PPaternità obbligatoria e retribuzione, come cambiano
giorni di paternità obbligatoria nel 2016 raddoppiano e passano da uno a due. Il primo deve coincidere con il giorno della nascita del bambino o della sua adozione, non ci sono deroghe, mentre si può usufruire del secondo giorno anche più in là , ma entro i primi 5 mesi dalla nascita o adozione del piccolo. Le due giornate non sono dunque legate fra loro.
La retribuzione in caso di astensione obbligatoria è pari al 100% della retribuzione giornaliera ed è totalmente a carico dell’INPS. Questo vuol dire che può essere erogata direttamente dal datore che pagherà il dovuto per poi recuperarlo attraverso il sistema dei crediti nei confronti dell’INPS. Se così non fosse sarà l’Istituto di Previdenza a provvedere direttamente al pagamento.
Paternità : le nPaternità : le novità 2016 per il congedo obbligatorio
orni di astensione obbligatoria, vengono confermate le due giornate di astensione facoltativa da utilizzare entro il termine della maternità obbligatoria. Questo perché i due giorni di paternità facoltativa vanno fruiti in alternativa ai giorni concessi alla mamma, che quindi dovrà rientrare al lavoro due giorni prima.
Anche in questo caso la retribuzione è pari al 100% e la domanda va presentata al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alle date prescelte. Nel caso in cui non sia il datore di lavoro ad anticipare l’assegno di paternità , occorrerà fare domanda direttamente all’INPS in via telematica o attraverso gli intermediari abilitati.
Oltre ai già citati quattro giorni di congedo, bisogna ricordare che i padri possono condividere con le madri il periodo di congedo parentale. Attenzione! Non è possibile fruire ad ore dei quattro giorni di paternità , come invece avviene per il congedo parentale.
Buongiorno,
il comma 205 della legge di stabilità 2016 cita testualmente che:
“Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il
congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,
previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e’ aumentato a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa”.
Da dove evince che 1 giorno deve coincidere per forza con la nascita o l’adozione del bambino?
Cordiali Saluti
Buongiorno!!! Scusi la mia ignoranza..ma non ho capito bene se la madre ha diritto di soli 6 mesi di maternità facoltativa invece il padre ha diritto di 10 mesi??? Se fosse così….io madre finisco i 6 mesi ed il padre può fare gli altri 4???