Voluntary disclosure: cos’è?
La voluntary disclosure, traducibile in italiano con l’espressione “collaborazione volontaria“, è lo strumento che il Fisco mette a disposizione dei contribuenti per regolarizzare la propria posizione fiscale. Possono aderirvi i contribuenti che hanno portato i loro capitali all’estero e quelli che hanno violato gli obblighi di dichiarazione o commesso irregolarità nel versamento delle imposte. La voluntary disclosure è stata introdotta in Italia dall’articolo 1 della legge 186/2014.
Ricorrendo alla voluntary disclosure, in pratica, si ammette di aver illecitamente trasferito all’estero dei capitali finanziari o patrimoniali, senza dichiararli al Fisco. Per incentivare il rientro di questi capitali, il Fisco assicura ai contribuenti che aderiscono a questo strumento sconti sulle sanzioni. Le imposte e gli interessi dovuti sui capitali rientrati dall’estero devono invece essere versati per intero.
Voluntary disclosure:Â i termini per regolarizzare
A seguito dell’autodenuncia del contribuente, l’Agenzia delle Entrate provvede al calcolo delle imposte che devono essere pagate. Il versamento deve essere fatto in un’unica soluzione o frazionato in tre rate, entro un periodo di tempo compreso tra un minimo di 15 giorni e un massimo di 60 giorni da quando la richiesta viene notificata dal Fisco. I termini entro i quali regolarizzare il pagamento variano a seconda del tipo di atto che viene notificato dall’Agenzia delle Entrate.
A differenza degli interventi fatti in passato, come gli scudi fiscali, non si tratta di un condono. La collaborazione volontaria permette infatti di recuperare le imposte evase e i capitali non dichiarati al Fisco, riservando a chi decide di aderire soltanto uno sconto sulle sanzioni. Sanzioni che possono essere sia finanziarie sia penali.
Voluntary disclosure: chi può richiederla?
Può richiedere l’accesso alla voluntary disclosure chiunque abbia beni o attività all’estero non dichiarati al Fisco italiano. Lo stesso strumento può essere usato per definire le irregolarità commesse nelle dichiarazioni per il calcolo delle imposte sui redditi, dell’IRAP, delle imposte sostitutive, dell’IVA e nelle dichiarazioni relative ai sostituti d’imposta.
La prima tranche del provvedimento ha riguardato le irregolarità compiute a partire dal 2009 e fino al 30 settembre 2014. Le richieste di collaborazione volontaria per la regolarizzazione di queste posizioni potevano essere presentate fino al 30 settembre 2015.
Voluntary disclosure: le novità previste nella legge di Bilancio 2017
Il testo definitivo della legge di Bilancio 2017 dovrebbe prevedere una “voluntary discolure bis”, introdotta per far emergere capitali non dichiarati nel periodo che va dal 2010 al 2015. Non solo capitali detenuti all’estero, ma anche contanti e beni conservati in cassette di sicurezza la cui origine è sconosciuta al Fisco. Secondo le previsioni fatte dal Governo, il provvedimento dovrebbe portare nelle casse dello Stato un gettito di 2 miliardi di euro.
Voluntary disclosure: come presentare la richiesta
La richiesta di adesione alla voluntary disclosure va presentata all’Agenzia delle Entrate per via telematica. Può essere lo stesso contribuente a farne richiesta o può delegare uno dei professionisti autorizzati, come revisori contabili e avvocati. La collaborazione volontaria viene richiesta spontaneamente dal contribuente e non può più essere richiesta quando viene notificato un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modello di richiesta va innanzitutto indicato il luogo in cui si trovano i capitali che in precedenza non sono stati dichiarati al Fisco, barrando la casella relativa ai capitali internazionali o nazionali. Se il modello viene presentato per integrare una dichiarazione precedente, va barrata la casella apposita che fa riferimento alle istanze integrative.
Vanno poi indicati i dati anagrafici del contribuente, quelli del professionista che lo rappresenta e i recapiti presso i quali si vogliono ricevere le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’esito della richiesta di collaborazione.
Il contribuente che dichiara di avere delle rendite finanziarie può richiedere il calcolo a forfait dei rendimenti ottenuti dai titoli. Se si barra questa opzione, i rendimenti vengono calcolati applicando la percentuale di rendimento forfettaria del 5%. Su questi rendimenti stimati, viene calcolata l’imposta dovuta applicando l’aliquota del 27%.
Nel quadro VD del modello di richiesta vanno indicati:
- nella sezione I i soggetti collegati, come eventuali cointestatati di conti correnti, redditi provenienti da società di cui si è soci, ecc.;
- nella sezione II le attività estere possedute e non dichiarate al Fisco, distinguendo tra le proprietà detenute nei paradisi fiscali presenti nelle black list, Paesi nelle black list ma con i quali l’Italia ha siglato accordi di scambio di informazioni o Paesi non inseriti nelle black list;
- nella sezione III i nuovi investimenti all’estero, distinti per ogni periodo d’imposta;
- nella sezione IV le attività estere alla data di emersione, indicando a quanto ammonta il capitale ancora detenuto all’estero;
- nella sezione V i maggiori imponibili e le ritenute non operate, indicando per ogni tipo di imposta l’imponibile non dichiarato e le ritenute non operate.
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