Pubblicato finalmente in Gazzetta Ufficiale, quindi a tutti gli effetti operativo, il cosiddetto Jobs Act degli autonomi che farà tirare un sospiro di sollievo a chi è titolare di partita IVA (o non ce l’ha ancora), ma lavora in maniera del tutto indipendente.
L’iter è comunque stato abbastanza veloce: il Jobs Act degli autonomi era già stato approvato alla Camera il 9 marzo scorso, ma mancava l’ok del Senato che il 10 maggio ha espresso il suo sì con 158 voti favorevoli.
Intanto, vediamo quali sono i cambiamenti previsti sulla carta o meglio cosa dice la Legge 81/2017 chiamata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“.
Prima di iniziare, una doverosa precisazione: dal Jobs Act degli Autonomi sono esclusi gli imprenditori, così come i piccoli imprenditori, come definito all’articolo 2083 del Codice Civile. Con questi ultimi si intendono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.
Vediamo ora nel dettaglio le novità del Jobs Act degli Autonomi:
Le spese di formazione dei lavoratori autonomi
La prima buona notizia riguarda il fronte della formazione, elemento fondamentale per chi gestisce un’attività in proprio, magari esercitando una professione in continua evoluzione. Il decreto prevede la possibilità di dedurre al 100% tutte le spese per la formazione come:
- certificazione delle competenze;
- orientamento;
- ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità;
- partecipazione a convegni e congressi;
- corsi di aggiornamento professionale;
- corsi di formazione;
- iscrizione a master.
Queste spese potranno essere dedotte integralmente con un tetto massimo di 10.000 euro annui, ma con due doverose precisazioni, come chiarito dall’articolo 9 che fa riferimento all’articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui redditi:
- Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi;
- Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.
Assicurazioni contro i mancati pagamenti
Una nota dolente che colpisce lavoro e vita di chi ha un’attività in proprio è quella che riguarda i mancati pagamenti a fronte di lavori eseguiti. In questo senso il Governo interviene garantendo la possibilità di dedurre integralmente le spese sostenute per forme assicurative per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.
Il lavoratore a partita IVA verserà un premio annuale, interamente deducibile, per poter poi ottenere un indennizzo in caso di mancato incasso di una prestazione resa. L’obiettivo indiretto è quello di indirizzare lo sviluppo del mercato assicurativo diffondendo queste nuove forme, in modo da ottenere negli anni delle condizioni sempre più concorrenziali per i lavoratori autonomi.
Lavoratori autonomi: accesso ai fondi strutturali europei
Arriva anche la parificazione di autonomi e professionisti ai piccoli imprenditori e alle PMI ai fini dell’accesso ai fondi strutturali europei. La Legge di Stabilità contemplava già il diritto di accesso dei professionisti italiani detti fondi ma, questo decreto, introduce definitivamente nell’ordinamento nazionale la parificazione giuridica del professionista allo status di piccolo imprenditore così come è in teso in Europa.
Questo significa che autonomi e professionisti hanno adesso la possibilità di accedere ai PON (Programmi Operativi Nazionali) e ai POR (Programmi Operativi Regionali) che si avvalgono dei fondi strutturali europei:
- Fondo Sociale Europeo (FSE);
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Jobs Act degli autonomi: malattia e infortunio
Interessanti novità anche in caso di malattia e infortunio. In caso di attività prestata in via continuativa per il committente, il decreto prevede la possibilità di sospendere il rapporto per un periodo non superiore a 150 giorni, senza diritto al corrispettivo.
È contemplata inoltre, nel caso in cui malattia o infortunio siano di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino a un massimo di 2 anni. Particolari tutele sono dedicate alle malattie oncologiche e alle relative terapie.
Una volta trascorsi questi due anni, il lavoratore è però tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Jobs Act degli autonomi: la maternità
Ci sono novità anche per quanto riguarda l’astensione per maternità: all’articolo 64 del Testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità è stato aggiunto il seguente periodo: “a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”.
Il che vuol dire che il Jobs Act degli Autonomi cercherà di venire incontro alle esigenze delle lavoratrici autonome che prima di questo disegno di legge, durante i mesi di astensione obbligatoria, non potevano emettere fattura sennò rischiavano di perdere l’indennità di maternità. Da adesso in poi questo non sarà più obbligatorio: ossia le donne in attesa o che hanno da poco partorito potranno comunque continuare a lavorare e fatturare.
Anche per chi è in gravidanza, come per malattia e infortunio e svolge un lavoro in maniera continuativa per un committente, sarà possibile sospendere l’attività per un periodo massimo fino a 150 giorni per anno solare.
