accoglie, può dare disposizione per una nuova vendita all’incanto, anche a condizioni differenti dalla prima.
Oggi tutte le operazioni di vendita possono essere delegate dal Giudice ad un professionista (notaio, commercialista o avvocato iscritti in appositi elenchi.
La procedura di pignoramento mobiliare
Quando ad essere pignorati sono dei beni mobili, l’ufficiale giudiziario, che notifica l’atto di pignoramento, procede anche a cercare le cose da espropriare direttamente nella casa del debitore o in altri luoghi che gli appartengono o addirittura addosso al debitore stesso.
In caso, può farsi assistere dalla forza pubblica, o può ottenere autorizzazione dal Tribunale, su ricorso del creditore, a pignorare degli oggetti specifici che, pur non trovandosi in locali di proprietà del debitore, risultano essere beni di cui il debitore stesso può direttamente disporre. In ogni caso, se il terzo possessore esibisce all’ufficiale giudiziario degli oggetti di proprietà del debitore, questi possono essere pignorati.
Nell’eseguire il pignoramento l’ufficiale giudiziario deve rispettare tempi (non può ad esempio accedere nei giorni festivi) ed orari (normalmente dalle 7 alle 21). Può però essere diversamente autorizzato dal Tribunale e, in caso abbia cominciato il pignoramento nei termini consentiti, può proseguirlo fino al suo naturale esaurimento, anche se ciò significa sconfinare rispetto ai limiti di tempo indicati.
Del pignoramento così svolto l’ufficiale giudiziario redige apposito verbale.
I beni pignorati non sono lasciati in custodia né al debitore (o alle persone della sua famiglia) né al creditore (o al suo coniuge), salvo che se ne diano reciproca autorizzazione. Se si tratta di denaro, titoli o beni preziosi, vengono consegnati dall’ufficiale giudiziario al cancelliere del Tribunale. Negli altri casi, vengono portati in un luogo di deposito o consegnati ad altro custode.
I beni non possono essere utilizzati e il custode deve rendere conto della sua attività , che rimane peraltro gratuita, se non ha chiesto compenso o se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.
Rimane anche la possibilità di conversione del pignoramento, di cui il debitore deve essere informato dall’ufficiale giudiziario mediante dichiarazione espressamente verbalizzata.
Vendita e assegnazione mobiliare
Decorso il termine di 10 giorni dal pignoramento, il creditore pignorante e tutti i creditori intervenuti, che abbiano un titolo esecutivo, possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita degli altri beni. Se ci sono titoli di credito o simili, possono essere chiesti anche direttamente in assegnazione. Al ricorso con cui si chiedono questi provvedimenti, va comunque un certificato d’iscrizione dei privilegi che gravano sui mobili pignorati.
Sulla base di questa richiesta, il Giudice dell’esecuzione fissa un’udienza, a cui partecipano le parti. Se non ci sono opposizioni o se si raggiunge comunque un accordo, viene disposta la vendita o l’assegnazione dei beni con ordinanza giudiziale. La vendita si svolge secondo modalità simili a quelle già viste per gli immobili, ricorrendo all’incanto e sotto il controllo e la vigilanza del Giudice.
Una volta conclusa la vendita, si danno due ipotesi:
- I creditori, di comune accordo, presentano al Giudice una richiesta di distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato. Il Giudice sente il debitore e poi provvede come da piano.
- Se l’accordo di cui sopra non è raggiunto o il Giudice non lo ha approvato, ogni creditore può chiedere la distribuzione, sulla quale si provvede in ragione delle previsioni di legge e nel rispetto delle singole quote.
Esecuzioni di Equitalia
Anche Equitalia, come noto, può utilizzare i mezzi dell’esecuzione per recuperare i crediti a lei affidati. La vendita dei beni espropriati da Equialia può però avvenire soltanto nel rispetto delle specifiche previsioni di legge esistenti per queste particolari procedure e per debiti per cui persiste il mancato pagamento.
L’esecuzione sugli immobili non può essere effettuata se il bene da espropriare ha le seguenti caratteristiche:
- è destinato ad uso abitativo e il debitore vi ha la propria residenza;
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è di lusso, cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
In ogni caso, anche in presenza delle prescritte caratteristiche, l’espropriazione del bene e la successiva vendita possono avvenire soltanto se:
- l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
- sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
La normativa che disciplina le esecuzioni intraprese da Equitalia, che hanno in parte una regolazione differente da quella generica prevista dal codice di procedura civile, prevede che il contribuente, in accordo con Equitalia stessa, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso un cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto.
