Pubblicati online i modelli 2013 di dichiarazione dei redditi: sul sito dell’Agenzia delle Entrate è già possibile scaricare gratuitamente modelli e istruzioni che ci serviranno tra aprile e settembre a seconda del tipo di dichiarazione che siamo tenuti a trasmettere al Fisco. Che si tratti di 730 o di Unico vediamo le novità fiscali che riguardano le persone fisiche.
- Contribuenti minimi
Nuovo regime fiscale, nuovo quadro nel modello Unico. Il quadro LM riguarderà coloro che hanno avuto accesso al regime fiscale agevolato dei nuovi contribuenti minimi: imposta sostitutiva con aliquota al 5% e abolizione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti.
L’accesso a questo particolare regime è consentito esclusivamente a chi possiede dei requisiti molto stringenti, ad esempio ricavi e compensi annui devono rimanere al di sotto dei 30.000 euro e non si deve trattare di mera prosecuzione di un’attività svolta sotto altra forma contrattuale (es. lavoratore dipendente che si licenzia e prosegue con partita IVA).
- Ristrutturazioni
Novità molto interessante per chi intende procedere con delle ristrutturazioni edilizie fino alla fine di giugno. Il bonus per le ristrutturazioni, come anticipato in precedenza in questo articolo, passa dal 36% al 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. La detrazione 50% riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale. Sono inoltre detraibili la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (ristrutturazioni condominiali).
- Agevolazioni prima casa
Restando in tema immobili, dobbiamo segnalare un intervento della Cassazione. La Suprema Corte si è espressa sul caso di una coppia di coniugi che, in seguito all’acquisto dell’abitazione, aveva dovuto rinunciare alle sconti per la prima casa, perché non aveva trasferito la residenza nell’immobile. Non sono state ritenute ammissibili prove generiche del trasferimento della residenza quali una dichiarazione dei Carabinieri di zona e una bolletta dell’energia elettrica, riferita all’abitazione ed intestata ai proprietari dell’immobile. Per accedere alle agevolazioni bisogna dunque provare il cambio di residenza attraverso la ricevuta della domanda di trasferimento della residenza, inoltrata agli uffici anagrafici del Comune in cui è posizionato l’immobile.
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