Nel disegno di legge si aggiunge però la voce “fatto salvo per il venir meno dell’interesse del committente”. Una precisazione che non consola: nonostante la sospensione di massimo 150 giorni se si sta male, si è infortunati o si è in maternità, se il committente non ha più interesse affinché sia tu a svolgere questo lavoro, molti degli effetti positivi di tale riforma sono vani. Anche perché il “venire meno dell’interesse” non è quantificabile o “dimostrabile”.
Applicazione della Legge: a che punto siamo
Questo sulla carta, il problema è che al momento in cui scriviamo l’applicazione della Legge è sospesa. Come è stato segnalato da ACTA, l’associazione dei freelance, chi ha avuto un figlio e vuole accedere ai diritti previsti, andando sul sito dell’INPS, non trova ancora una piena attuazione.
Sul sito infatti è ancora richiesta una dichiarazione di responsabilità in cui si chiede di autocertificare la propria astensione del lavoro (ma sopra abbiamo detto che non è più necessario astenersi). E questo impedisce di esigere i congedi parentali superato il primo anno di vita del bambino. Inoltre
Inoltre, sono bloccate le liquidazioni per i congedi parentali se questi superano i 3 mesi quando, sempre come abbiamo detto sopra, questi sono stati estesi a 6 mesi e sono richiedibili entro il primo anno di vita del bambino.
ACTA ha cercato di “pungolare” l’INPS con un tweetbombing (più tweet fatti in un momento preciso della giornata) con l’hashtag #svegliaINPS e l’INPS ha risposto che i tempi sono lunghi a causa del processo di adeguamento alla norma.
Arriva la “sostituzione maternità”
Tra le novità, inoltre, c’è la possibilità in caso di maternità di farsi sostituire da lavoratrici autonomi di fiducia nonché da soci. Se cioè non riesci a portare avanti il tuo lavoro, puoi farti sostituire da qualcuno che abbia i requisiti professionali richiesti dal committente. In questo caso non è specificato, ma è molto probabile che debba essere tu a proporre il professionista che ti sostituirà.
Clausole abusive: no alla recessione senza preavviso e alle modifiche unilaterali
Stretta sui committenti che modificano i contratti con clausole abusive. Nel dettaglio si legge che “si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza un congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni”.
Si precisa che il contratto deve essere scritto, dunque ai fini della tutela non valgono gli accordi verbali o di altro tipo. Anzi il Disegno di Legge considera proprio abusivo il rifiuto del committente di mettere tutto per iscritto. In virtù di quanto detto sulle clausole e sulla forma per iscritto del contratto, c’è da dire che in caso di violazione, il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento danni anche promuovendo un tentativo di conciliazione presso gli organi competenti
Altra cosa importante e tutt’altro che trascurabile: il Disegno di Legge, nell’articolo, 4 parla finalmente della proprietà intellettuale dei professionisti e dice così: “Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”.
Vale a dire che il proprietario della tua opera sei essenzialmente tu e tuoi devono essere i diritti di utilizzo economico, a meno che appunto non sia detto diversamente nel contratto e come tale deve essere retribuito.
Sportello per il lavoro autonomo presso i centri per l’impiego
Con il Jobs Act degli Autonomi, c’è anche un’altra novità che riguarda i centri per l’impiego e chi in generale si occupa di intermediazione in materia di lavoro: dovranno dotarsi di uno sportello aperto al pubblico dedicato al lavoro autonomo.
Questo si potrà fare anche stipulando convinzioni non onerose con gli ordini e le associazioni professionale e con associazioni che sono rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi, sia che siano iscritti che non ad albi professionali.
Da luglio Dis- Coll anche per collaboratori, assegni e dottorati di ricerca
Il provvedimento istituisce dal 1° luglio 2017 la Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) anche per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell’aliquota contributiva pari allo 0,51%.
Apertura agli appalti anche per i lavorati autonomi
Infine, interessante novità anche per chi lavora o vorrebbe farlo con le amministrazioni pubbliche: in qualità di stazioni appaltanti dovranno prevedere che gli appalti pubblici siano aperti anche agli autonomi per la prestazione di servizi o che siano aperti i bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
A tal fine i professionisti potranno:
- costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste con accesso alle relative provvidenze;
- costituire consorzi stabili professionali;
- costituire associazioni temporanee professionali
E tu sei un lavoratore autonomo? Raccontati come accogli queste novità per il tuo lavoro.
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