In questo caso, la somma ricavata dalla vendita viene versata direttamente ad Equitalia, che utilizza l’importo per il saldo del debito e restituisce al contribuente l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.
Avviso di vendita di Equitalia
In caso di espropriazione immobiliare, occorre che questa sia prceduta da un atto dell’agente della riscossione, notificato e trascritto nelle forme di legge, con cui si esegue il pignoramento. L’avviso deve contenere:
- le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
- la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
- l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno;
- il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- l’importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, interessi di mora e spese di esecuzione già maturate;
- il prezzo base dell’incanto;
- la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
- l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
- l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- il termine di versamento del prezzo;
- l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.
L’avviso di vendita viene notificato al debitore entro 5 giorni dalla trascrizione. La mancanza di tale avviso non consente di procedere validamente alla vendita.
Pignoramento immobiliare e mobiliare: come funziona? Click To TweetEspropriazione di beni in comproprietÃ
Possono essere oggetto di pignoramento anche i beni che appartengono in maniera indivisa a più persone, anche quando i creditori vantano titolo solo verso uno di questi proprietari. In questo caso, gli altri titolari del bene vengono portati a conoscenza del pignoramento, mediante notifica di atto, con l’avviso di non permettere al debitore di separare la sua quota di bene senza ordine del Giudice.
Se è possibile e se il creditore pignorante o i comproprietari ne fanno richiesta, il Giudice provvede alla separazione della quota che effettivamente spetta al debitore. Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, si deve procedere alla divisione del bene, con l’individuazione concreta delle quote di ogni comproprietario e la valorizzazione delle stesse. In questo caso, la procedura esecutiva resta sospesa finché non è raggiunto un accordo di divisione tra i comproprietari oppure finché non è stata emessa sentenza in merito.
Opposizione all’esecuzione
Contro l’esecuzione come sopra descritta  si può proporre opposizione. L’opposizione va presentata con ricorso, da depositarsi in Tribunale e diretto al Giudice dell’esecuzione. Può essere avanzata opposizione se:
- era impossibile presentarla prima dell’esecuzione;
- se riguarda la notificazione del titolo esecutivo e del precetto;
- se riguarda i singoli atti di esecuzione.dell’esecuzione.
Per tutte il termine perentorio da rispettare è quello di 20 giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi (che si contestano) furono compiuti. Il Giudice fissa poi un’udienza  e decide la questione con una sentenza non impugnabile.
Opposizione del terzo
Non solo il debitore espropriato, ma anche il terzo, che pretenda di avere la proprietà , o un altro diritto reale sul bene pignorato, può proporre opposizione  con ricorso al Giudice dell’esecuzione. Il ricorso va presentato prima che i beni siano venduti o assegnati. Anche in questo caso, il Giudice fissa un’udienza per la comparizione delle parti e per verificare se è possibile raggiungere un accordo tra le stesse. Altrimenti prende i provvedimenti necessari ad iniziare un vero e proprio giudizio ordinario per la risoluzione della questione.
Se il terzo si fa avanti con opposizione tardiva e propone il suo ricorso dopo la vendita oppure se il Giudice, nonostante l’opposizione, ritiene di non fermare la vendita dei beni, i diritti del terzo medesimo vanno fatti valere sulla somma ricavata. Attenzione: il terzo non è ammesso a provare con testimoni il diritto che vanta sui beni pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, almeno che l’esistenza di questo diritto non appaia plausibile in ragione dell’attività svolta dal terzo o dal debitore.
L’opposizione in questione non può essere avanzata dalla moglie convivente del debitore, per i beni mobili pignorati nella casa di lui, almeno che non possa provare che si tratta di beni che le appartenevano prima del matrimonio, o che le sono pervenuti per donazione o eredità . Questa prova però la deve fornire con un atto avente data certa: cioè un atto fatto per scrittura privata autenticata o un atto pubblico oppure ancora una scrittura privata su cui è stato apposto timbro postale per data certa.
Anna
Articolo molto interessante, soprattutto nella parte in cui approfondisce le procedure esecutive esperibili da Equitalia. Per gli addetti ai lavori consiglio anche di approfondire il tema del “pignoramento presso terzi”, una procedura molto utilizzata.
