Legge 104: permessi estesi anche a chi convive o è in un’unione civile
L’INPS ha precisato che il diritto a richiedere i permessi previsti dalla legge 104/1992 e il congedo straordinario stabilito dal D.Lgs. 151/2001 è esteso anche alle persone che convivono o che hanno celebrato un’unione civile.
Le istruzioni per la richiesta dei permessi previsti per chi assiste un familiare affetto da una grave disabilità sono contenute nella circolare n. 38 pubblicata il 27 febbraio 2017.
In questo documento l’INPS specifica che quanto previsto in origine dalla legge del 1992 va integrato con quanto stabilito dalla legge che ha istituito le unioni civili e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2016 che ha riconosciuto il diritto di beneficiare dei permessi introdotti dalla legge 104 anche al convivente.
Quali permessi possono essere richiesti?
La legge 104 dà la possibilità ai lavoratori dipendenti che assistono il coniuge o un familiare entro il secondo grado affetti da una grave disabilità di richiedere fino a 3 permessi retribuiti al mese. Il limite di parentela può essere esteso fino al terzo grado se i genitori del disabile, il coniuge, l’altra persona dell’unione civile o il convivente abbiano superato i 65 anni di età , siano morti oppure siano affetti da una patologia invalidante.
Un’altra legge, il D. Lgs. n. 151/2001, dà la possibilità ai familiari di persone con handicap grave di ottenere un congedo straordinario dal lavoro, di durata massima pari a due anni.
La circolare dell’INPS specifica che le persone che costituiscono un’unione civile hanno diritto a richiedere entrambi questi tipi di permesso se assistono il proprio partner. Non possono invece avvalersi dei permessi della legge 104 per assistere i familiari del proprio partner, dal momento che le norme che regolano le unioni civili non prevedono l’esistenza di un rapporto di affinità tra le parti dell’unione e le rispettive famiglie.
Le persone conviventi possono accedere ai permessi previsti dalla legge 104, nel caso in cui prestino assistenza al proprio compagno o alla propria compagna, ma non al congedo straordinario. La circolare richiama la definizione di convivenza di fatto data dalla legge n. 76/2016:
“per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.”
Per fare richiesta dei permessi o del congedo straordinario, il convivente del disabile o il partner dell’unione civile possono presentare i moduli SR08 o SR64 in forma cartacea, tramite posta raccomandata o tramite PEC all’ufficio INPS di competenza.
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