Il contratto di somministrazione lavoro è una delle tipologie più diffuse in Italia e in cui ti sarà sicuramente capitato di imbatterti se hai trovato un lavoro – tempo determinato o indeterminato non importa – tramite un’agenzia interinale. È differente da tutti gli altri tipi di contratto di cui abbiamo già parlato per una cosa tra tutte: prevede – come si può intuire – che un lavoratore venga messo a disposizione ossia “somministrato” in modo da poter essere utilizzato da un’azienda (definita appunto “utilizzatrice”) per un determinato periodo di tempo. Ma chi somministra e perché?
Vediamo di capirne di più soffermandoci sulle caratteristiche di questo tipo di contratto, su quali sono gli attori chiamati in gioco e capire cosa è cambiato con l’introduzione del Jobs Act.
Contratto di somministrazione lavoro: cos’è
Il contratto di somministrazione lavoro non è una tipologia di contratto recente: è stata, a dire il vero, introdotta con la legge del 24 giugno 1997 che ha parlato per la prima volta di lavoro interinale, detto anche temporary work, considerato all’epoca la maggior forma di flessibilità possibile (pensa a quanto sono cambiati i tempi!).
L’introduzione di questo tipo di contratto era davvero innovativa per il periodo: consentiva infatti alle aziende di “affittare” lavoratori per un lasso di tempo stabilito o per alcune tipologie di lavoro (dette anche “missioni”).
Con il D. Lgs 276/2003, la cosiddetta Legge Biagi, si cominciò a parlare, invece, di somministrazione lavoro e vennero introdotte nuove caratteristiche valide tutt’oggi:
- la somministrazione di manodopera deve essere effettuata da soggetti autorizzati
- l’ammissibilità di somministrazione di manodopera anche a tempo determinato oltre che indeterminato (il cosiddetto staff leasing)
- l’agenzia di somministrazione può svolgere oltre che le funzioni di somministrazione anche attività di intermediazione, ossia il collocamento, che altre attività come ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione.
Contratto di somministrazione lavoro: Jobs Act
Infine, è stato il Jobs Act a definire il contratto di somministrazione lavoro così come lo intendiamo adesso che ha essenzialmente queste caratteristiche:
- la somministrazione prevede un rapporto triangolare tra tre soggetti:
somministratore, lavoratore e azienda.
L’agenzia di somministrazione, per potere mettere in atto tale tipologia di contratto, deve avere i requisiti previsti dalla legge e essere iscritta nell’Albo delle Agenzie per il lavoro. L’agenzia è, a tutti gli effetti, un intermediario e ha come specifico oggetto sociale la fornitura di manodopera. Esempi di agenzie interinali sono: Randstad, Adecco, Open Job ecc…
Inoltre, l’agenzia fornisce uno o più lavoratori alle imprese che ne fanno richiesta, il tutto regolato da un contratto di somministrazione lavoro. A dire il vero i contratti sono due:
- un contratto di somministrazione, di natura commerciale, tra l’utilizzatore e il somministratore;
- un contratto di lavoro tra il somministratore e il lavoratore.
I lavoratori sono assunti dall’agenzia interinale con cui hanno un rapporto di lavoro subordinato che può essere a tempo determinato o indeterminato e questo indipendentemente dal tipo di attività che andranno a svolgere.
Il contratto, come tutti i contratti, per essere valido, deve essere redatto in forma scritta. Se così non fosse, devi considerarlo nullo e sei di fatto assunto alle dipendenze dell’utilizzatore, ossia l’azienda.
Attenzione: nessuna agenzia può introdurre nel suo contratto una clausola secondo cui si vieti la tua assunzione da parte dell’azienda utilizzatrice, cosa che un’azienda può fare anche prima della scadenza del termine del contratto se ritiene che appunto tu abbia lavorato bene e abbia le caratteristiche per entrare a far parte in maniera stabile dell’impresa.
Con un contratto di somministrazione lavoro, puoi essere occupato a tempo indeterminato o per più mansioni a tempo determinato, ma se sei occupato a tempo determinato puoi esserlo solo per contratti a termine.
La somministrazione lavoro per i privati
L’utilizzatore di questa tipologia di contratto non deve essere per forza un’azienda ma può essere anche un privato, come capita nel caso di somministrazione di personale domestico per assistere una persona (vedi badanti) o un nucleo familiare (governante, cameriere/a, autista ecc…).
La somministrazione lavoro nel settore pubblico
Quanto alla Pubblica Amministrazione, ci sono invece dei limiti: un Comune, Regione o altro ente pubblico può utilizzare la somministrazione lavoro ma solo nel caso di un lavoro a termine, diversamente è costretta a fare un concorso per l’accesso agli impieghi pubblici.
Contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato
Ovviamente per l’uso di questo tipo di contratti da parte dell’azienda ci sono dei limiti. Ecco quali nel caso di contratto a tempo indeterminato:
- l’azienda può ricorrere a un contratto di tal tipo se il numero di lavoratori che assume con somministrazione lavoro non eccede il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato. La percentuale può variare in caso di contratto collettivo applicato dall’azienda.
- Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato
- Tale contratto è soggetto alla disciplina generale che riguarda tutti i rapporti a tempo indeterminato
Se un’agenzia interinale ti ha assunto a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing) può capitare che ci siano dei periodi in cui magari non sei richiesto dall’azienda o da altre aziende. Questo fa sì che tu sia comunque a disposizione del somministratore – agenzia – e che per i periodi di inattività tu percepisca una indennità di disponibilità.
Contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato
Anche in questo caso sono previsti dei limiti quantitativi e sono quelli individuati nei CCNL applicati dall’utilizzatore. Per esempio, nel caso del contratto commercio il limite è il 15% dell’organico a tempo indeterminato. Per chi occupa fino a 15 dipendenti il limite è di due lavoratori, da 16 a 30 di 5 e così via.
Sono esenti da questi limiti coloro che godono di ammortizzatori sociali e come lavoratori svantaggiati.
La durata del contratto di somministrazione lavoro
Ok, tutto chiaro, ma quanto dura? Nel caso del tempo indeterminato, per l’appunto, è senza limiti temporali. Nel caso del contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato il termine iniziale può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e ovviamente per iscritto, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore.
Nel dettaglio, un contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato ha come limite di durata massima 36 mesi, oltre il quale si trasforma a tempo indeterminato.
Tra le novità c’è anche il fatto che non è più necessario inserire la causalità nel contratto.
Quando è vietato
Il contratto di somministrazione lavoro non può essere usato:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive in cui si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni, a meno che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
- presso unità produttive in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle medesime mansioni;
- per i datori di lavoro che non sono in regola con gli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Contratto di somministrazione lavoro: stipendio
Chi è assunto con somministrazione lavoro ha diritto a uno stipendio pari come livello e retribuzione a coloro che sono effettivamente assunti come dipendenti dall’impresa utilizzatrice. Inoltre, come dicevamo sopra, se sei assunto a tempo indeterminato, sempre con contratto di somministrazione lavoro, hai diritto a una indennità di disponibilità nei periodi in cui non stai lavorando. Questa indennità viene data mensilmente, secondo quote orarie, e deve rispettare gli importi minimi fissati dal contratto collettivo delle agenzie di somministrazione.
E se l’impresa utilizzatrice ti adibisce a mansioni superiori o diverse da quelle previste nel tuo contratto con l’agenzia? In questo caso hai diritto a delle differenze retributive: di questo l’impresa utilizzatrice deve dare conto per iscritto al somministratore. Se non lo dovesse fare, è previsto un risarcimento del danno, l’impresa utilizzatrice si dovrà far carico delle differenze (che invece dovrebbe pagare, se tutto fosse in regola, il somministratore) o deve risarcire il danno.
Altra cosa: se sei in missione presso un’azienda hai diritto a usufruire di tutti i servizi sociali e assistenziali che spettano ai dipendenti per quella unità produttiva.
L’indennità di disoccupazione
Chi è assunto con contratto di somministrazione lavoro a termine ha, ovviamente, come chi è assunto a tempo determinato una indennità di disoccupazione NASpi. Con una distinzione, però: visto che tale tipologia di lavoro prevede appunto dei periodi in cui si è impiegati e periodi in cui non si lavora e che si tratta di una cosa imprevedibile e che non dipende dalla volontà del lavoratore, l’Inps ha indicato che i periodi di non lavoro che intercorrono tra un rapporto e l’altro non possono essere considerati utili al calcolo dei requisiti minimi. Di conseguenza non possono essere considerati validi né per il soddisfacimento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, nè tanto meno per la determinazione della durata e della misura della Naspi.
Sei stato assunto con contratto di somministrazione lavoro? Raccontaci la tua esperienza.
Luca
Salve, vorrei capire come funziona il rapporto tra l’azienda e il somministratore. Ci sta tra di loro un contratto e una forma di pagamento?
Durante un periodo in somministrazione per coprire una maternità, mi è stato detto che non era possibile assumermi, anche se avrebbero voluto, a causa del mio contratto in somministrazione. è vero?
Grazie mille, un ottimo articolo