Sara Bolzani
Buongiorno Anna,
grazie di avermi letta e grazie per il tuo commento cortese.
Un saluto.
Michele
Buongiorno Sara, mi trovo a gestire una situazione molto complicata in carico ai miei suoceri. Mio suocero ha vari debiti in giro ( tra cui anche con Equitalia che ha posto ipoteca di 2grado sulla casa, prima c’e’ il mutuo e bloccato il conto corrente cointestato). I suoceri sono in separazione dei beni, non hanno un’auto di proprietà , come e su cosa può avvenire il pignoramento ? L’ufficiale come fà a determinare cosa sia di mia suocera e cosa di mio suocero ?
Sara Bolzani
Buongiorno Michele,
il pignoramento può avvenire su qualunque bene che risulti, anche solo parzialmente, di proprietà di tuo suocero, incluso appunto il conto corrente, con esclusione soltanto di quei pochi beni che per legge sono intoccabili. Se prendiamo il conto corrente cointestato, per legge vige la presunzione che le somme depositate siano al 50% di entrambi gli intestatari, se questi non riescono a dimostrare una diversa ripartizione. Per trovare i beni Equitalia si avvale di ricerche fatte in via telematica, consultando anche registri pubblici e banche dati. Dunque, tutti i beni che sono registrati (case, macchine, barche) sono facilmente individuabili. Lo stesso vale per i conti correnti. Per tutti questi beni la quota di spettanza di tuo suocero risulta dall’intestazione (ad esempio, al catasto è specificato in che misura una persona è proprietaria di un immobile). In ultimo, vengono i beni materiali, ad esempio gli arredi che si trovano presso la residenza di tuo suocero: qui l’individuazione del proprietario è più complessa, visto che non c’è un registro a cui rifarsi e si presume che, trovandosi presso l’abitazione, siano suoi.
paolo giovanni cattadori
avv.sara bolzani, forse lei mi può aiutare ,
io possiedo 1/5 di casa di famiglia indivisa,
essendo prima casa è comunque pignorabile di mobili e immodile pari al mio 1/5 di mia proprietà ,anche se indiviso con gli altri fratelli, è pignorabile mi può gentilmente rispondere se vuole .
Sara Bolzani
Buonasera Paolo,
mi scuso del ritardo con cui rispondo. Se ho capito bene la tua domanda, la risposta è sì, quando un bene è aggredibile può essere pignorato anche pro quota, cioè con riferimento alla sola parte che ti compete
luigi
sono ctu in una esecuzione immobiliare. gli immobili pignorati consistono in un immobile in cui ildebitore è residenza nonchè di un terreno e relativa attività in altro fabbricato. in questo caso l’ abitazione non può essere pignorata? ooppure ho capito male
Sara Bolzani
Buonasera Luigi, mi scuso per il ritardo. Riguardo alla domanda, l’abitazione non può essere aggredita se creditore è Equitalia e almeno che non si tratti di bene di lusso. Deve comunque esserci la presenza anche delle altre condizioni di cui ho parlato nel relativo paragrafo.
Emiliana
Buongiorno Sara.
Mi trovo coinvolta , mio malgrado, in un probabile pignoramento mobiliare. Avendo mio marito contratto parecchi debiti , e non potendoli purtroppo onorare, vorrei fare tutto il possibile per evitare che pignorino il contenuto della casa in cui viviamo, interamente acquistato dalla sottoscritta. Siamo in separazione di beni, ed io posso dimostrare con tutta la documentazione in mio possesso ( doc. di finanziamenti, estratti conto bancari , n° di assegni….), che tutto ciò che la casa contiene, è veramente stato pagato solo da me. Può bastare? Come devo procedere?A chi mi devo rivolgere , prima che sia troppo tardi ( con l’ufficiale giudiziario alla porta )?.
Grazie infinite per l’aiuto.
Emi
Sara Bolzani
Buongiorno Emiliana,
per quanto riguarda i beni mobili, temo non ci sia molto da fare preventivamente. L’importante sarebbe che, nell’ipotesi di ufficiale giudiziario che si presenta a pignorare i beni, tu o tuo marito precisiate subito che appartengono a te. Per l’ufficiale ciò è sufficiente, ma fai comunque bene a conservare la documentazione d’acquisto.
roberto garofoli
buon giorno. approfitto della vs cortesia per porvi un quesito.
il proprietario di un immobile pignorato, non nominato custode, nel caso incassi e trattenga i canoni
di locazione pagati dall’inquilino, che ha un contratto valido ed antecedente al pignoramento, può
essere accusato di appropriazione indebita? visto che con il pignoramento il proprietario dello stesso
perde, a quanto so, il diritto di disporre dello stesso e dei relativi frutti?
sperando di aver esposto in maniera chiara la questione, e di non aver scritto troppe cavolate, in attesa di una risposta cordialmente saluto
Sara Bolzani
Buongiorno Roberto,
certamente il proprietario non ha diritto a percepire quei canoni, che possono quindi essere pretesi dal creditore pignorante, anche rivolgendosi al giudice dell’escuzione. La misura penale, tramite denuncia-querela e al di là della qualificazione del reato, è probabilmente esperibile nel caso presente.
ELISA CALAMAI
Buongiorno approfitto della sua cortesia e gentilezza per chiederle alcune delucidazioni e la ringrazio anticipatamente per la sua eventuale risposta e consigli! Esattamente 2 settimane fà siamo venuti a conoscenza che mio suocero ha fatto da garante per un debito di mio cognato (si parla di circa 40.000 euro), le dico la data esatta perchè nonostante alle richieste (di mio marito che è il figlio maggiore) mio suocero ha sempre negato di aver firmato come garante alcunchè a favore del figlio minore (un nullatenente che ha sulle spalle già altre pendenze per attività fallite), fatto stà che 2 settimane fà è arrivato un atto di pignoramento di una seconda casa in campagna.
Adesso non le nego che siamo molto preoccupati primo perchè non siamo sicuri che mio suocero si sia limitato a fare da garante solo per questo prestito ma non abbia firmato anche per un altro mutuo ed in questo caso le chiedo come facciamo a verificare che non esistono altre pendenze sempre come garante di altri prestiti?
Secondo le chiedo gentilmente se nel caso mio marito ed io possiamo richiedere la proprietà di questa seconda casa facendo fronte al debito per cui è stato richiesto il pignoramento?
Spero di essere stata esauriente e di aver spiegato nel migliore dei modi la situazione e la ringrazio nuovamente per tutte le sue delucidazioni
CORDIALI SALUTI
Sara Bolzani
Buongiorno Elisa,
purtroppo non credo ci sia un modo per controllare le garanzie prestate se voi non siete parte della vicenda (cioè non siete né il garante né il garantito). Per il pignoramento, se non vi è ancora stata l’udienza di assegnazione, potete mettervi in contatto con il creditore che ha avviato la procedura e provare a verificare la possibilità di un accordo con lui. Altrimenti potete provare a partecipare alla vendita del bene. Mi faccia sapere, un saluto.
stefano
Salve Avvocato,
sono lavoratore dipendente part time con contratto a tempo indeterminato. Ho ricevuto un Decreto Ingiuntivo di € 25000,00 compreso onorario cap e iva da parte di Compass con il quale ho contratto un prestito 4 anni fÃ
Sono proprietario, a seguito del decesso di mio padre dei 22% della casa dove abito con mia mamma (lei ha i l 33% e mia sorella e mio fratello il 22% come me). Posso rischiare il pignoramento immobiliare, o visto che comunque sono già passati 4 anni e mi pare di aver letto che i pignoramenti immobiliari vanno per le lunghe o solo il quinto dello stipendio?Grazie
Stefano
Sara Bolzani
Ciao Stefano,
formalmente potrebbero aggredire l’immobile come pure lo stipendio e ogni altro tuo bene, non so perché per ora non abbiano fatto nulla.
Chicca
Buonasera. Ho fatto da garante con la casa di mia proprietà per un finanziamento. La persona non ha né pagato me mi ha informata. La casa è stata quindi pignorata e su di essa sono intervenuti atti creditori. Morale se avevo fatto da garante per un prestito di 25000 euro adesso sulla casa pende un debito di 153000 euro. Mi chiedevo: se la casa viene venduta all’asta, io mi libero o mi chiedono altro?
luca
buonasera avvocato. vorrei chiederle , quando una banca o tribunale dopo aver messo sotto pignoramento un immobile, poi gli stessi rinunciano a pignorare . cosa vuol dire o comporta? io so che dopo un determinato tempo che non lo si esegue , decade il pignoramento per la persona che lo a subito ? grazie luca
Sara Bolzani
Buonasera Luca,
non so perché lo abbiano fatto ma effettivamente sì, se non si procede con l’esecuzione, la procedura perde efficacia. Però può anche essere riattivata, dipende dalla situazione.
maurizio
buonasera avvocato sono vittima di pignoramento della mia casa ( che spero di riuscire a riprendere alla prossima asta ) ma nel caso non riuscissi per vari motivi le chiedo :
io ho avuto il pignoramento solo della casa che tra l’altro ha un abuso edilizio presente anche sulla perizia
ovvero un soppalco insistente , e naturalmente mobili cucina in muratura , camino e arredi .
la domanda è , qualora venga vinta l’asta da altri io posso
A) rimuovere il soppalco ” abusivo ” riportando la casa all’origine
B) rimuovere il camino costruito dopo il pignoramento e non facente parte dello stesso
C) rimuovere insomma cucina in muratura e arredi da me costruiti e non facenti parte del pignoramento e
portarmeli via lasciano solo la casa nuda e cruda come da pignoramento ?
grazie per la risposta
Federico Montali
Buongiorno. Il mio problema :
1) sono Creditore 2) al debitore vengono pignorati e poi venduti all’asta i beni 3) il tribunale incassa
4) consegna le chiavi degli alloggi pignorati e venduti al compratore
5) IO CREDITORE non ho ancora ricevuto i soldi dopo SEI mesi
NON CI SONO TERMINI ? CHE DEVO FARE ? qlc sa spiegarmi ? grazie infinite
MAURO ANTONIO RAPETTI
Gentile Avvocato,
ho ricevuto un atto di precetto che non corrisponde al vero, a seguito di una sentenza ereditaria, altrettanto parziale e grondante parzialità da far arrossire un neonato. In ogni caso la legale di controparte, forte della sentenza, invia un Atto che chiede il solito sgombero di persone e cose nei perentori termini di 10 giorni. Ma l’immobile abitativo è libero e vuoto da 5 anni ! (SIC !). Pertanto non intendo versare i 380 euro al legale di controparte che richiede forzatamente per tale Atto di precetto.
Vorrei evitare l’intervento del mio legale per somme così modeste,
eppoi la legale di controparte ha scritto a me e vorrei rispondere
a tono, ad una richiesta in malafede.
La ringrazio molto ed invio i migliori saluti.
Mauro A. Rapetti
patrizia
Buongiorno,
stavo per acquistare una casa in toscana, al momento della visura è saltato fuori che la casa era stata comprata all’asta dal un signor x, il quale, dopo due anni, l’ha venduta al sig.Y, da cui io stavo per comprare. Dalla visura è saltato fuori che il proprietario n°1 (quello che ebbe la casa messa all’asta), ha pignoramenti e ipoteche fatte 5 anni dopo la vendita al sig.Y.
Come è possibile tutto questo?!?! Pare ci sia di mezzo anche equitalia…
Remo Amendola
Buona sera Avvocato
Mi chiamo Remo Amendola,sono nato in Calabria in prov. di Cosenza e precisamente in un paesino che si chiama Longobardi, dove attualmente risiedo. Mi permetto di disturbarla perchè se Le è possibile e lo ritenesse opportuno avrei bisogno di sottoporle un quesito, che riguarda una proc. esec. immobiliare presso il tribunale di Roma che mi porto avanti dal 1987. La mia domanda è la seguente:ho una esecuzione imm.re di 4 proc. riunite, di queste 4 procedure una procedura che è la portante facente capo alla B.N.A e a questa procedura sono state riunite le altre tre sempre datate 1987.Ad una udienza datata 27/5/2014 l’attuale G.E. attraverso un’istanza di un mio avvocato di quel periodo dichiarava due procedure inefficaci tra le due quella portante facente capo alla BNA per il mancato rinnovo del pignoramento allo scadere del ventennio.Successivamente con un atto d’intervento del creditore ELIPSO FiNANCE srl la quale ha acquistato il credito dalla Banca Antonveneta spa(ex BNA spa) intervento datato 24/10/2014 e depositato in cancelleria il 31/10/2014 chiede di poter partecipare in via privilegiata ipotecaria alla somma che verrà ricavata dalla proc. esec. imm.re riunita che fa capo alle 4 procedure.Su questo intervento non vi è stata nessuna risposta da parte del giudice.Successivamente all’udienza del 21/12/2016 il giudice rendeva la stessa procedura BNA prescritta. Dopo questa udienza la ELIPSO FINANCE srl presentava un ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c datato 23/12/2016 contestando il provvedimento del giudice.La cosa clamorosa , a mio modesto parere, è che il giudice riteneva fondata l’opposizione e quindi riammetteva la ELIPSO FINANCE al riparto della somma ricavata dalla vendita del bene immobile. Ora Le chiedo con molta umiltà se Lei ritiene opportuno darmi un suo parere in merito a quanto esposto, Le premetto che ne avrei molto bisogno, in quanto il mio dubbio è che questo giudice non stia facendo e svolgendo il suo operato secondo come si dice nel Vs/gergo “secondo scienza e coscienza”. Nella speranza ,e fiducioso che Lei mi possa aiutare nel darmi una risposta riguardo all’operato di questo giudice dal punto di vista legale in modo che mi posso tutelare. In attesa voglia gradire i miei più cordiali saluti
Remo Amendola
toni
salve vorrei sapere gentilmente cosa succede una volta fatto il pignoramento dei mobili grazie
Sara Bolzani
Ciao Toni,
come detto nell’articolo vengono venduti e il ricavato dato ai creditori.
luca
buon giorno avvocato
mi chiamo luca il tribunale mi ha notificato un atto di pignoramento immobiliare per un credito verso terzi di 7000 euro.
IL pignoramento riguarda solo 1/2 di proprieta’ in regime della separazione dei beni, come descritto nell’ atto di pignoramento del tribunale.
Noi abbiamo un mutuo ipotecario con scadenza anno 2035.
Il valore dell’ immobile e’ 250000 euro.
La mia domanda e’ questa: Mi puo’ essere fatto un pignoramento di 7000 euro su un immobile di 250000 euro ed avendo la separazione dei beni il tribunale puo’ mettere all’asta solo mata’ dell’immobile.
grazie.
Sara Bolzani
Ciao Luca,
purtroppo è possibile aggredire anche soltanto metà di un bene, anche se di fatto i problemi poi sorgono per tutti. Hai sicuramente bisogno di farti assistere da un avvocato per valutare con il tuo legale se vi siano dei mezzi per opporsi o se sia possibile trovare un accordo che eviti la procedura. In bocca al lupo.
Cristina
Buonasera avvocato una domanda, normalmente un creditore cosa sceglie di ipotecare tra un albergo, un conto corrente con pochi euro e un terzo di casa con residenza di prima abitazione?
Sara Bolzani
Ciao Cristina,
non ho statistiche in merito, dipende da caso a caso.
giuseppe
Buonasera avvocato, mi chiamo Giuseppe Tamborra sono della prov. di Bari , e sono un ex operaio di una Impresa edile del mio paese la quale non mi a corrisposto il T.F.R di 3 anni di lavoro e tramite il mio C.A.F il giudice di pace a emanato 2 giorni fa’ la sentenza 10 giorni di tempo e dopo ATTO DI PRECETTO CON SUCCESSIVO PIGNORAMENTO FORZATO preciso che l’ impresa e una S.N.C per arrivare a liquidarmi, avvocato e giusto questa procedura o no???? grazie per un eventuale risposta.
Ilaria
Buongiorno Avvocato,
Mi chiamo Ilaria e sono di Pavia , risiedo con mio fratello e la casa è di proprietà sua; ho un problema con un ufficio di recupero crediti, e sono nulla tenente, la mia preoccupazione è se questi possono sequestrare i beni che sono all’interno della casa? Tutti i mobili gli ha comprati mio fratello ma non c’è nessuno documentio che dimostri ciò. In tal caso si potrebbe fare un contratto di comodato d’uso a nome mio dove viene elencato anche tutti i mobili che si trovano all’interno della casa? Grazie della sua disposizione.
Sara Bolzani
Ciao Ilaria,
ma tuo fratello abita con te? In tal caso penso che, qualora venissero gli ufficiali a pignorare, potreste semplicemente dichiarare che i mobili non sono di tua proprietà , il che è coerente con il tuo stato personale e con la proprietà dell’immobile.
Beatrice
Buongiorno avvocato, non sò se è questo il posto corretto dove fare una domanda… i miei genitori (mio padre è morto 3 anni fà ) sono proprietari di una azienda agricola, a causa dei debiti con una banca a cui nn siamo riusciti a far fronte x via di truffe ancora in attesa di soluzione procedimento nel tribunale della nostra città , siamo soggetti a pignoramento. Venerdì dovremo fare visitare casa e azienda da un incaricato del tribunale x fare una stima… la mia domanda i beni contenuti nella abitazione vengono valutati? Dobbiamo avere paura che oltre alla casa e azienda ci portino via anche le cose con cui viviamo dagli elettrodomestici ai mobili? Tenga conto che il mutuo non pagato riguardava i fabbricati rurali… in questa casa sono 2 appartamenti e ci stiamo in 2 famiglie, spaventatissime x quello che stà succedendo…
grazie B
Antonio
Salve ho un debito pari a 7000 euro con un fornitore privato volevo sapere se poteva pignorare la casa dove sono proprietaria a 50% e X mia sorella e prima e unica casa è anche per me è unica casa
Lorenzo mel.-
Buon giorno avvocato,
A seguito di attività commerciale andata male e chiusa ho contratto debiti.
Al momento il creditore ha aggredito un po’ di denaro su cc. E pignorato Una imbarcazione di scarso valore –
mi rimane un quarto di proprietà di un immobile di poco valore ereditato al sud Italia Per il quale ancora non ho ricevuto nessun atto
-io vivo si sola pensione sociale e temo solo la sottrazione di un po’ di mobilio e la TV che mi tiene molta compagnia e non potrei ricomprarla prima della visita dell’uffiale giudiziario mi verrà notificato un atto come accaduto per l’imbarcazione o l’atto sarà contestuale al pignoramento?.–GRAZIE..
Vorrei sapere cortesemente se prima di pignorare i beni a domicilio
Maria Grazia
Buon giorno avv. Volevo chiedere se nel caso di acquisto di una casa se il debitore vive nella casa ed ha figli minorenni resta nell’abitazione fino alla maggiore età dei figli ?
Stefano R.
Buongiorno, avendo letto il suo articolo, volevo farle una domanda riguardo al pignoramento mobiliare. Le spiego in breve: In seguito ad un riconoscimento di paternità non accettato dai giudici perchè non c’è stato prima il disconoscimento dal mio padre putativo deceduto, sono costretto a pagare al mio “genitore di sangue” (che non ha voluto riconoscermi come figlio) circa 5.000 euro. Siccome io non glie li ho pagati in quanto disoccupato, mi è stato notificato che procederanno con l’esecuzione forzata dei beni. Vivo in affitto e la macchina è intestata a mia mamma, ma delle poche cose pignorabili MIE in casa le ho, come appunto delle console per videogiochi (anche recenti e mercatabili), collezioni varie, Sci e Snowboard, un computer vecchio(che però uso per lavoro e non so se è corretto pignorarlo). Siccome mi arriverà un ufficiale giudiziario a casa entro 90 giorni, mi chiedevo se di solito costui guarda in armadi, cassetti, sgabuzzini dove vorrei nascondere le mie cose. Non mi sembra affatto giusto dover risarcire il mio vero padre, che si è sempre rifiutato di sostenermi dagli 0 ai 18 anni (ora ne ho 30), con la vendita -irrisoria- delle poche cose che ho. I conti corrente li ho già estinti. Se può darmi una risposta riguardo all’ufficiale giudiziario, la ringrazio… Il mio avvocato -gratuito patrocinio- mi ha dato informazioni contrastanti.
Cordialmente.
Massimo Marchese
Buona sera Avvocato,
mi chiamo Massimo. Avrei bisogno di schiarirmi le idee su un fatto avvenuto qualche giorno fa. Vengo al dunque. Siamo 4 fratelli ed abbiamo ereditato dai nostri genitori, scomparsi nel 2011 e nel 2014, un appartamento di mq. 100 circa in Caserta. Uno dei miei fratelli ha rinunciato alla quota della mamma e si è tenuta la quota di papà , ammontante a poco più dell’8%. Abbiamo dato mandato ad un’agenzia immobiliare, la quale ha trovato l’acquirente.
Il giorno 2 u.s. avremmo dovuto rogidare ed invece il notaio ci ha comunicato che sull’appartamento grava una ipoteca. Praticamente è risultato che il fratello con l’8% e mia sorella hanno un debito con il fisco di oltre centinaia di migliaia di euro. Per completare l’opera l’acquirente, che nel frattempo è andata ad abitare nell’appartamento, ha anticipato 45.000 di debiti residui che avevano i miei genitori con IACP.
Ora, io e l’altro fratello, non sappiamo cosa fare per poter rientrare della nostra parte di eredità .
E’ possibile vendere l’appartamento e la parte dei fratelli debitori con il fisco venga sequestrata?
Cosa possiamo fare?
La ringrazio per la sua gentilezza ed attenzione.
Massimo
Fernando
Salve AVV, ho in corso una esecuzione immobiliare di prima casa promossa dal condominio. Nel frattempo si sono inseriti altri creditori, che vantano in tutto , il doppio del valore dell’immobile periziato. Ho possibilità che l’immobile mi venga riconsegnato per un eventuale troppo ribasso ? Grazie per la risposta
Paolo
Buongiorno Sara
La mia ex moglie mi ha notificato un atto di precetto per 46.000 Euro di assegni di mantenimento non versati (cifra non reale perchè in realtà nonostante le grosse difficoltà ho sempre versato qualcosa ma il suo avvocato è stato bravo in questo caso) adesso mi trovo nella condizione di trovare forzatamente un accordo, la domanda è: la mia ex moglie può chiedere a seguito del pignoramento l’assegnazione del mio 50% dell’immobile che abbiamo in compropietà o il mio 50% deve per forza andare all’asta ed essere venduto a terzi?
Giovanni
Dr.ssa buongiorno. Il 4 ottobre mi e stata concessa la separazione coniugale
Nello stesso procedimento rientra un sequestro mobiliare e immobiliare inerente labitazione venduta all’asta il cui ricavato (la mia quota) è a tutt’oggi custodita su un libretto. Il 2 novembre ce stata ludienza in merito al sequestro mobiliare. Tutto ok. Ora le chiedo: ma quando rientrero in possesso dei miei soldi? Ce ancora da disbrigare la pratica di sequestro immobiliare? Grazie sin d’ora x avermi letto.
DANILO FERRARI
Salve avvocato, una piccola domanda: ho un debito con deutche bank che ho dovuto interrompere causa perdita del lavoro. Avevo firmato cambiali per 9000 euro, ora il debito è di 7000 euro. Possono pignorarmi la casa (valore 70.000 euro)?
Ringraziandola, la saluto cordialmente
Danilo Ferrari
Lucia
Buongiorno avvocato presto avremo un pignoramento in casa volevo chiedere quali sono ile cose che non si possono pignoramento presso un alloggio e quante volte si può essere pignorati x la stessa cifra il mio ammontare é di 9 mila euro e sono disoccupata.aspetto con ansia sue notizie
luciano
buona sera avvocato ,mi sarebbe di aiuto un suo consiglio .nel 2009 o fatto un finanziamento .di 84 rate .ne o pagate 53 .causa la crisi la mia ditta chiude e io rimango disoccupato dal 2013 a oggi .nel fra tempo mi chiama. il recqupero credito ,dove io non mi sono mai rifiutato al pagamento ,ma non avendo un lavoro non potevo fare false promesse.il contratto decade il 2016.vengo ricontattato il 18-6-2018 .e misi dice che e un avvocato ,e che sarebbe venuto a farmi un pignoramento ,ma se io accettavo di firmargli delle cambiali avrebbe bloccato tutto,mettendomi molta fretta per decidere ,e avrebbe mandato un suo collega subito per definire il discorso cambiali .io tengo a precisare che mia madre e l intestataria della casa popolare dal 1973,,e io o portato la residenza dal 2012 da mia madre ,ma non o niente di mio .come posso difendermi grazie .non posso andare a rubare per firmargli le cambiali
Graziano
Buongiorno Avv. Bolzani
Grazie per le informazioni ben spiegate e dettagliate ..
Ho un informazione da chiederle che non riesco a trovare risposte..
Mio padre ha fatto una compravenditaa mio fratello con diritto di prelazione sull’immobile messo per iscritto sul contratto dal notaio … Mio fratello non avendo pagato il mutuo la banca ha messo all’asta la casa senza preavviso per iscritto a mio padre che ha la prelazione .. Come può essere se per legge lui è il primo che dev’essere a conoscenza di questo?